Riscatto corsi universitari di studio e trasferimento del montante maturato

 

L’INPS indica le diverse modalità di presentazione telematica della richiesta di trasferimento del montante maturato a seguito del versamento dell’onere dovuto a titolo di riscatto ai sensi dell’articolo 2, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 184/1997 (INPS, circolare 19 gennaio 2024, n. 14).

La facoltà di riscatto ai fini pensionistici é riconosciuta a tutti gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali del Fondo stesso per i lavoratori autonomi e agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alla gestione di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge n. 335/1995.

 

Sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell’assicurato, in uno dei regimi previdenziali di cui sopra e quando non siano già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi, i periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario a seguito dei quali siano stati conseguiti i diplomi previsti dall’articolo 1 della Legge n. 341/1990.

 

La facoltà di riscatto, si ricorda, può essere esercitata anche dai soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l’attività lavorativa. Il contributo da riscatto è versato all’INPS in apposita evidenza contabile separata del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda. Il montante maturato è trasferito, a domanda dell’interessato, “presso la gestione previdenziale nella quale l’interessato sia o sia stato iscritto”.

 

La norma non prevede un obbligo di presentazione della domanda di trasferimento all’atto dell’iscrizione alla prima gestione previdenziale obbligatoria. L’interessato può, quindi, inoltrare la richiesta anche in un momento successivo indicando, nel caso di diverse gestioni presso le quali sia o sia stato iscritto, quella di preferenza.

 

L’esercizio della facoltà di riscatto di cui al citato comma 5-bis non fa, pertanto, acquisire la qualità di “iscritto” a una gestione previdenziale e il contributo versato quale onere di riscatto non determina la creazione di una posizione contributiva in una gestione previdenziale, ma viene soltanto accreditato in apposita evidenza contabile separata del FPLD. Solo dopo avere acquisito l’iscrizione in una gestione previdenziale, l’interessato può avanzare la richiesta di trasferimento del montante maturato nella gestione di iscrizione indicando, come detto, nel caso di diverse gestioni presso le quali sia o sia stato iscritto, quella di preferenza

 

In particolare, con la circolare in oggetto, vengono date indicazioni per l’invio telematico delle richieste di trasferimento, a una delle gestioni previdenziali INPS di iscrizione, del montante maturato a seguito del versamento dell’onere dovuto a titolo di riscatto ai sensi dell’articolo 2, comma 5 bis del D.Lgs. n. 184/1997.

 

Condizione essenziale per poter avanzare la richiesta di trasferimento è quella di aver concluso il pagamento dell’importo dovuto per il riscatto (a seguito di versamento totale o parziale del corrispondente onere).

 

Le domande vanno presentate esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali: tramite web direttamente dagli interessati, attraverso gli Istituti di Patronato, rivolgendosi al servizio di Contact Center Multicanale.

 

Per poter accedere al servizio on line il richiedente deve essere in possesso di SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0. Dopo la fase di autenticazione, dalla home page si accede al servizio “Domanda di ricongiunzione, computo e trasferimento riscatto inoccupati” e, quindi, alla sezione “Trasferimento riscatto inoccupati”. Selezionando la funzione “Nuova Domanda” è possibile procedere alla compilazione e al successivo invio della domanda di trasferimento.

 

Il richiedente è inizialmente invitato a confermare i propri dati anagrafici e i dati di contatto che trova già precompilati in base alle informazioni associate all’utenza con la quale ha effettuato l’accesso al portale. Tali dati possono essere aggiornati selezionando l’apposita funzione disponibile nel sito web dell’Istituto alla sezione “MyINPS”.

 

Le diverse sezioni dell’applicativo sono presentate in sequenza, rendendo la compilazione semplice e intuitiva.

 

Riguardo all’acquisizione della domanda tramite Contact Center Multicanale si precisa che, per i possessori di SPID almeno di Livello 2, CIE 3.0 o CNS, la stessa potrà avvenite solo se gli stessi sono dotati di PIN telefonico generato mediante l’apposita funzione disponibile nella sezione personale “MyINPS” del portale istituzionale.

 

Infine, viene esaminata la possibilità di trasferimento del montante maturato presso il FPLD nelle Casse di previdenza per i liberi professionisti e nei Fondi di previdenza dell’Unione europea e degli Stati aderenti al sistema di sicurezza sociale europeo.

 

Per quanto riguarda i liberi professionisti, è possibile, nel rispetto dell’autonomia ordinamentale riconosciuta dalla legge alle Casse previdenziali, consentire a tali soggetti l’acquisizione del montante contributivo sulla base delle determinazioni che ogni singolo Ente vorrà adottare. In tali ipotesi, l’istanza di trasferimento del montante maturato in INPS è presentata dall’interessato direttamente alla propria Cassa professionale di iscrizione che, all’esito delle proprie valutazioni, provvede a richiedere all’Istituto le somme dovute.

 

Federchimica: al via il premio giovani 2024

 



Le iscrizioni al progetto sostenuto da Federchimica Confindustria scadono entro 22 marzo 2024 


Federchimica Confindustria ha dato il via all’edizione del premio “Chimica: la scienza che salva il mondo” destinato ai giovani delle scuole primarie e secondario di primo grado per l’anno scolastico 2023/2024. Lo scopo del premio è quello avviare iniziative di divulgazione ed orientamento per tutti i cicli scolatici, dalla scuola primaria all’università, con approfondimenti sulla chimica all’interno dei programmi scolastici, al fine di indirizzare i giovani nella scelta della chimica come materia di studio Stem e, in futuro, di lavoro. Le studentesse e gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado, che intendono partecipare all’iniziativa, devono realizzare un elaborato, che sia un racconto, reportage giornalistico, podcast ecc.
I premi in palio sono un tablet per il vincitore che partecipa singolarmente, e 2.000 euro di materiale didattico per la scuola che partecipa in gruppo. Le domande di partecipazione sono pervenire entro il 22 marzo 2024; mentre il 30 aprile 2024 è la data fissata per la consegna degli elaborati. Maggiori indicazioni sono fornite sul sito internet di Federchimica. Nel corso della scorsa edizione sono pervenuti 270 elaborati, coinvolgendo oltre 5.000 studenti.

 

CCNL Agricoltura Consorzi: iniziata la trattativa per il rinnovo

 

Incremento salariale, orario lavorativo, permessi, welfare tra le principali tematiche discusse

Iniziata lo scorso 18 gennaio la trattativa per il rinnovo del CCNL Agricoltura Consorzi applicato ai rapporti di lavoro del personale dei consorzi agrari e scaduto il 31 dicembre 2023, di cui si prevede la nuova decorrenza per il periodo 2024-2027.
I sindacati Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil hanno affermato che gli incontri fissati sono da considerare una occasione importante per lo sviluppo del nostro Paese, poiché quello a cui si auspica è la realizzazione di maggiori tutele per i lavoratori del settore, sebbene non manchino tensioni in merito.
Tra le tematiche discusse durante l’assemblea si enunciano le richieste di migliorie relative alle relazioni sindacali, al welfare, alla classificazione del personale, agli appalti, alla salute e sicurezza sul lavoro; aumento delle ore impiegate per la formazione professionale; la riduzione dell’orario lavorativo da 39 ore a 36 ore a parità di salario; l’aggiunta di permessi per visite specialistiche, per assistenza agli anziani e ai genitori di figli fino a 3 anni per l’inserimento in asili nido; nonché, l’ampliamento delle casistiche per l’anticipazione del Tfr. Le Organizzazioni Sindacali richiedono altresì un aumento del salario di 210,00 euro al parametro 111.
Da ultimo, le Parti firmatarie hanno comunicato inoltre la volontà di trovare soluzioni in tempi brevi al fine di concludere velocemente le trattative, fissando pertanto i prossimi incontri nel 12 e 22 febbraio 2024, e nel 4 marzo 2024.

 

CCNL Misericordie e Istituzioni Socio Assistenziali – Anpas: sottoscritta la preintesa per l’unificazione

 



Con la preintesa stabiliti i minimi dal 1° dicembre 2022 e l’Una Tantum dovuta ai mancati aumenti per il 2020 e il 2021


Il 18 gennaio 2024 è stata sottoscritta da Anpas-Odv, Confederazione Nazionale Misericordie d’Italia e le Organizzazioni Sindacali Fp-Cgil, Fp-Cisl, Uilfpl la preintesa relativa al CCNL di unificazione dei CCNL Istituzioni Socio Assistenziali – Anpas e Misericordie relativo al periodo 2020-2022, con l’obiettivo di sottoscrivere il nuovo contratto del comparto “socio sanitario-assistenziale, del trasporto sanitario e di emergenza urgenza extraospedaliera” attraverso anche il coinvolgimento del CCNL Croce Rossa Italiana.
Le Parti hanno convenuto di dare copertura economica, attraverso i seguenti strumenti:
a) l’erogazione di un importo a titolo di Una Tantum complessiva pari a 450,00 euro, corrisposta per il mancato aumento relativo agli anni 2020 e 2021 ed erogata ai lavoratori in forza all’atto della sottoscrizione definitiva, riproporzionata per i lavoratori part-time, secondo le seguenti scadenze:
– 250,00 euro a giugno 2024;
– 200,00 euro a settembre 2024.
b) l’incremento dei minimi conglobati, con decorrenza dal 1° dicembre 2022. A tal proposito le Parti si impegnano, nell’ambito della trattativa per la stipula del nuovo CCNL con la Croce Rossa Italiana 2023-2025, a valutare la differenza fra il valore IPCA  relativo all’anno 2022 e gli aumenti erogati e concordano sulla necessità di avviare, immediatamente dopo la firma definitiva dell’accordo, il tavolo per la trattativa del CCNL unificato.
Di seguito i nuovi minimi.


























































Posizione economica 1 2 3 4 5 6
Categoria A 1.302,72 euro 1.341,79 euro 1.380,87 euro 1.446,01 euro 1.511,15 euro 1.576,29 euro
Categoria B 1.380,87 euro 1.446,01 euro 1.511,15 euro 1.576,29 euro 1.641,43 euro 1.732,61 euro
Categoria C 1.511,15 euro 1.576,29 euro 1.641,43 euro 1.732,61 euro 1.836,82 euro 1.954,07 euro
Categoria D 1.732,61 euro 1.836,82 euro 1.958,98 euro 2.071,32 euro  2.188,55 euro  2.370,95 euro
Categoria E 1.836,82 euro 1.954,07 euro 2.071,32 euro 2.188,55 euro 2.370,95 euro 2.514,24 euro
Categoria F 2.071,32 euro 2.188,55 euro 2.370,95 euro 2.722,67 euro 3.022,30 euro 3.647,59 euro

L”intesa deve essere approvata dai lavoratori nelle assemblee che si dovranno concludere entro il 1° Febbraio 2024.

 

Imprese di carattere strategico: le disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria

 

 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge a tutela della continuità produttiva e occupazionale delle aziende in crisi (D.L. 18 gennaio 2024, n. 4).

Il D.L. n. 4/2024 recante le disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico, dopo aver ricevuto il via libera del Consiglio dei ministri nella seduta del 16 gennaio scorso, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 gennaio 2024 ed entra in vigore il giorno seguente.

Innanzitutto, il provvedimento in questione prevede (articolo 1) che, nei casi di società partecipate direttamente o indirettamente da  amministrazioni  pubbliche  statali, ad eccezione di quelle emittenti azioni quotate su mercati regolamentati, l’ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale possa avvenire,  su istanza dei soci che detengano, anche congiuntamente, direttamente o indirettamente, almeno il 30% delle quote societarie, quando gli stessi abbiano segnalato all’organo amministrativo la  ricorrenza dei requisiti e l’organo  amministrativo  abbia omesso di presentare l’istanza entro i successivi 15 giorni ovvero, nello stesso termine, abbia rifiutato di provvedere, pur ricorrendo i suddetti requisiti.

Gli impianti dell’ILVA

All’articolo 2, comma 1, si prevede che al  fine  di supportare  le  indifferibili e urgenti esigenze di continuità
aziendale, indispensabile a preservare  la  funzionalità  produttiva degli impianti siderurgici della Società ILVA S.p.A. e assicurare la salvaguardia dell’ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro, qualora le società che gestiscono gli impianti siano  ammesse alla procedura di amministrazione  straordinaria, possono essere concessi dal Ministero dell’economia e delle  finanze uno o più finanziamenti a titolo oneroso della durata massima di 5 anni, in favore delle stesse società, nel limite massimo di 320 milioni di euro  peril 2024.

Il  finanziamento prevede l’applicazione di un tasso di interesse calcolato a condizioni di
mercato ed è soggetto a restituzione, per capitale e  interessi, in prededuzione rispetto a ogni altra posizione debitoria  della procedura anche in deroga all’articolo 222 del D.Lgs. n. 14/2019.

La CIGS per le aziende strategiche in amministrazione straordinaria

Per le imprese che gestiscono uno stabilimento industriale di interesse strategico e che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati a causa della loro complessità, per le quali sia disposta l’amministrazione straordinaria con conseguente prosecuzione aziendale, viene disposta per il 2024 (articolo 3, comma 1) la prosecuzione, senza soluzione di continuità, dell’erogazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, laddove già autorizzato o in corso di autorizzazione, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze dell’azienda.

Inoltre, viene previsto (articolo 3, comma 2) che per assicurare i più elevati livelli di  sicurezza nei luoghi di lavoro, i lavoratori addetti alla  manutenzione  degli impianti e alla  sorveglianza delle attività connesse alla sicurezza, possono  essere  interessati dai processi di riduzione oraria o di sospensione dal lavoro, a rotazione, soltanto qualora non direttamente impegnati in  specifici programmi di  manutenzione e sorveglianza delle medesime attività afferenti la sicurezza. 

Prosecuzione di giudizi e procedimenti esecutivi dopo la chiusura

Infine, la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria nel caso in cui sia compiuta la ripartizione finale dell’attivo non è impedita dalla pendenza di giudizi o procedimenti esecutivi, rispetto ai quali il commissario straordinario mantiene la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi  del  giudizio.  

La  legittimazione del commissario straordinario sussiste anche per i procedimenti, compresi quelli cautelari e esecutivi,  strumentali  all’attuazione delle decisioni favorevoli all’amministrazione  straordinaria, anche se instaurati dopo la chiusura della procedura.