CCNL Turismo Catene Alberghiere: brusca interruzione delle trattative

 

Le associazioni datoriali non accettano le proposte delle OO.SS. che pensano alla mobilitazione

Le Sigle sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil hanno affermato, tramite nota stampa del 24 luglio scorso, l’interruzione delle trattative con Federturismo e Aica-Confindustria riguardo al rinnovo del CCNL Turismo Catene Alberghiere. Un punto di rottura che arriva dopo due anni di confronto, con una prima interruzione del dialogo lo scorso novembre che aveva portato allo sciopero del 22 dicembre. Tuttavia, il confronto, ripreso a maggio, non ha fatto registrare, ad oggi, i risultati sperati. Nell’ultimo incontro del 23 luglio con le associazioni datoriali, le OO.SS, dopo aver fatto presente la necessità di accelerare i tempi sulla chiusura del rinnovo contrattuale, hanno preso nota del fatto che non si sia entrati nel merito delle proposte sindacali. Le Sigle, infatti, hanno chiesto:
aumento salariale;
– interventi migliorativi sulla parte normativa (contrasto violenza e molestie sui luoghi di lavoro, congedi per le donne vittime di violenza, genitorialità e bilateralità). 
Dal canto suo, la parte datoriale, come evidenzia il comunicato, ha avanzato proposte ritenute peggiorative sul contratto a tempo determinato, apprendistato e flessibilità dell’orario di lavoro, chiedendo l’introduzione della reperibilità per i dipendenti del settore.
Alla luce di quanto accaduto, le tre Sigle hanno ritenuto che non ci siano le condizioni per il profitto prosieguo del confronto e stanno valutando se chiedere alle lavoratrici ed ai lavoratori del settore di mobilitarsi. 

 

CCNL Edilizia: presentata la piattaforma per il rinnovo del contratto

 

Illustrati i punti fondamentali della trattativa

Nella mattinata del 25 luglio 2024, le Organizzazioni sindacali FenealUil, Fillea-Cgil, e Filca-Cisl, hanno presentato a Confindustria, Cooperative e Associazioni Artigiani, la piattaforma per il rinnovo dei CCNL Edili 2024-2027, che interessa più di un milione di dipendenti del settore edile. 
Al centro del confronto, molti i temi importanti, tra cui:
– un aumento retributivo dal valore di 275,00 euro a parametro 100 (operaio comune);
– formazione, sicurezza e valorizzazione del Rslt;
– la revisione della normativa contrattuale in merito alla richiesta delle Assemblee dei lavoratori;
– inclusione e riconoscimento delle figure tecniche ed impiegatizie;
– maggiori controlli sugli orari di lavoro e sui conseguenti accordi locali per permetterne la riduzione;
– la predisposizione di un codice univoco di identificazione attraverso la Carta di identità professionale edile, che sarà legata al codice fiscale del lavoratore. 
Infine, si ritiene necessaria la creazione di una convenzione quadro nazionale, ed elaborazione di un protocollo di sorveglianza standard da adottare nei singoli sistemi territoriali, al fine di rafforzare il sistema di prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni nel settore. 

 

CIPL Edilizia Industria Piacenza: sottoscritto il nuovo contratto provinciale

 

L’accordo, atteso dal 2016, è entrato in vigore il 1° luglio 2024

Il 25 giugno 2024 Ance Piacenza, Fillea-Cgil, Feneal-Uil e Filca-Cisl hanno sottoscritto il nuovo contratto provinciale dell’Industria Edile di Piacenza. Salvo le diverse decorrenze specificate, il contratto decorre dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2026. 
L’intesa, dal punto di vista economico, ha previsto l’aumento dell’indennità mensa dai 5,29 euro ai 6,50 euro e dell’indennità di trasferta di circa il 10%. Sono state inoltre incrementate le prestazioni a favore dei lavoratori, sia per quanto riguarda le spese scolastiche dei figli, con l’inserimento anche delle spese universitarie e di quelle della scuola dell’obbligo (mensa e scuolabus), che con l’ampliamento della platea dei possibili beneficiari del contributo sul “mutuo prima casa”.
Per le aziende in regola con la contribuzione e con 5 anni di anzianità di iscrizione è stato definito un significativo abbassamento del contributo sull’Osservatorio cantieri. 
Le Parti Sociali hanno inoltre condiviso l’impegno alla lotta al dumping contrattuale negli appalti per garantire le stesse condizioni di dignità a tutti i lavoratori del settore, a partire da un giusto salario, nonchè ad un attento monitoraggio dei cantieri al fine di ridurre incidenti e infortuni sul lavoro.

 

CCNL Turismo Confesercenti: siglata l’intesa

 



Tra le novità un aumento economico di 200,00 euro al quarto livello, il potenziamento del contratto a tempo determinato e rafforzamento del welfare 


Il 22 luglio è stata siglata da Confesercenti ( (Assoturismo, Fiepet, Assohotel, Assoviaggi, Assocamping, Fiba) e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti da Aziende del settore turismo.
Il contratto decorre dal 1°luglio 2024 fino al 31 dicembre 2027.
A livello economico previsto un aumento totale di 200,00 euro, sul IV livello.
E’ specificato che la tranche di aumento  con decorrenza dal mese di giugno 2024 è erogata ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione con la retribuzione di agosto 2024 come arretrato rinnovo CCNL tenendo conto dell’incidenza su tutti gli istituti retributivi diretti, indiretti, differiti maturati dal mese di giugno 2024.















































































Livello  Paga base giugno 2024  Paga base giugno 2025  Paga base giugno 2026 Paga base giugno 2027 Paga base dicembre 2027 
Qa 1.788,71 1.854,49  1.920,26  1.969,60  2.035,37 
Qb 1.615,23 1.674,63  1.734,02  1.778,57  1.837,97 
1 1.463,34 1.517,16  1.570,97  1.611,33  1.665,14 
2 1.289,89 1.337,33  1.384,76  1.420,33  1.467,77 
3 1.185,29 1.228,88  1.272,47  1.305,16  1.348,74 
4 1.087,75 1.127,75  1.167,75  1.197,75  1.237,75 
5 985,26 1.021,49  1.057,72  1.084,89  1.121,13 
6S 926,08 960,13  994,19  1.019,73  1.053,78 
6 904,54 937,80  971,06  996,01  1.029,27 
7 812,03 841,89  871,75  894,14  924,00 

Per le aziende della ristorazione collettiva.















































































Livello  Paga base giugno 2024  Paga base settembre 2025  Paga base settembre 2026 Paga base giugno 2027 Paga base dicembre 2027 
Qa 1.788,71 1.854,49  1.920,26  1.969,60  2.035,37 
Qb 1.615,23 1.674,63  1.734,02  1.778,57  1.837,97 
1 1.463,34 1.517,16  1.570,97  1.611,33  1.665,14 
2 1.289,89 1.337,33  1.384,76  1.420,33  1.467,77 
3 1.185,29 1.228,88  1.272,47  1.305,16  1.348,74 
4 1.087,75 1.127,75  1.167,75  1.197,75  1.237,75 
5 985,26 1.021,49  1.057,72  1.084,89  1.121,13 
6S 926,08 960,13  994,19  1.019,73  1.053,78 
6 904,54 937,80  971,06  996,01  1.029,27 
7 812,03 841,89  871,75  894,14  924,00 

Per le aziende minori.















































































Livello  Paga base giugno 2024  Paga base giugno 2025  Paga base giugno 2026 Paga base giugno 2027 Paga base dicembre 2027 
Qa 1.783,03 1.848,81 1.914,58  1.963,92  2.029,69 
Qb 1.610,07 1.669,47  1.728,86  1.773,41  1.832,81 
1 1.458,18 1.512,00  1.565,81  1.606,17  1.659,98 
2 1.285,50 1.332,94 1.380,37  1.415,94  1.463,38 
3 1.181,42 1.225,01  1.268,60  1.301,29  1.344,87 
4 1.084,39 1.124,39  1.164,39  1.194,39  1.234,39 
5 982,16 1.018,39   1.054,62  1.081,79  1.118,03 
6S 923,24 957,21 991,35  1.016,89  1.050,94 
6 901,70 934,96  968,22  993,17  1.026,43 
7 809,45 839,31  869,17  891,56  921,42 

Previsto il rafforzamento del welfare ampliando la gamma degli istituti  e condividendo l’obiettivo di garantire a tutti i lavoratori dipendenti prestazioni assistenziali integrative del servizio sanitario nazionale, hanno istituito il Fondo di assistenza sanitaria integrativa.
Stabilito, inoltre, il potenziamento dei contratti a termine per hotel e campeggi, per i grandi eventi, alle pari opportunità, alla violenza di genere ed alla genitorialità.
Entro la fine del 2024 verrà costituita una commissione paritetica nazionale volta ad affrontare i temi legati a salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,

 

Congedo parentale: aggiornata la procedura di presentazione delle domande

 

Comunicata l’implementazione della modalità che permette di inoltrare la richiesta di indennità maggiorata (INPS, messaggio 23 luglio 2024, n. 2704).

L’INPS ha comunicato l’avvenuta implementazione della procedura per l’acquisizione delle domande di congedo parentale e congedo parentale a ore dei lavoratori dipendenti, che permette di presentare la domanda con la richiesta di indennità maggiorata (articolo 1, comma 359, Legge n. 197/2022 e l’articolo 1, comma 179, Legge n. 213/2023).

L’Istituto ha anche precisato che non è necessario presentare una nuova domanda per i periodi pregressi già indennizzati con le maggiorazioni normativamente previste.  

A tale fine è necessario spuntare con “SI” la nuova dichiarazione “Dichiaro di voler richiedere l’indennizzo con aliquota maggiorata” inserita nella pagina “Dati domanda”.

La procedura

Peraltro, nella circolare n. 57/2024 l’INPS precisava che “la previsione contenuta nell’articolo 1, comma 179, della legge di Bilancio 2024, secondo cui la nuova disposizione si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, di cui rispettivamente al Capo III e al Capo IV del medesimo Testo Unico, successivamente al 31 dicembre 2023, non è una condizione per il diritto all’elevazione dell’indennità di congedo parentale per un mese ulteriore, bensì un termine iniziale di decorrenza della nuova disposizione”.

Quindi, la procedura richiede di valorizzare la data relativa alla fine del congedo di maternità o di paternità (obbligatorio o alternativo) nel caso in cui la data del parto o la data di ingresso in famiglia per affidamento/adozione ricada nell’anno 2022. Nel caso in cui, invece, l’evento ricada nel 2023, l’inserimento di almeno una delle suddette date, se successiva al 31 dicembre 2023, è necessaria per il diritto all’ulteriore mese con quota maggiorata al 60% (80% solo per l’anno 2024).

Nel caso in cui, infine, l’evento nascita o l’ingresso in famiglia si verifichi a partire dal 1° gennaio 2024, vengono applicate le disposizioni della Legge di bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) e non è quindi necessario, ai fini del diritto alla fruizione dell’ulteriore mese della quota maggiorata al 60% (80% solo per l’anno 2024), l’accertamento relativo alla data di fine congedo di maternità o paternità (obbligatorio o alternativo).

Lo stesso criterio opera nel caso di figli nati a partire dal 1° gennaio 2023 in relazione a quanto previsto dall’articolo 1, comma 359 della Legge di bilancio 2023.

Inoltre, la procedura di acquisizione della domanda è stata modificata consentendo, attualmente, di presentare la domanda di congedo parentale per i soli periodi che iniziano non più tardi di 2 mesi rispetto alla data di presentazione della domanda stessa.

L’implementazione effettuata non preclude la possibilità per il lavoratore di comunicare la necessità di fruire del congedo parentale con un maggiore preavviso al datore di lavoro. Al riguardo, l’INPS rammenta, infatti, che il termine contenuto nell’articolo 32 del D.Lgs. n. 151/2001 prevede un preavviso minimo, non inferiore a 5 giorni (2 giorni per il congedo parentale fruito a ore), ma non esclude un preavviso superiore.