Rinvio del termine per versamento secondo acconto delle imposte sui redditi

 

Proroga al 16 gennaio 2025 per titolari partita IVA che hanno dichiarato ricavi o compensi non superiori a 170 mila euro (Ministero dell’economia e delle finanze, comunicato del 27 novembre 2024, n. 136).

Il Ministero dell’economia e delle finanze ha reso noto che, nel quadro dei lavori per la conversione del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali, il Parlamento ha approvato un emendamento che prevede, per i titolari di partita IVA che nell’anno precedente hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170 mila euro, la proroga al 16 gennaio 2025 del termine per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi, in scadenza il 2 dicembre 2024.

 

La proroga non riguarda il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

 

I contribuenti potranno effettuare il versamento del secondo acconto in unica soluzione oppure in cinque rate mensili di pari importo, da gennaio a maggio 2025.

 

Il Testo unico dei tributi erariali minori

 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 novembre 2024,n. 279, il D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 174, recante il Testo unico dei tributi erariali minori, in attuazione dell’articolo 21 della Legge 9 agosto 2023, n. 111.

Il Testo unico tributi erariali minori è stato predisposto in attuazione dell’articolo 21 della Legge 9 agosto 2023, n. 111 (Princìpi e criteri direttivi per il riordino del sistema tributario mediante la redazione di testi unici e di un codice del diritto tributario), che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici.

Il Testo unico in commento è composto di 100 articoli suddivisi in 10 Titoli, ciascuno dedicato a uno specifico tributo:

  • Il Titolo I – imposte in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi;

  • Il Titolo II – imposta sugli intrattenimenti;

  • Il Titolo III imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e l’imposta sugli aeromobili privati;

  • Nel Titolo IV – imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE);

  • Nel Titolo V- imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin Tax);

  • Il Titolo VI – abbonamento alle radioaudizioni (cosiddetto canone RAI);

  • Il Titolo VII – imposta sui servizi digitali;

  • Nel Titolo VIII – tasse sulle concessioni governative;

  • Il Titolo IX – tributi e diritti speciali;

  • Il Titolo X – elenco delle disposizioni da abrogare e decorrenza delle disposizioni.

Il Titolo I del testo unico, che raccoglie negli articoli da 1 a 23 la normativa concernente le imposte in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi, è suddiviso in tre Capi concernenti:
– Capo I, “Disposizioni generali”;
– Capo II, “Disposizioni comuni alle imposte sulle assicurazioni e sui contratti di rendita vitalizia”;
– Capo III, “Disposizioni finali”.

Sono qui trasfuse le previsioni contenute nella normativa generale di riferimento di cui alla Legge 29 ottobre 1961, n. 1216 (recante “Nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi”) nonché le previsioni in tema di imposta sulle assicurazioni contenute nelle disposizioni di altri testi legislativi.

L’articolo 1 del D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 174, in particolare, chiarisce che sono soggette alle imposte stabilite nell’annessa tariffa generale di cui alla tabella A dell’allegato 1 al Testo unico: 
a) le assicurazioni riguardanti beni immobili o beni mobili in essi contenuti che non siano in transito commerciale, quando i beni immobili sono situati nel territorio della Repubblica; 
b) le assicurazioni riguardanti veicoli, navi o aeromobili immatricolati o registrati in Italia; 
c) le assicurazioni aventi durata inferiore o pari a quattro mesi e relative a rischi inerenti a un viaggio o una vacanza, quando sono stipulate nel territorio della Repubblica; 
d) le assicurazioni riguardanti le merci trasportate da o verso l’Italia, quando siano stipulate per conto di soggetti domiciliati o aventi sede nel territorio della Repubblica e sempreché per dette assicurazioni non sia stata pagata imposta all’estero; 
e) le assicurazioni contro i danni diverse da quelle indicate alle lettere a), b), c) e d), quando il contraente ha nel territorio della Repubblica il proprio domicilio ovvero, se trattasi di persona giuridica, la sede o lo stabilimento cui si riferisce il contratto o cui sono addette le persone assicurate;

f) le assicurazioni sulla vita, quando il contraente ha nel territorio della Repubblica il proprio domicilio o, se trattasi di persona giuridica, la sede o lo stabilimento  cui sono addette le persone assicurate.

 

Il Titolo II del Testo unico, reca la normativa in materia di imposta sugli intrattenimenti (articoli da 24 a 37) ed è suddiviso in due Capi concernenti:
– Capo I, “Disposizioni generali”;
– Capo II, “Riduzioni ed esenzioni”;

Sono trasferite in questi Titolo le previsioni contenute nella normativa generale di riferimento di cui al D.P.R. n. 640/1972. 

All’artico 24, nello specifico, viene stabilito che sono soggetti all’imposta gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività indicati nella tariffa di cui all’allegato 2 al Testo unico, che si svolgono nel territorio dello Stato.

 

Nel Titolo III del Testo unico (articoli da 38 a 40) è riportata la normativa concernente l’imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e l’imposta sugli aeromobili privati contenuta nell’articolo 16, commi 10-bis, 11, 12, 14, 14-bis, 15, 15-bis e 15-bis.1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.

 

Il Titolo IV, che si compone del solo articolo 41, raccoglie le previsioni normative relative all’imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE), contenute nell’articolo 19, commi da 13 a 17 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

 

Nel Titolo V (articoli da 42 a 50) sono riportate le previsioni normative relative all’imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin Tax), con aliquota al 0,2% sul valore della transazione, contenute nell’articolo 1, commi da 491 a 497, 499 e 500, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013). L’articolo 42 del Testo unico specifica che l’imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione ed è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. Inoltre, viene chiarito che l’aliquota dell’imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.

 

Il Titolo VI raccoglie, poi, la normativa concernente abbonamento alle radioaudizioni negli articoli da 51 a 61, nei quali sono trasfuse le previsioni contenute nella normativa generale di riferimento di cui al regio D.L. n. 246/1938, convertito dalla Legge n. 880/1938, recante “Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni” nonché le previsioni in tema di canone RAI contenute nelle disposizioni di altri testi legislativi.

 

Il Titolo VIII contiene, negli articoli da 83 a 91, la normativa concernente le tasse sulle concessioni governative, che raccoglie le previsioni presenti nella normativa generale di riferimento di cui al D.P.R. n. 641/1972, nonché le previsioni contenute nell’articolo 7, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

 

Il Titolo IX (articoli da 92 a 98) attiene alla normativa dei tributi e diritti speciali disciplinati dal decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 settembre 1954, n. 869 (recante “Disciplina relativa ai diritti, compensi e proventi percepiti dal personale dell’Amministrazione dello Stato”). In tale Titolo sono inoltre raccolte le previsioni contenute nelle seguenti disposizioni di altri testi legislativi:
– l’articolo unico della Legge 15 maggio 1954, n. 228 ( “Esenzione a favore delle Regioni, Province, Comuni ed Enti di beneficenza, dai diritti e compensi di cui alla Legge 17 luglio 1951, n. 575, e successive disposizioni legislative di proroga”);

– l’articolo 7, commi primo e secondo, della Legge 13 luglio 1984, n. 302;
– l’articolo 10, comma 14, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 1996, n. 425.

 

Infine, il Titolo X contiene le disposizioni finali. In particolare, il comma 1 dell’articolo 99 reca l’elenco delle disposizioni da abrogare in quanto il loro contenuto viene ripreso nel corpus del Testo unico ovvero in quanto non sono state trasfuse nel testo unico avendo esaurito la loro portata applicativa o essendo state superate dall’evoluzione del quadro normativo di riferimento.
L’articolo 100, infine, prevede che le disposizioni del Testo unico si applicano dal 1° gennaio 2026

 

 

Borse di studio per eccellenze concesse ai figli dei dipendenti

 

L’Agenzia delle entrate è intervenuta a chiarire se le borse di studio concesse ai figli dei dipendenti possono non concorrere alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi della lettera fbis) del comma 2 dell’articolo 51 del TUIR (Agenzia delle entrate, risposta 28 novembre 2024, n. 231).

Ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del TUIR, costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro (cosiddetto principio di onnicomprensività). Si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono.

Il successivo comma 2 prevede, tra i valori che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, alla lettera fbis), le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell’articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari.

 

Come già precisato dall’Agenzia nella circolare n. 28/E/2016, la menzione delle borse di studio a favore dei familiari dei dipendenti completa la gamma dei benefit con finalità didattiche e di istruzione. In tale nozione possono essere ricompresi i contributi versati dal datore di lavoro per rimborsare al lavoratore le spese sostenute per le rette scolastiche, tasse universitarie, libri di testo scolastici, nonché gli incentivi economici agli studenti che conseguono livelli di eccellenza nell’ambito scolastico. 

 

Per quanto concerne le modalità di erogazioni delle prestazioni, l’attuale formulazione della lettera fbis) conferma la possibilità che il datore di lavoro eroghi i servizi di educazione ed istruzione direttamente o tramite terzi, nonché attraverso la corresponsione ai dipendenti di somme di denaro da destinare alle finalità indicate anche a titolo di rimborso di spese già sostenute, sempreché acquisisca e conservi la documentazione comprovante l’utilizzo delle somme da parte del dipendente coerentemente con le finalità per le quali sono state corrisposte.

 

Nel caso di specie, dunque, emerge come uno dei requisiti richiesti per l’erogazione della borsa di studio sia rappresentato dal raggiungimento dei suddetti livelli di eccellenza.

Pertanto, l’Agenzia delle entrate ritiene che le borse di studio erogate dall’istante non concorrano alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi della lettera fbis) del comma 2 dell’articolo 51 del TUIR, e che, essendo esse finalizzate a premiare il raggiungimento di livelli di eccellenza da parte degli studenti, non sia necessaria la produzione da parte dei dipendenti della documentazione atta a dimostrare l’utilizzo di tali somme erogate.

Nella CU 2024, l’importo delle borse di studio in oggetto dovrà essere esposto nel punto 465, indicando nel precedente punto 464, il codice 23.

 

Credito per investimenti nel Mezzogiorno imprese agricole e pesca: in vigore nuovo codice tributo

 

Istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno effettuati dalle imprese del settore agricolo e di quello della pesca e dell’acquacoltura  (Agenzia delle entrate, risoluzione 26 novembre 2024, n. 56/E).

L’articolo 1, comma 8, del D.L. n. 63/2024 stabilisce che, con riferimento al credito di imposta di cui all’articolo 1, commi da 98 a 108, della Legge n. 208/2015, per gli investimenti effettuati nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise e Abruzzo dalle imprese del settore agricolo e di quello della pesca e dell’acquacoltura fino al 31 dicembre 2023, il limite di spesa viene fissato a 90 milioni di euro per l’anno 2024.

 

Al riguardo, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 ottobre 2024, n. 387400, è stato approvato il modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta in argomento e sono state determinate le modalità per il rispetto del predetto limite di spesa.

Pertanto, per consentire l’utilizzo in compensazione del suddetto credito d’imposta, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dalle Entrate, viene istituito il seguente nuovo codice tributo:

  • 7036” denominato “Credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno effettuati nell’anno 2023 dalle imprese del settore agricolo e di quello della pesca e dell’acquacoltura – Articolo 1, commi 98-108, legge 28 dicembre 2015, n. 208 e articolo 1, comma 8, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63”.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di riconoscimento del credito.

 

L’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che l’importo del credito utilizzato in compensazione non risulti superiore all’ammontare massimo fruibile sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia secondo le modalità stabilite dal citato provvedimento n. 387400/2024, pena lo scarto del modello F24.

 

Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

 

 

Passaggio dal regime ordinario al regime forfettario: non applicabilità dell’aliquota ridotta

 

L’Agenzia delle entrate ha fornito risposta a un interpello in merito alla spettanza dell’aliquota ridotta del 5% per il contribuente che passa dal regime ordinario a quello forfettario (Agenzia delle entrate, risposta 22 novembre 2024, n. 226).

In merito all’applicazione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva per i soggetti che aderiscono al regime forfetario previsto dall’articolo 1, comma 64, della Legge n. 190/2014, il successivo comma 65 prevede che al fine di favorire l’avvio di nuove attività, per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi, l’aliquota sia stabilita nella misura del 5%, a condizione che l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.

 

Spiega l’Agenzia che il vincolo che la nuova attività non sia mera prosecuzione di una precedente attività d’impresa, di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, mira ad evitare che il beneficio possa essere fruito da soggetti che si limitino a modificare la sola veste giuridica dell’attività esercitata in precedenza o dispongano la mera variazione del codice ATECO sfruttando il cambio di denominazione previsto per il ”rinnovo” dell’attività.

 

Nel caso di specie, la contribuente intenderebbe fruire dell’aliquota agevolata del 5% a partire dal secondo anno di attività e per i successivi fino al compimento del quinquennio di attività. Al riguardo l’Agenzia ritiene che nei suoi confronti l’aliquota agevolata non trovi applicazione perché, in base alla formulazione del comma 65 citato, la previsione di tale aliquota è tesa a favorire esclusivamente coloro che iniziano una nuova attività applicando ab origine il regime forfetario. Di conseguenza, coloro che iniziano una nuova attività anche per effetto della presenza di una causa di esclusione in regime ordinario e solo successivamente (sempre nell’ambito del quinquennio preso in considerazione del comma 65) ”entrano” nel regime forfetario continuando a svolgere la medesima attività, non possono beneficiare dell’aliquota agevolata.

Pertanto, la contribuente non potrà fruire, nell’ambito del regime forfetario, dell’aliquota agevolata sia per il periodo d’imposta (n+1), sia per quelli successivi che residuano al completamento del quinquennio dall’inizio dell’attività.