Lavoro sportivo, differiti i termini per le scritturazioni nel LUL

 

Ancora assente l’apposito D.P.C.M. per l’adozione delle disposizioni tecniche e dei protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti (INL, circolare 30 gennaio 2024, n. 1).

Dopo la circolare n. 2/2023 dell’ottobre scorso, l’Ispettorato Nazionale del lavoro torna sul tema del lavoro sportivo. Questa volta l’INL si occupa dell’obbligo di tenuta del Libro unico del lavoro (LUL) per le collaborazioni coordinate e continuative relative alle attività previste dalla Riforma dello sport (articolo 28, comma 4, D.Lgs. n. 36/2021).

In teoria, infatti, tale obbligo può essere adempiuto in via telematica all’interno di apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche. Tuttavia l’Ispettorato rileva nella circolare in commento che il comma 5 del D.Lgs. n. 36/2021 prevede l’emanazione di un apposito D.P.C.M. per l’adozione delle “disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti previsti al comma 3 ed entro il 31 dicembre 2023 quelli necessari a consentire gli adempimenti previsti al comma 4. (…) Con riguardo agli adempimenti di cui al comma 4, l’iscrizione del libro unico del lavoro (…) può avvenire in un’unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro trenta giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente”.

Pertanto, l’assenza del citato D.P.C.M. non consente, dunque, di individuare con chiarezza le modalità di tenuta e scritturazione dei collaboratori coordinati e continuativi all’interno del LUL, anche ai fini dell’applicazione delle sanzioni (articolo 39, commi 6 e 7 del D.L. n. 112/2008).

Ne deriva che  il termine di iscrizione sul LUL, indicato in “trenta giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento” (e cioè entro il 30 gennaio 2024 per le collaborazioni intrattenute nel 2023), non può evidentemente trovare applicazione, dato che l’introduzione dello stesso termine presupponeva l’emanazione del citato D.P.C.M. entro il 31 dicembre 2023.

Di conseguenza, l’Ispettorato  rinvia alla disciplina che sarà dettata dal decreto previsto dall’articolo 28, comma 5 del D.Lgs. n. 36/2021 anche ai fini della individuazione di termini che, in sede di prima applicazione, dovranno essere rispettati ai fini delle registrazioni sul LUL. 

 

CIPL Edilizia Industria Bolzano: definito l’EVR 2024 per i dipendenti del settore

 



Definiti gli importi per impiegati ed operai edili per il 2024


Il 18 gennaio 2024 il Collegio Costruttori della provincia autonoma di Bolzano insieme alla Flc-Lfb Federazione lavoratori costruzioni, composta da Feneal-Sgk/Uil, Filca-Sgb/Cisl e Fillea-Agb/Cgil, e l’Usas-Sezione edili hanno sottoscritto il verbale di accordo che definisce l’importo relativo all’Elemento Variabile della Retribuzione da erogare ad operai ed impiegati del settore edile della provincia di Bolzano.
Le Parti hanno verificato l’esito positivo dei quattro indicatori dei sei previsti per il riconoscimento dell’emolumento e definito l’EVR nella misura del 100% dell’aliquota del 6% calcolata sui minimi tabellari in vigore alla data di sottoscrizione del CCNL 3 marzo 2022 per i lavoratori dipendenti delle imprese edili.

Impiegati edilizia industria




















EVR mensile da erogare agli impiegati
1° livello 2° livello 3° livello 4° livello 5° livello 6° livello 7° livello
56,84 66,51 73,89 79,58 85,26 102,31 113,68

Operai edilizia industria














EVR orario da erogare agli operai
1° livello 2° livello 3° livello 4° livello
0,33 0,38 0,43 0,46

 

I contributi dei lavoratori domestici per il 2024

 



Forniti gli importi dovuti per l’anno in corso a seguito della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo (INPS, circolare 29 gennaio 2024, n. 23).


L’INPS ha comunicato gli importi dei contributi dovuti per il 2024 per i lavoratori domestici a seguito della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Di conseguenza, sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare la contribuzione per questa categoria di lavoratori.


 


L’INPS segnala che restano in vigore gli esoneri previsti dall’articolo 120, commi 1 e 2, della Legge n. 388/2000, con decorrenza 1° febbraio 2001, nonché gli esoneri istituiti ai sensi dell’articolo 1, commi 361 e 362, della Legge n. 266/2005, con decorrenza 1° gennaio 2005. L’Istituto conferma, pertanto, la minore aliquota contributiva dovuta per l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) che incide sull’aliquota complessiva.


 


Per i rapporti di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale a carico del datore di lavoro, previsto dall’articolo 2, comma 28, della Legge n. 92/2012, e successive modificazioni, pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale). Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.


 


Infine, va ricordato che la Legge n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023) ha previsto, all’articolo 1, comma 286, per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi previsti dalle disposizioni di cui al comma 283 per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile, la possibilità di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima.


 


Pertanto, grazie a questa facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio della medesima facoltà. Con la stessa decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore. 


 


Di seguito si riportano alcune tabelle esposte nella circolare in commento.


 


A. Senza contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della Legge n. 92/2012


 




















RETRIBUZIONE ORARIA IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO
Effettiva Convenzionale Comprensivo quota CUAF Senza quota CUAF (1)
 

fino a € 9,40


 


oltre   € 9,40


fino a € 11,45


 


 


oltre € 11,45

 

€ 8,33


 


 


€ 9,40


 


 


€ 11,45

 

€ 1,66 (0,42) (2)


 


 


€ 1,88 (0,47) (2)


 


 


€ 2,29 (0,57) (2)

 

€ 1,67 (0,42) (2)


 


 


€ 1,89 (0,47) (2)


 


 


€ 2,30 (0,57) (2)

Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali € 6,06 € 1,21 (0,30) (2) € 1,22 (0,30) (2)

(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403).


(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.


 


B. Comprensivo del contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della Legge n. 92/2012, da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato


 




















RETRIBUZIONE ORARIA IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO
Effettiva Convenzionale Comprensivo quota CUAF Senza quota

CUAF (1)

 

fino a € 9,40


 


oltre   € 9,40


fino a € 11,45


 


 


oltre € 11,45

 

€ 8,33


 


 


€ 9,40


 


 


€ 11,45

 

€ 1,78 (0,42) (2)


 


 


€ 2,01 (0,47) (2)


 


 


€ 2,45 (0,57) (2)

 

€ 1,79 (0,42) (2)


 


 


€ 2,02 (0,47) (2)


 


 


€ 2,46 (0,57) (2)

Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali € 6,06  € 1,29 (0,30) (2)  € 1,30 (0,30) (2)

(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del D.P.R. n. 1403/1971).


(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

 

Le aliquote contributive del 2024 per gli iscritti alla Gestione separata

 



L’INPS si occupa della contribuzione dovuta dai lavoratori iscritti alla Gestione separata per l’anno 2024, rendendo note le aliquote contributive e l’importo del massimale e del minimale di reddito (INPS, circolare 29 gennaio 2024, n. 24).


L’INPS comunica le aliquote contributive, il valore minimale e il valore massimale del reddito o dei compensi erogati per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno 2024 da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata. 


 


Collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate


 


Per il 2024, l’aliquota contributiva e di computo per i collaboratori e le figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, è pari al 33% mentre, per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie, l’aliquota è confermata al 24%.


 


Sono, inoltre, in vigore le seguenti aliquote pari a:


 


– 0,50%, per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera;


 


– 0,22%, disposta dall’articolo 7 del D.M. 12 luglio 2007, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 791, della Legge n. 296/2006 (maternità);


 


– 1,31%, disposta dal comma 223 dell’articolo 1 della Legge n. 234/2021, che ha integrato l’articolo 15 del D.Lgs. n. 22/2015, in materia di DIS-COLL, introducendo il comma 15-quinquies, nel quale è stato previsto l’obbligo del versamento di una aliquota contributiva contro la disoccupazione “pari a quella dovuta per la prestazione NASpI”. Sono interessati i soggetti i cui compensi derivano da uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, anche se tali soggetti non sono beneficiari della relativa prestazione; rapporti di collaborazioni coordinate e continuative; dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio.


 


La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3).


 


L’INPS ricorda che l’obbligo del versamento dei contributi è in capo all’azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello “F24” telematico per i datori privati e il modello “F24 EP” per le Amministrazioni pubbliche. 


 


Pertanto, le aliquote contributive dovute alla Gestione separata dai committenti, di cui all’articolo 2, comma 26, Legge n. 335/1995, per l’anno 2024 sono le seguenti:


































































































































































Codice Tipo rapporto. Soggetti senza altra copertura previdenziale obbligatoria, non titolari di pensione e di P.IVA IVS Malattia Maternità ANF Maternità ex D.M. 12.7.2007 DIS-COLL Totale
1A – 1E AMMINISTRATORE DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA   33,00 0,50 0,22 1,31 35,03
1B   SINDACO DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA   33,00 0,50 0,22 1,31 35,03
1C   REVISORE DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA   33,00 0,50 0,22 1,31 35,03
1D   LIQUIDATORE DI SOCIETA’   33,00 0,50 0,22 1,31 35,03
02   COLLABORATORE DI GIORNALI, RIVISTE, ENCICLOPEDIE E SIMILI   33,00 0,50 0,22 1,31 35,03
03   PARTECIPANTE A COLLEGI E COMMISSIONI   33,00 0,50 0,22   33,72
04   AMMINISTRATORE DI ENTI LOCALI (D.M. 25.5.2001)   33,00 0,50 0,22   33,72
05   DOTTORATO DI RICERCA, ASSEGNO, BORSA DI STUDIO   33,00 0,50 0,22 1,31 35,03
06   CO. CO. CO. (CON CONTRATTO A PROGETTO/PROGRAMMA DI LAVORO/FASE)   33,00 0,50 0,22 1,31 35,03
07   VENDITORE PORTA A PORTA   33,00 0,50 0,22   33,72
09   RAPPORTI OCCASIONALI AUTONOMI (LEGGE N. 326/2003 ART. 44)   33,00 0,50 0,22   33,72
11   COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE PRESSO PP.AA.   33,00 0,50 0,22 1,31 35,03
12   RAPPORTI DI CO. CO. CO. PROROGATI 33,00 0,50 0,22 1,31 35,03
13   ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE (dal 2004 al 2015)  33,00 0,50 0,22   33,72
14   FORMAZIONE SPECIALISTICA   33,00 0,50 0,22   33,72
17   CONSULENTE PARLAMENTARE   33,00 0,50 0,22 1,31 35,03
18   COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE – D.LGS N. 81/2015   33,00 0,50 0,22 1,31 35,03
19 AMMINISTRATORE DI ENTI LOCALI Iscritti in GS come Liberi Professionisti   25,00 0,50 0,22 0,35 26,07
20 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE Covid19 – Ordinanza 24 ottobre 2020 D.P.C.M. Protezione Civile 33,00 0,50 0,22 1,31 35,0

Professionisti


 


Relativamente ai lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata e non assicurati ad altre forme di previdenza né pensionati, per l’anno 2024 l’aliquota contributiva per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti è fissata nella misura del 25%. Invece, l’aliquota contributiva aggiuntiva istituita dall’articolo 59, comma 16, della Legge n. 449/1997 (tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale), è pari allo 0,72%.


 


L’aliquota aggiuntiva per il finanziamento dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (c.d. ISCRO) è dello 0,35% per il 2024.


 


Per i titolari di reddito autonomo di cui all’articolo 53 del D.P.R. n. 917/1986 pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie, obbligati alla contribuzione presso la Gestione separata, per l’anno 2024, l’aliquota è confermata al 24%


 


Per i professionisti del settore sportivo dilettantistico privi di altra forma previdenziale obbligatoria, l’aliquota da applicare è pari al 25% al fine della tutela IVS calcolata sul 50% dei compensi al netto della franchigia di 5.000,00 euro. Nel caso di soggetto coperto da altra forma di previdenza obbligatoria o titolare di pensione diretta, l’aliquota è pari al 24% ai soli fini dell’IVS e, fino al 31 dicembre 2027, calcolata sul 50% dei compensi percepiti.


 


L’INPS ricorda che l’onere contributivo è a carico degli stessi professionisti e il versamento deve essere eseguito, tramite modello “F24” telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2023, primo e secondo acconto 2024), precisandosi che l’acconto per l’anno di imposta 2024 deve essere calcolato applicando le aliquote in vigore per l’anno 2024.


 


Massimale e minimale


 


Per l’anno 2024 il massimale di reddito è pari a 119.650,00 euro e il minimale a a 18.415,00 euro.


 


Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di 4.419,6 euro.

 

CCNL Cooperative sociali: sottoscritta l’ipotesi di accordo

 

Previsto un aumento salariale a regime di 120,00 euro per il livello medio C1, erogato in tre tranche. Istituita la quattordicesima mensilità

Dopo circa un anno di trattative il 26 gennaio 2024 è stata siglata l’ipotesi di accordo di rinnovo del contratto applicabile ai lavoratori delle cooperative del settore Socio-Sanitario-Assistenziale-Educativo e di Inserimento Lavorativo – Cooperative Sociali. I sindacati di categoria Fisascat-Cisl, Fp-Cgil, Fp-Cisl, Uiltucs-Uil, Fpl-Uil, hanno sottoscritto con le associazioni imprenditoriali di settore Confcooperative, Federsolidarietà, Legacoopsociali e Agci Solidarietà il documento, con efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025.  
Dal punto di vista economico, l’intesa definisce un aumento salariale a regime di 120,00 euro per il livello medio C1, erogato in tre tranches:
60,00 euro con la retribuzione del mese di febbraio 2024;
30,00 euro con la mensilità di ottobre 2024;
30,00 euro con la mensilità di ottobre 2025.
Con decorrenza 1° gennaio 2025 i lavoratori in forza matureranno la quattordicesima mensilità, da corrispondersi al mese di giugno di ogni anno, pari alla metà di una retribuzione mensile, con l’impegno delle parti a raggiungere il completamento della stessa nel prossimo rinnovo contrattuale. Gli addetti ai servizi educativi per l’infanzia, attualmente inquadrati al livello D1 e gli educatori socio pedagogici in possesso di qualifica, a far data dal 1° gennaio 2025, avranno inoltre diritto ad un elemento temporaneo aggiuntivo della retribuzione mensile del valore economico di 41,00 euro. Detto importo, a partire dal 1° settembre 2025 sarà incrementato di ulteriori 41,00 euro fino al raggiungimento del livello successivo D2 a partire dal 1° gennaio 2026.
Dal punto di vista normativo, l’accordo interviene sull’ambito di applicazione e sull’inquadramento del personale, con l’inserimento di profili aggiuntivi riguardanti l’ambito dell’inserimento lavorativo delle persone svantaggiare. Prevista inoltre l’istituzione di una Commissione Paritetica per individuare le linee di evoluzione e di sviluppo dell’attuale sistema di classificazione e valorizzazione delle professionalità esistenti.
Per le lavoratrici e i lavoratori che svolgono servizi residenziali continuativi, ai quali è richiesta la reperibilità con il vincolo di permanenza nella struttura, è previsto il riconoscimento di un’indennità fissa mensile lorda di 77,47 euro, oltre all’indennità di 20,00 euro riconosciuta per ciascuna notte con 7 ore di reperibilità.
Il rinnovo interviene anche sui tempi di vestizione e svestizione, con il riconoscimento nell’orario di lavoro di complessivi 15 minuti da dedicare alle suddette operazioni. Al fine di incrementare le prestazioni di welfare erogate alle lavoratrici e ai lavoratori del comparto, a far data dal 1° gennaio 2025, le Parti Sociali hanno definito l’incremento del contributo a carico dell’impresa di ulteriori 5,00 euro al Fondo di assistenza sanitaria integrativa.