CCNL Studi Professionali (Anpit-Cisal): importanti novità retributive per i lavoratori del settore

 



Con il mese di gennaio previste nuove retribuzioni ed aumentata l’indennità di disponibilità


Il CCNL Studi Professionali (Anpit-Cisal) siglato il 17 gennaio 2023 tra Anpit, Aifes, Confimprenditori, Unica e Cisal Terziario con l’assistenza della Cisal, prevede importanti novità per i lavoratori del settore.
Per quanto riguarda il trattamento economico, dal 1° gennaio 2024 viene corrisposta per 13 mesi, la nuova Paga Base Nazionale Conglobata Mensile comprensiva dell’indennità di contingenza e dell’elemento distinto della retribuzione (Edr) per i quadri, gli impiegati e gli operai come riportato nella tabella sottostante.

Minimi retributivi












































Livello Minimo
Quadro 2.498,16
A1 2.133,84
A2 1.894,44
B1 1.696,67
Operatore di Vendita cat. 1 1.527,00
B2 1.519,72
Operatore di Vendita cat. 2 1.367,75
C1 1.363,59
C2 1.249,08
Operatore di Vendita cat. 3 1.227,23
D1 1.155,40
Operatore di Vendita cat. 4 1.124,17
D2 1.040,90

Indennità di disponibilità
Il lavoratore che svolge una prestazione di lavoro a richiesta o a chiamata dell’azienda, ha diritto alla corresponsione dell’indennità oraria di disponibilità pari a:
1,8601 euro per il livello C1;
1,7060 euro per il livello C2;
1,5790 euro per il livello D1;
1,4292 euro per il livello D2.
Tale emolumento viene riconosciuto per ogni ora di disponibilità resa dal lavoratore intermittente. In caso di malattia o di altra causa in cui è impossibilitato a rispondere alla chiamata, salvo forza maggiore, egli ha l’obbligo di informare in maniera tempestiva il proprio datore di lavoro, non oltre 12 ore dall’inizio dell’impedimento, precisandone la durata. In caso di temporanea indisponibilità per qualsiasi causa dovuta, il dipendente non ha diritto a percepire la relativa indennità. Ed ancora, qualora da parte di questo vi sia un reiterato ed ingiustificato rifiuto di rispondere alla chiamata, l’erogazione dell’indennità viene sospesa.
Si specifica che la competenza di cui trattasi è soggetta alla contribuzione previdenziale, mentre invece viene esclusa dal calcolo delle retribuzioni dovute per festività e ferie, non risultando altresì utile nella determinazione del Tfr. Nei casi di contratto di lavoro intermittente con riconoscimento dell’indennità di disponibilità, il dipendente ha diritto al welfare contrattuale pro quota così come previsto per tutti i lavoratori.
Retribuzione del lavoratore intermittente
Circa la retribuzione del lavoratore intermittente per ogni ora di servizio effettivamente prestato è previsto il riconoscimento economico come riportato di seguito.






























































Descrizione Livello D2 Livello D1 Livello C2 Livello C1
a) Quota oraria P.B.N.C.M. 6,0168 6,6786 7,2201 7,8820
b) Quota oraria Elemento Perequativo Mensile Regionale (valore convenzionale) 0,5797 0,6092 0,6536 0,7029
c) Quota oraria Indennità Mensile di Mancata Contrattazione 0,3642 0,4042 0,4370 0,4771
d) Quota oraria Rateo di tredicesima mensilità 0,5497 0,6073 0,6561 0,7154
e) Quota oraria Rateo di ferie 0,5497 0,6073 0,6561 0,7154
f) Quota oraria Rateo di permessi 0,1525 0,1685 0,1821 0,1985
g) Quota oraria Indennità sostitutiva (valore convenzionale) del preavviso (solo nel tempo indeterminato) 0,2305 0,2547 0,2752 0,3000
h) Quota oraria sostitutiva della “Gestione Speciale” dell’En.Bi.C. 0,2023 0,2023 0,2023 0,2023
i) Retribuzione onnicomprensiva oraria 8,6453 9,5322 10,2825 11,1936

 

CCNL Lavoro domestico: implemento delle prestazioni sanitarie Cassa Colf

 

Nuove prestazioni sanitarie per gli iscritti del settore

La Cassa di assistenza sanitaria integrativa per il personale colf e badanti Cassa Colf, implementa i servizi per i datori ed i lavoratori del settore mediante prestazioni aggiuntive e rafforzando quelle già a loro disposizione.
A tal proposito per tutti gli aderenti è stato realizzato un apposito piano sanitario che conta prestazioni ordinarie ed in convenzione.
Tra quelle ordinarie si enunciano: le prestazioni di assistenza indiretta e di rimborsi le cui domande devono essere inoltrate agli uffici di Cassa Colf insieme alla relativa documentazione medica; indennità giornaliere per il ricovero ospedaliero e per la convalescenza in conseguenza al ricovero; indennità per grandi interventi chirurgici presso strutture pubbliche; i rimborsi integrali di ticket sanitari per i servizi avuti mediante il SSN; il rimborso per le spese realizzate durante il periodo della gravidanza e un contributo per la nascita di un figlio; il rimborso spese per gli interventi chirurgici posti in essere nel primo anno di vita del neonato figlio del lavoratore di settore; il rimborso per l’acquisto o per il noleggio di ausili ortopedici e riabilitativi e per le spese dovute per via di trattamenti fisioterapici effettuati privatamente; contributo per spese funerari in caso di decesso del lavoratore, nonché i rimborsi per prestazioni psicoterapeutiche.
Tra i servizi in convenzione si ricordano: le prestazioni di assistenza diretta prenotabili presso centri convenzionati Unisalute; il pagamento diretto e integrale per prestazioni di Alta Specializzazione introdotte dal 1° gennaio 2022; il pagamento diretto e integrale di un massimo di 7 visite specialistiche per annualità; prestazioni odontoiatriche ossia visita di controllo, ablazione del tartaro e prestazioni di implantologia; il pacchetto prevenzione, tariffe agevolate per prestazioni non incluse nel pacchetto in copertura o per il raggiungimento del massimale annuo; nonché servizi di consulenza e di informazioni sanitarie telefoniche.
Altresì, Cassa Colf ha previsto solo per quest’anno altri servizi sanitari sperimentali.
Fino al 31 dicembre 2024 poi vengono erogate le prestazioni per:
– eventi traumatici senza ricovero quando in caso di malattia o a seguito di un infortunio il lavoratore riporta traumi per i quali si deve applicare un’immobilizzazione non rimovibile necessitando di riposo. Tale servizio deve esser prescritto da una struttura pubblica o convenzionata quale il pronto soccorso, dando diritto al lavoratore di ricevere un’indennità pari a 30,00 euro per un massimo di 10 giorni di prognosi annui;
– interventi ambulatoriali. In tal caso vanno riconosciuti al lavoratore 30,00 euro al giorno a partire dal 5° giorno di convalescenza, per un massimo di 10 giorni annui;
– lista grandi interventi ambulatoriali. Nelle circostanze in cui devono esser effettuati grandi interventi chirurgici ambulatoriali nelle strutture pubbliche o convenzionate, Cassa Colf garantisce la somma di 300,00 euro per un intervento all’anno.
– lista interventi ammessi a finanziamento: sindrome di De Quervain; cataratta; sindrome del tunnel carpale; sindrome del tunnel tarsale; sindrome del canale di Guyon; dito a scatto;
– invalidità. Si prevedono rimborsi per un importo pari a 3mila euro a persona non ripetibile, e per chi ha un’invalidità permanente. Questa deve essere diagnosticata e approvata in caso di infortunio sul lavoro o malattie professionali certificata dall’Inail, di grado uguale o superiore al 91%; per patologia certificata dall’Inps, di grado uguale o superiore al 91%.
Il rimborso altresì previsto per:
– le prestazioni sanitarie di tipo diagnostico-terapeutico ed infermieristico, domiciliari e ambulatoriali, purché collegate alla patologia;
– consulenza psicologica; visita psichiatrica; visita neurologica;
– presidi finalizzati al supporto di deficit motori;
– prestazioni di fisioterapia domiciliare per deficit certificati;
– presidi e ausili sanitari prescritti da un medico.
Vi sono inoltre prestazioni assicurative nei casi di responsabilità civile verso terzi e su responsabilità civile in caso di rivalsa Inail.
Il rimborso spese per assistente familiare in caso di non autosufficienza permanente del datore di lavoro viene esteso anche per gli iscritti oltre i 70 anni di età. A tal fine si specifica che Cassa Colf rimborsa ai datori di lavoro domestico le spese documentate solo alle condizioni di seguito elencate:
– almeno un anno di contribuzione;
– non autosufficienza uguale o maggiore ai 40 punti maturata successivamente al 1° luglio 2021;
– non autosufficienza avvenuta dopo l’iscrizione alla Cassa;
– solo il titolare del rapporto di lavoro deve presentare la non autosufficienza.
La prestazione prevede fino ad un massimo di 300,00 euro mensili e fino a 12 mesi consecutivi, da presentare entro 60 giorni, non ripetibile.

 

CIPL Agricoltura Operai Sondrio: avviata la trattativa

 

Tra le proposte dei sindacati una nuova classificazione del personale, maggiori tutele per maternità, malattia e infortunio e un incremento dei salari

Lo scorso 21 dicembre si è svolto il primo incontro utile tra le organizzazioni sindacali e le associazioni datoriali Coldiretti, Confagricoltura e Cia per l’avvio delle trattative del rinnovo del CIPL Agricoltura Operai Sondrio, scaduto il 31 dicembre 2023.
Di seguito i punti più significativi, proposti dalle organizzazioni sindacali.
Classificazione del personale
I sindacati ritengono necessaria una maggiore valorizzazione delle competenze e un aggiornamento relativo della classificazione degli operai agricoli e florovivaisti, in coerenza con quanto previsto dal CCNL.
A tal proposito, viene richiesto di riformulare il livello “E”  inserendo la figura dell’addetto alla raccolta ed eliminando nelle tabelle retributive il riferimento alle grandi campagne.
Lavoratori migranti
Per quanto riguarda il tema del lavoro migrante, si chiede di applicare quanto già previsto dal CCNL (art.25) che prevede spese di viaggio assicurate dal luogo di provenienza e quello di lavoro e ritorno a carico dell’azienda (oltre i 40 km), prevedendo anche un tavolo permanente presso la Provincia di Sondrio per trovare soluzioni di riutilizzo di edifici abbandonati e la relativa messa a disposizione per i lavoratori del settore.
Malattia e infortunio
I sindacati propongono di facilitare il pagamento di malattia e infortunio proponendo l’integrazione al 100% a partire dal 1° giorno ed eliminando i primi tre giorni di carenza.
Maternità
I sindacati richiedono che il trattamento economico integrativo al 100% per maternità obbligatoria e/o anticipata sia applicato anche alle lavoratrici a tempo determinato.
Conciliazione vita e lavoro
Viene proposta la possibilità di usufruire anche ai lavoratori a tempo determinato del congedo di 15 giorni, in occasione di matrimonio ed unione civile.
Si richiede, inoltre, l’aggiunta di un permesso retribuito per visita medica documentata di 8 ore all’anno anche frazionabili.
Retribuzione
Per il biennio 2024/2025, al fine di salvaguardare il potere di acquisto dei lavoratori del settore si richiede un aumento salariale del 5,2%.
Si richiede inoltre la possibilità di usufruire di buoni pasto per i lavoratori subordinati, oltre ad contributo aggiuntivo a quello previsto dal CCNL sulla quota a carico datore di lavoro per gli aderenti al fondo pensione di categoria (0,30%).

 

Il trattamento economico del congedo parentale nella Legge di bilancio 2024

 

Modificati i criteri di calcolo dell’indennità per i congedi parentali fruiti fino al sesto anno di vita del figlio (Legge 30 dicembre 2023, n. 213).

La Legge n. 213/2023 (Legge di bilancio 2024), all’articolo 1, comma 179, interviene in materia di congedi parentali introducendo una significativa modifica all’articolo 34, comma 1 del D.Lgs. n. 151/2001.

 

Si ricorda che, attualmente, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per 3 mesi, non trasferibili, un’indennità pari al 30% della retribuzione. I genitori hanno anche diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di 3 mesi, per i quali spetta un’indennità pari al 30% della retribuzione, elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell’80% della retribuzione.

 

Ebbene, la Legge di bilancio 2024 porta a 2 mesi l’elevazione dell’indennità di congedo parentale, spettante nella misura dell’80% della retribuzione nel limite massimo di un mese e nella misura del 60% della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all’80% per il solo anno 2024.

 

Con la modifica introdotta dalla disposizione in commento, si prevede dunque che, per una durata massima complessiva di 2 mesi fino al sesto anno di vita del bambino, l’indennità sia pari alla misura dell’80% della retribuzione nel limite massimo di un mese e alla misura del 60% della retribuzione – in luogo dell’attuale 30% – nel limite massimo di un ulteriore mese.

 

Per il solo anno 2024 la misura dell’indennità riconosciuta per il mese ulteriore al primo è pari all’80% della retribuzione, invece che al 60%.

 

Il beneficio si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023

 

 

Autoliquidazione 2023/2024: istruzioni operative dall’INAIL

 

L’INAIL rende note le istruzioni operative relative all’autoliquidazione 2023/2024, riepilogando le scadenze e le modalità di adempimento per i datori di lavoro e ricordando anche quali sono le riduzioni contributive attualmente previste (INAIL, nota 27 dicembre 2023, n. 13439).

Arrivano dall’INAIL le indicazioni per l’autoliquidazione relativa all’anno 2023/2024.

 

Termini e modalità di presentazione delle dichiarazioni

 

Innanzitutto si ricorda che il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno 2023 è fissato al 29 febbraio 2024, mentre resta fermo al 16 febbraio 2024 quello per il versamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione o della prima rata in caso di pagamento rateale.

 

Infatti, il premio di autoliquidazione può essere pagato anche in 4 rate trimestrali, ognuna pari al 25% del premio annuale, con applicazione, sulle rate successive alla prima, degli interessi calcolati al tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l’anno 2023 determinato dal MEF. Chi sceglie questa modalità di pagamento deve darne comunicazione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni.  

 

I datori di lavoro titolari di PAT (posizioni assicurative territoriali) devono presentare le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con i servizi telematici AL.P.I. online, che calcola anche il premio dovuto, e “Invio telematico Dichiarazione Salari”.

 

I datori di lavoro del settore marittimo titolari di PAN (posizioni assicurative navigazione) devono trasmettere le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con il servizio online “Invio retribuzioni e calcolo del premio”, servizio tramite il quale è possibile chiedere anche il certificato di assicurazione dell’equipaggio.

 

Nel caso in cui i datori di lavoro presumano di erogare nell’anno 2024 retribuzioni per un importo inferiore a quello corrisposto nel 2023 (ad esempio per riduzione o cessazione dell’attività prevista nel 2024), gli stessi devono inviare all’INAIL, entro il 16 febbraio 2024, la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte con il servizio “Riduzione Presunto”, indicando le minori retribuzioni che prevedono di corrispondere nel 2024.

 

Tale importo costituisce la base per il calcolo del premio anticipato dovuto per il 2024 in sostituzione dell’importo delle retribuzioni erogate nel 2023, fatti salvi i controlli che l’Istituto può disporre in merito all’effettiva sussistenza delle motivazioni addotte, al fine di evitare il pagamento di premi inferiori al dovuto.

 

Le date a partire dalle quali saranno disponibili sul sito istituzionale i servizi telematici correlati all’autoliquidazione 2023-2024 sono le seguenti:

 

– Riduzione di Presunto (PAT): 4 gennaio 2024;

– Riduzione di Presunto (PAN): 2 gennaio 2024;

– Invio telematico dichiarazione salari e VSAL (PAT): 11 gennaio 2024;

– AL.P.I. online (PAT): 11 gennaio 2024;

– Invio retribuzioni e calcolo del premio (PAN): 11 gennaio 2024;

– Richiesta certificato assicurazione equipaggio (PAN): 2 gennaio 2024.

 

Riduzioni del premio assicurativo

 

Nella nota in oggetto l’INAIL riepiloga poi quali sono le riduzioni contributive che si applicano all’autoliquidazione 2023/2024 e attualmente vigenti.

 

In particolare, si tratta di:

 

1. Riduzione per la piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari (PAT);

2. Sgravi per pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera (PAN);

3. Sgravio per il Registro Internazionale (PAN);

4. Incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo (PAT);

5.Riduzione per le imprese artigiane (PAT);

6. Riduzione per Campione d’Italia (PAT);

7. Riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate (PAT);

8. Riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci (PAT);

9. Incentivi per assunzioni Legge n. 92/2012, art. 4, commi 8 -11 (PAT).