Parità di genere: i termini per le domande di esonero contributivo 

 

Le istanze per il riconoscimento dell’agevolazione conseguita nel 2023 possono essere presentate fino al 30 aprile 2024 tramite un nuovo modulo online (INPS, messaggio 21 dicembre 2023, n. 4614).

Novità per quel che riguarda l’esonero contributivo per i datori di lavoro privati che siano in possesso della certificazione della parità di genere (articolo 5 della Legge n. 162/2021). L’INPS, in accordo con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del consiglio dei ministri, ha reso noto che sul sito istituzionale, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni” (ex DiResCo), è stato rilasciato il nuovo modulo di istanza on line “SGRAVIO PAR_GEN_2023” che consente l’invio delle richieste di accesso al beneficio da parte dei datori di lavoro privati che conseguano la certificazione per la parità di genere entro il 31 dicembre 2023.

L’Istituto ha anche comunicato che per garantire la possibilità di accedere all’esonero in esame ai datori di lavoro sopra citati, le domande volte al riconoscimento dell’agevolazione possono essere presentate fino al 30 aprile 2024. Resta fermo che, ai fini dell’ammissibilità all’esonero, farà fede la data di rilascio della certificazione, che non potrà in nessun caso essere successiva al 31 dicembre 2023.

La domanda telematica

La domanda telematica di autorizzazione all’esonero contiene le seguenti informazioni:

– i dati identificativi del datore di lavoro;

– la retribuzione media mensile globale stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere di cui all’articolo 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;

– l’aliquota datoriale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere di cui al citato articolo 46-bis;

– la forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere di cui all’articolo 46-bis;

– il periodo di validità della certificazione di parità di genere di cui all’articolo 46-bis, indicando a tale fine la data di rilascio della certificazione;

– la dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di essere in possesso della certificazione di parità di genere di cui al citato articolo 46-bis del Codice per le pari opportunità tra uomo e donna, l’identificativo alfanumerico del Certificato della parità di genere, nonché la denominazione dell’Organismo di certificazione accreditato che lo ha rilasciato in conformità alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, ai sensi del decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 29 aprile 2022.

L’Istituto segnala che all’esito dell’elaborazione delle istanze, alle posizioni contributive per le quali sarà possibile procedere al riconoscimento dell’esonero sarà attribuito il codice di autorizzazione (CA) “4R”, che assume il significato “Azienda autorizzata all’esonero di cui all’articolo 5 della legge n. 162/2021”. 

Il messaggio in commento, inoltre, include le modalità di rinuncia al beneficio e le modalità di attribuzione e comunicazione parziale del medesimo da parte dell’Istituto

Le domande presentate entro il 30 aprile 2023

L’INPS, per quel che riguarda l’esonero autorizzato relativamente alle domande presentate entro il 30 aprile 2023, ha chiarito che:

– i datori di lavoro privati che hanno già presentato la domanda di esonero e che siano in possesso di un certificato della parità di genere conforme a quanto previsto dalla Legge n. 162/2021 e dal decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 29 aprile 2022, non devono ripresentare domanda, in quanto, a seguito dell’accoglimento della stessa, l’esonero contributivo è automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione;

– i datori di lavoro privati che hanno presentato domanda indicando erroneamente un periodo di validità della certificazione inferiore a 36 mesi, potranno beneficiare dell’esonero per l’intero periodo legale di validità della certificazione stessa, in quanto l’INPS procederà d’ufficio alla sanatoria delle relative domande e al riconoscimento dell’esonero per l’intero periodo spettante;

– i datori di lavoro privati che abbiano dichiarato il possesso di un certificato della parità di genere risultato, a seguito degli accertamenti effettuati dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del consiglio dei ministri, non coerente con i requisiti legittimanti richiesti, saranno destinatari di un intervento di recupero degli importi autorizzati e indebitamente fruiti.

Infine, i datori di lavoro privati che abbiano erroneamente presentato domanda per l’annualità 2022 in presenza di una certificazione della parità di genere conseguita nel 2023, possono ripresentare domanda per l’annualità 2023.

 

 

Ebiter Milano: al via i corsi di formazione

 

I corsi di formazione sono calendarizzati a partire da gennaio 2024 e finanziati dell’Ente del terziario di Milano 

Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, in sinergia con le proprie strutture formative, il Capac – Politecnico del Commercio, del Turismo e Formaterziario (già Scuola Superiore CTSP), ha presentato il catalogo dei corsi di formazione finanziati dall’Ente bilaterale per lo sviluppo dell’occupazione, della professionalità e della tutela sociale del settore terziario di Milano.
I corsi di sicurezza in azienda sono obbligatori, secondo il Decreto Legislativo 81/08 e l’Accordo conferenza permanente Stato/Regioni e prendono il via il 15 gennaio 2024 con l’aggiornamento RLS (FAD); per poi proseguire il 24 gennaio 2024 con “Aggiornamento addetti antincendio in attività di livello 2 (Aula), il 30 gennaio 2024 con “Primo Soccorso” (Aula); e il 31 gennaio 2024 con “Aggiornamento Primo Soccorso” (Aula).
Gli altri corsi sono calendarizzati nel corso dell’anno 2024 e sono visibili sul sito dell’Ente.

 

CCNL Federcasa: mancato accordo sul rinnovo

 

Mancato accordo al Ministero del Lavoro sulla procedura di raffreddamento attivata per il rinnovo del contratto 

Dopo mesi di trattative per il rinnovo del CCNL 2019-2021 applicabile ai dipendenti delle aziende, società ed enti pubblici economici aderenti a Federcasa le associazioni sindacali Fp-Cgil, Cisl-Fp e Uil-Fpl hanno comunicato che nei giorni scorsi è sottoscritto il  verbale sul mancato accordo per la procedura di raffreddamento attivata dal Ministero del Lavoro sulla richiesta – presentata il 25 ottobre scorso.
I sindacati hanno, infatti, ritenuto necessario concludere negativamente il tentativo obbligatorio di conciliazione, sulla base della mancata disponibilità da parte di Federcasa ad accogliere le richieste sindacali.  
Secondo questi ultimi, l’associazione datoriale, dopo mesi di trattative, non ha ancora presentato una proposta in linea con le richieste dei lavoratori, soprattutto in merito all’adeguamento del salario al potere di acquisto delle retribuzioni dopo anni di inflazione, né in termini di valorizzazione professionale del personale e di revisione del sistema di classificazione.
I sindacati sono, pertanto, intenzionati a proseguire la mobilitazione con assemblee nelle aziende, presidi e iniziative territoriali, sollecitando, anche, l’intervento delle amministrazioni regionali.

 

Distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi: semplificazione degli adempimenti

 

L’INL, in ottica di semplificazione, fornisce alcune indicazioni in merito agli obblighi amministrativi posti a carico dell’impresa distaccante (INL, nota 20 dicembre 2023, n. 2401).

L’INL è chiamato a valutare la possibilità di recepire, nel sistema nazionale italiano, alcune pratiche selezionate dalla Commissione europea tra quelle già adottate in altri Stati membri e mirate a semplificare gli oneri amministrativi a carico dei prestatori di servizio che intendono distaccare il proprio personale nel territorio di Paesi UE diversi da quello di stabilimento.

 

In particolare, gli adempimenti in questione sono quelli previsti dall’articolo 10, comma 3, lettere a) e b) del D.Lgs. n. 136/2016, ovvero quelli a cui è tenuta l’impresa distaccante durante il periodo del distacco e fino a due anni dalla sua cessazione e cioè:

 

a) conservare, predisponendone copia in lingua italiana, il contratto di lavoro o altro documento contenente le informazioni di cui agli articoli 1 e 2 del D.Lgs. n. 152/1997, i prospetti paga, i prospetti che indicano l’inizio, la fine e la durata dell’orario di lavoro giornaliero, la documentazione comprovante il pagamento delle retribuzioni o i documenti equivalenti, la comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro o documentazione equivalente e il certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile;

 

b) designare un referente elettivamente domiciliato in Italia incaricato di inviare e ricevere atti e documenti. In difetto, la sede dell’impresa distaccante si considera il luogo dove ha sede legale o risiede il destinatario della prestazione di servizi.

 

Con riferimento all’obbligo di conservazione dei documenti previsto dalla sopra riportata lettera a), in ottica di semplificazione degli adempimenti, l’Ispettorato ritiene sufficiente che la documentazione sia messa a disposizione degli organi di vigilanza che ne facciano richiesta, senza che ciò implichi la necessità di tenerla in loco per tutto il periodo di distacco. 

 

Il personale ispettivo potrà sempre compiere una verifica immediata in ordine alla corretta instaurazione del rapporto di lavoro, la quale potrà essere dimostrata attraverso una attestazione della richiesta del documento A1 all’Autorità di sicurezza sociale dello Stato membro di provenienza effettuata dall’impresa distaccante.

 

Riguardo invece all’obbligo dell’impresa distaccante di designare un referente incaricato di inviare e ricevere atti e documenti, viene chiarito che il soggetto referente designato per le interlocuzioni con le competenti autorità italiane, non debba necessariamente essere fisicamente presente sul territorio nazionale: sarà sufficiente, come del resto previsto dallo stesso D.Lgs. n. 136/2016, la sua domiciliazione in Italia nella quale saranno indicati i recapiti ai quali far riferimento sia per eventuali notificazioni, sia per le interlocuzioni.

 

CCNL Agricoltura Impiegati: presentata la piattaforma per il rinnovo del contratto

 

Le OO.SS. richiedono aumenti retributivi in linea con l’aumento del costo della vita

Si sono aperte nei giorni scorsi le trattative per il rinnovo del contratto applicabile ai quadri ed impiegati agricoli, in scadenza al 31 dicembre 2023. Il rinnovo coinvolge oltre ventimila lavoratrici e lavoratori ed avrà validità per il periodo 2024-2027.
Confederdia e le OO.SS. Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil hanno illustrato i contenuti della piattaforma alle parti datoriali, sottolineando le ottime performance del settore agricolo italiano nonostante le tensioni internazionali e l’incremento generalizzato dei prezzi. I Sindacati hanno rappresentato la necessità di dare risposte al passo con le innovazioni tecnologiche e le trasformazioni sociali che impattano sul lavoro in maniera sempre più rilevante.
Tra gli obiettivi principali, quello di garantire un aumento economico adeguato, che consenta ai dipendenti e alle loro famiglie di recuperare il potere di acquisto perso di fronte alle impennate inflazionistiche e all’aumento del costo della vita.
Le Parti Sociali, esprimendo la comune volontà di giungere quanto prima al rinnovo del contratto, hanno già calendarizzato i prossimi incontri per il 16, 24 Gennaio e l’8 Febbraio, per entrare nel merito delle singole tematiche da affrontare.