CCNL Metalmeccanica Artigianato e settori affini: diffusi gli aumenti retributivi

 



Pubblicate le tabelle retributive con decorrenza dal 1° dicembre 2024


Il 25 novembre 2024, Le Parti sociali hanno siglato il verbale integrativo, all’ipotesi di accordo 19 novembre 2024 per il rinnovo del CCNL di settore, diffondendo i minimi retributivi per i dipendenti delle aziende artigiane dei Settori:


Metalmeccanica ed Installazione di impianti
























































Livello Dal 1.12.2024 Dal 1.7.2025 Dal 1.3.2026 Dal 1.11.2026
1Q  2.018,11   2.049,51   2.080,91   2.106,03 
1  2.018,11   2.049,51   2.080,91   2.106,03 
2  1.877,78   1.906,99   1.936,20   1.959,57 
2bis  1.773,08   1.800,66   1.828,24   1.850,31 
3  1.704,96   1.731,48   1.758,00   1.779,22 
4  1.606,98   1.631,98   1.656,98   1.676,98 
5  1.547,75   1.571,83   1.595,91   1.615,17 
6  1.475,92   1.498,88   1.521,84   1.540,21

Orafi, Argentieri ed Affini


















































Livello Dal 1.12.2024 Dal 1.7.2025 Dal 1.3.2026 Dal 1.11.2026
1Q  2.019,31   2.050,65   2.081,99   2.107,06 
1  2.019,31   2.050,65   2.081,99   2.107,06 
2  1.881,34   1.910,54   1.939,74   1.963,10 
3  1.712,51   1.739,09   1.765,67   1.786,93 
4  1.610,64   1.635,64   1.660,64   1.680,64 
5  1.548,78   1.572,82   1.596,86   1.616,09 
6  1.468,44   1.491,23   1.514,02   1.532,25 

Restauro dei Beni Culturali 
























































Livello Dal 1.12.2024 Dal 1.7.2025 Dal 1.3.2026 Dal 1.11.2026
Quadro super  2.678,96   2.716,72   2.754,48   2.820,94 
Quadro  2.678,96   2.716,72   2.754,48   2.820,94 
1  2.515,50   2.550,96   2.586,42   2.648,83 
2  1.934,83   1.962,10   1.989,37   2.037,37 
3  1.798,01   1.823,35   1.848,69   1.893,30 
4  1.773,55   1.798,55   1.823,55   1.867,55 
5  1.662,41   1.685,84   1.709,27   1.750,51 
6  1.587,30   1.609,67   1.632,04   1.671,42 

Odontotecnica


















































Livello Dal 1.12.2024 Dal 1.7.2025 Dal 1.3.2026 Dal 1.11.2026
1 S  2.103,82   2.138,11   2.172,40   2.184,74 
1  1.902,71   1.933,72   1.964,73   1.975,89 
2  1.802,33   1.831,70   1.861,07   1.871,64 
3  1.629,22   1.655,77   1.682,32   1.691,88 
4  1.534,00   1.559,00   1.584,00   1.593,00 
5  1.469,14   1.493,08   1.517,02   1.525,64 
6  1.413,52   1.436,56   1.459,60   1.467,89 

Tali importi, sono comprensivi degli AFAC riconosciuti con accordo del 21 dicembre 2023.

 

CCNL Scuole Materne Fism: siglata la preintesa per il rinnovo

 

Confermato il welfare pari a 200,00 euro per il 2025

Il 26 novembre è stato sottoscritto il verbale di pre-accordo tra Fism e Flc.Cgil, Cisl-Scuola e Snals-Confsal per il rinnovo del CCNL per il personale occupato nei servizi dell’infanzia e della prima infanzia delle scuole e degli enti aderenti e/o rappresentati dalla Fism.
Le Parti hanno convenuto che il contratto di somministrazione, fino al 31 dicembre 2025 (in caso di mancato rinnovo), possa essere utilizzato solo per i rapporti a tempo determinato nei seguenti casi:
– per particolari punte di attività;
– per lo svolgimento di servizi e lavori che richiedono particolari capacità;
– per lo svolgimento di attività predeterminate nel tempo.
Stabilito, inoltre, l’importo di 200,00 euro da utilizzare come strumento di welfare entro il 31 dicembre 2025, per tutti i lavoratori in forza alla data di sottoscrizione o assunti entro il 31 dicembre 2024:
– con contratto a tempo indeterminato;
– con contratto a tempo determinato di almeno tre mesi nel corso del 2024.
L’importo è riproporzionato in caso di part-time.

 

 

Sisma Italia centrale 2016/2017: si riaprono i termini per l’agevolazione

 

Il servizio di domanda per il beneficio sarà di nuovo disponibile nel periodo dal 5 al 20 dicembre 2024 (INAIL, nota 29 novembre 2024, n. 11625).

L’INAIL ha reso nuovamente disponibile, nel periodo dal 5 al 20 dicembre 2024, il servizio “Domanda di definizione agevolata sisma Italia centrale 2016/2017” disponibile sul sito istituzionale all’interno della sezione “Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati” per consentire l’inoltro della richiesta ai soggetti interessati. 

Dato che, il termine precedentemente fissato non è da ritenersi perentorio, la decisione dell’Istituto è stata presa a seguito di segnalazioni pervenute da diverse strutture territoriali dalle quali è emerso che numerosi soggetti, che risultano essere in possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione al beneficio, non hanno provveduto a inviarne comunicazione.

Infatti, l’INAIL aveva già reso disponibile all’interno dei servizi online del proprio portale, nel periodo dal 1° febbraio al 1°
aprile 2024, l’apposito servizio per consentire ai soggetti interessati di presentare domanda di ammissione al beneficio in argomento ai sensi dell’articolo 8, commi 2 e 2 bis del D.L. n. 123/2019.

L’Istituto, peraltro, rammenta che per effettuare la domanda di ammissione all’agevolazione è necessario che i soggetti interessati abbiano precedentemente presentato alla sede Inail competente apposita domanda di sospensione dei premi aventi scadenza legale nel periodo intercorrente dalle date degli eventi sismici al 30 settembre 2017.

Come illustrato già nella circolare INAIL n. 57/2023, i soggetti interessati possono richiedere di essere ammessi all’agevolazione in parola in regime di aiuti de minimis, ai sensi del regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione, del 13 dicembre 2023, e/o in regime di aiuti di Stato previsti dal regolamento generale di esenzione per categoria, cioè il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, per la parte eccedente il massimale di 300.000 euro di aiuti fruiti nell’anno in corso e nei 2 esercizi precedenti.
Le strutture INAIL dovranno effettuare le operazioni di verifica e validazione degli importi concessi a titolo di sgravio entro il 15 gennaio 2025.

Infine, l’Istituto segnale che rimangono valide le istruzioni operative che sono state oggetto di specifiche note.

 

 

CCNL Ferrovie dello Stato: proseguono le trattative per il rinnovo

 

Al centro del dibattito il trasporto passeggeri e merci. Prossimi incontri previsti per il 3 e il 10 dicembre

Le OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Ferrovieri, Fast-Confsal e Or.s.a. hanno reso noto, con un comunicato stampa del 28 novembre 2024, dell’incontro tenutosi il 27 novembre per discutere della disciplina speciale del personale mobile e nella fattispecie riguardo al trasporto passeggeri e alla normativa sul trasporto merci. Per quanto riguarda il trasporto passeggeri, le Parti datoriali hanno aperto all’affidamento dei contratti di servizio sia del trasporto regionale che di quello a media e lunga percorrenza e all’ingresso di nuovi competitor sul mercato dell’Alta Velocità. Le richieste avanzate sono state, tra le altre, quelle relative all’abbattimento del limite minimo settimanale delle 30 ore di lavoro nella costruzione dei turni; alla ridefinizione dei riposi settimanali e alla possibilità di variare la produzione con un differenziale del 10% circa, allargando i periodi della turnazione estiva. 
Per il settore delle merci, invece, si è parlato della possibilità di pianificare turni senza l’obbligo di inserire la refezione e l’aumento dei limiti dei riposi fuori residenza su base mensile. Sui punti indicati in precedenza, i Sindacati si sono detti d’accordo a discutere, al fine di trovare un punto di contatto, mettendo in campo miglioramenti normativi ed economici. 
La ripresa della trattativa è calendarizzata per il 3 e il 10 dicembre. 

 

Disoccupati, le modalità di iscrizione al SIISL

 

Illustrati gli adempimenti dei beneficiari di NASpI e DIS-COLL per l’accesso alla piattaforma del Sistema informativo per l’Inclusione sociale e lavorativa (INPS, messaggio 28 novembre 2024, n. 4011).

L’INPS ha illustrato le modalità di iscrizione dei cittadini beneficiari delle prestazioni di NASpI e DIS-COLL alla piattaforma SIISL e i relativi adempimenti a carico dei soggetti iscritti, alla luce delle disposizione del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 174/2024. Il provvedimento, infatti, è stato emanato in attuazione dell’articolo 25 del D.L. n. 60/2024 che ha previsto l’iscrizione d’ufficio dei percettori delle citate prestazioni alla  piattaforma del Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa. I medesimi soggetti, peraltro, sono tenuti alla sottoscrizione del curriculum vitae, del patto di attivazione digitale e del patto di servizio sulla piattaforma, nei modi e termini definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

L’iscrizione dei percettori di NASpI e DIS-COLL 

L’INPS precisa che dal 24 novembre 2024, il soggetto che richiede la NASpI o l’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL) è iscritto d’ufficio, per il tramite dell’Istituto, sulla piattaforma SIISL, con decorrenza dalla data di inizio di fruizione della prestazione.

All’atto dell’iscrizione, l’INPS trasmette alla piattaforma SIISL, oltre ai dati anagrafici e a quelli relativi alla domanda di NASpI e DIS-COLL, anche i dati di contatto del beneficiario della prestazione, quali l’indirizzo di residenza e il domicilio se diverso dalla residenza, la PEC se presente, l’indirizzo e-mail e il numero di cellulare presenti nella domanda di NASpI o DIS-COLL.

L’utente può in qualsiasi momento modificare sulla piattaforma SIISL i propri dati di contatto e-mail e recapiti telefonici. La piattaforma SIISL verifica i dati di contatto tramite l’invio di una comunicazione e-mail o messaggio SMS, con richiesta di conferma della ricezione da parte dei destinatari.

Gli adempimenti a carico degli iscritti al SIISL

Il beneficiario dell’indennità NASpI o DIS-COLL è tenuto, entro 15 giorni decorrenti dalla data in cui inizia la fruizione della prestazione medesima, ad accedere alla piattaforma SIISL al fine di procedere alla compilazione dei dati utili per il Patto di Attivazione Digitale e alla relativa sottoscrizione, dei dati utili a integrare il curriculum vitae e delle informazioni utili ai fini della redazione del Patto di Servizio Personalizzato che verrà poi finalizzato dal Centro per l’impiego.

All’approssimarsi del termine di 15 giorni, la piattaforma SIISL invia una comunicazione informativa al beneficiario di riepilogo degli adempimenti sopra richiamati. La mancata ricezione della comunicazione non rileva ai fini dell’adempimento dell’obbligo sopra descritto.

In caso di mancato adempimento nei termini descritti, che, l’INPS segnala rammenta, non comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 21, comma 7, lettera a) del D.Lgs. n. 150/2015,  i percettori di NASpI e DIS-COLL ricevono dalla piattaforma SIISL una ulteriore comunicazione che li invita a prendere contatti con il Centro per l’impiego per stipulare il Patto di Servizio Personalizzato e programmare attività lavorative, aggiornamenti o riqualificazioni professionali come richiesto dalla legge. 

Diversamente, ferma restando la disciplina della condizionalità di cui all’articolo 21, comma 2 del citato decreto legislativo n. 150/2015, il Centro per l’impiego segnala al SIISL, tramite il SIU (Sistema informativo unitario), la mancata presentazione da parte del percettore di NASPI o DIS-COLL senza giustificato motivo e, per il seguito dell’attività del beneficiario durante il periodo di fruizione NASPI, le sanzioni previste dall’articolo 21, comma 7, lettera a) del medesimo decreto legislativo.

L’Istituto, al fine di fornire agli utenti beneficiari delle predette prestazioni adeguata informativa in ordine ai richiamati adempimenti, ha integrato i provvedimenti di accoglimento delle domande di NASpI e DIS-COLL presentate a decorrere dal 24 novembre 2024 con apposita informativa riguardo alle modalità e ai termini di accesso alla piattaforma SIISL.

Sul punto l’INPS evidenzia che l’accesso alla piattaforma SIISL è consentito fintanto che l’utente è titolare della prestazione. Infatti, nel caso in cui intervenga una causa di cessazione della prestazione NASpI o DIS-COLL, l’iscrizione alla piattaforma SIISL è archiviata per un periodo di 5 anni.

Invece, se l’erogazione della prestazione è soltanto sospesa, l’iscrizione alla piattaforma SIISL rimane attiva.

Il percettore di NASPI o DIS-COLL, una volta iscritto alla piattaforma SIISL e sottoscritto il Patto di Attivazione Digitale, può visualizzare tutte le offerte di lavoro o le proposte formative pubblicate nella piattaforma medesima, che consente di ordinare le stesse in base ad appositi filtri e a un indice di affinità.

Al riguardo, l’Istituto precisa che le proposte di lavoro e le opportunità formative sono visibili a prescindere dalla stipula del Patto di Servizio Personalizzato e che le proposte indicizzate non determinano effetti automatici ai fini dell’applicazione delle condizionalità, la cui disciplina e il relativo impianto sanzionatorio continuano a essere regolati dal D.Lgs. n. 150/2015.