Ebav Veneto: contributo una tantum per adesione a fondo di previdenza complementare

 

Fino al 30 aprile 2024 sarà possibile consegnare la domanda di contributo agli Sportelli EBav

L’Ebav Veneto ha messo a disposizione delle aziende un contributo una tantum (unico e non ripetibile) per ogni prima/nuova iscrizione di un dipendente a fondo previdenza complementare negoziale del comparto artigiano nell’anno di competenza. Il contributo varia in relazione all’età anagrafica del dipendente, alla data di iscrizione/adesione con TFR al fondo previdenza complementare negoziale del comparto artigiano. L’anno di competenza di riferimento è l’anno di iscrizione. La domanda di contributo va consegnata agli Sportelli Ebav presso le Associazioni Artigiane. 
Per la categoria Metalmeccanici/Orafi/Odontotecnici:
– per il dipendente under 35 anni: 500,00 euro una tantum per dipendente
– per il dipendente con 35 anni compiuti: 300,00 euro una tantum per dipendente.
Per la categoria Alimentaristi/Panificatori:
– per il dipendente under 35 anni: 300,00 euro una tantum per dipendente
– per il dipendente con 35 anni compiuti: 200,00 euro una tantum per dipendente.
I contributi vengono erogati normalmente entro 3 mesi dalla data scadenza servizio, tramite accredito su c/c intestato (o co-intestato) al soggetto richiedente il Servizio Ebav. La mancanza di dichiarazione IBAN, l’assenza di documentazione o di altri requisiti richiesti, possono determinare la mancata erogazione nei tempi previsti.
Ebav potrà erogare il contributo richiesto esclusivamente fino al permanere della capienza dei fondi e/o delle risorse economiche dedicate al servizio, oggetto della richiesta del contributo stesso.

 

I nuovi importi delle indennità antitubercolari per il 2024

 



L’INPS rende noto l’aggiornamento degli importi delle prestazioni antitubercolari a decorrere dal 1° gennaio 2024 (INPS, circolare 3 gennaio 2024, n. 3).


L’INPS indica gli importi da corrispondere nel 2024 per le indennità antitubercolari che, come noto, sono connessi alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. 


 


In conseguenza di quanto determinato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 20 novembre 2023, circa la perequazione delle pensioni per l’anno 2023 (in via provvisoria) e il valore definitivo per l’anno 2022 (determinato in via provvisoria in misura pari al  7,3% dal D.M. del 10 novembre 2022), le percentuali di variazione sono pari rispettivamente a 5,4% dal 1° gennaio 2024 e a 8,1% dal 1° gennaio 2023.


 


Pertanto, gli importi della misura fissa delle indennità antitubercolari sono aggiornati come segue:


 

























  1° gennaio

2023

1° gennaio

2024

Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati € 14,87 € 15,67
Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita e ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 419/1975 € 7,44 € 7,84
Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di assicurati (giornaliera) € 24,78 € 26,12
Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita e ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 419/1975 (giornaliera) € 12,39 € 13,06
Assegno di cura o di sostentamento (mensile) € 99,98 € 105,38

L’aggiornamento, applicato a decorrere dal 1° gennaio 2024, riguarderà anche le indennità giornaliere spettanti agli assicurati contro la tubercolosi in misura pari all’indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza (ai sensi dell’articolo 1, primo comma, della Legge n. 1088/1970). In ogni caso, l’INPS precisa che, se l’indennità di malattia da corrispondere dovesse risultare inferiore all’indennità giornaliera prevista nella misura fissa di 15,67 euro, dovrà essere erogata quest’ultima.


 


La procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari è stata adeguata recependo i nuovi importi per il 2023 e il 2024.

 

CCNL Autostrade: le novità previste a gennaio

 



Con il mese di gennaio stabiliti nuovi minimi, un aumento dell’IDR e due giorni di permesso retribuito 


Il Verbale di Accordo del 18 luglio 2023 ha previsto per i lavoratori dipendenti da società e consorzi concessionarie di Autostrade e trafori le seguenti novità a decorrere dal mese di gennaio 2024.
Aumenti retributivi
Di seguito i nuovi minimi.


























Livello Minimi dal 1° gennaio 2024
A 2.875,09 euro
A1 2.569,25 euro
B 2.263,35 euro
B1 2.067,65 euro
C 1.810,70 euro
C1 1.651,67 euro
D 1.223,43 euro

Permessi paternità
In occasione della nascita di un figlio o dall’ingresso di un minore in famiglia o in Italia in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale, il dipendente può usufruire di ulteriori 2 giornate di permesso retribuito per paternità, da utilizzare, anche in via non continuativa, entro il quinto mese dall’evento.
Welfare
Previsto l’importo di 30,00 euro per dodici mensilità in favore di ciascun lavoratore in forza a tempo indeterminato per l’anno 2024 da assegnare alla contrattazione di secondo livello.
Importo Differenziato della Retribuzione (IDR)
L’importo complessivo è aumentato di 10,00 euro con riferimento al livello C. Di seguito i nuovi importi.


























Livello Importo
A  39,70 euro
A1  35,47 euro
B  31,25 euro
B1  28,55 euro
C 25,00 euro
C1  22,80 euro
D  16,89 euro

 

Fringe benefit e stock option al personale cessato nel 2023: le indicazioni applicative

 

Fornite le modalità e le tempistiche da rispettare da parte dei datori di lavoro nella trasmissione dei dati (INPS, messaggio 4 gennaio 2024, n. 32).

L’INPS ha fornito indicazioni in merito alle modalità e alle tempistiche da rispettare da parte dei datori di lavoro nella trasmissione all’Istituto dei dati relativi ai compensi erogati a titolo di fringe benefit e di stock option al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno 2023 e in relazione ai quali l’INPS è tenuto a svolgere le attività di sostituto d’imposta.

In particolare, al fine di consentire all’Istituto di eseguire tempestivamente gli adempimenti, i datori di lavoro interessati dovranno inviare entro e non oltre il 21 febbraio 2024 i dati relativi ai compensi citati erogati nel corso del periodo d’imposta 2023 al personale cessato dal servizio. La trasmissione dovrà essere effettuata esclusivamente con modalità telematica.

L’INPS segnala anche che i flussi che perverranno tardivamente rispetto alle tempistiche indicate non potranno essere oggetto di conguaglio fiscale di fine anno. Tali flussi saranno, tuttavia, oggetto di rettifiche delle Certificazioni Uniche 2024, nelle quali sarà espressamente indicato al contribuente, nelle annotazioni, l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Modalità di invio dei dati

Per l’invio dei dati dovrà essere utilizzata l’applicazione “Comunicazione Benefit Aziendali”, disponibile sul sito istituzionale dell’INPS al seguente percorso: “Imprese e Liberi Professionisti” > “Accesso ai servizi per aziende e consulenti” > “Accedi all’area tematica”.

Nel menu di sinistra della pagina web del servizio è presente un collegamento ipertestuale (“Comunicazione Benefit Aziendali”), che, se selezionato, presenta un pannello che consente di scegliere fra le seguenti opzioni:

– acquisizione di una singola comunicazione;

– gestione di una singola comunicazione acquisita in precedenza;

– invio di un file predisposto in base a criteri predefiniti;

– ricezione tramite download di software per predisporre e controllare il formato dei dati contenuti nei file che i datori di lavoro intendono inviare;

– visualizzazione del manuale di istruzioni.

 

Indennità di congedo straordinario e tredicesima mensilità

 

L’INPS conferma che il rateo di tredicesima mensilità è computabile nel calcolo dell’indennità per il congedo straordinario (INPS, messaggio 4 gennaio 2024, n. 30). 

Come noto, il D.Lgs. n. 151/2001 (articolo 42), nel prevedere il congedo straordinario per i lavoratori conviventi di familiari disabili in situazione di gravità, stabilisce anche, ai sensi del comma 5-ter del medesimo articolo che, durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa ma non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.

 

In proposito, a seguito di alcune richieste di chiarimenti pervenute sull’argomento, l’INPS precisa i criteri di computo del rateo della tredicesima e della quattordicesima mensilità nel calcolo dell’indennità per il congedo straordinario.

 

La tredicesima mensilità rappresenta una gratificazione che, oltre a essere un emolumento fisso e ricorrente – non essendo più legato a fattori eventuali quali la meritevolezza – viene corrisposta in un determinato periodo dell’anno a tutti i dipendenti pubblici e, in forza della normativa contrattuale collettiva, ai dipendenti privati.

 

In merito, sia la giurisprudenza amministrativa, sia il Ministero dell’economia e delle finanze (messaggio NoiPA/M.E.F. n. 077/2014 del 13 giugno 2014), si sono espressi nel senso di considerare il rateo di tredicesima quale voce fissa e continuativa maturata mensilmente e, come tale, computabile nella base per il calcolo del congedo straordinario.

 

In tale ottica – come da un indirizzo interpretativo fornito dalla Ragioneria generale dello Stato e che viene recepito – l’esplicita previsione della non utilità del periodo di congedo ai fini della tredicesima mensilità sarebbe stata introdotta dal legislatore per evitare una doppia corresponsione del citato emolumento. 

 

Pertanto, l’INPS conferma l’interpretazione che aveva già dato in precedenza (circolari nn. 64/2001 e 32/2012), ovvero quella di ritenere che, durante il periodo di congedo straordinario, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione che precede il congedo stesso, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento e che comprende anche il rateo della tredicesima mensilità, nonché le altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi, ecc., esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione.

 

Il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa e, dunque, è valido ai fini del calcolo dell’anzianità assicurativa.