INL: precisazioni sulla tessera di riconoscimento del personale ispettivo

 


Con nota del 4 ottobre scorso, n. 392, l’Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito precisazion sul rilascio della tessera di riconoscimento del personale ispettivo, anche a seguito di specifiche richieste pervenute dal territorio in relazione al ruolo ed alle funzioni esercitate da tale personale in forza della vigente normativa.

Il “personale ispettivo” è individuato in quello operante presso gli Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro incaricato di svolgere “le funzioni di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale”.
In base ai D.Lgs. n. 149/2015 e D.P.C.M. 23 febbraio 2016, il personale dirigenziale dell’INL riveste un ruolo assolutamente primario proprio con riferimento alle “funzioni di vigilanza”.
A titolo esemplificativo, basti pensare che al personale dirigenziale è affidato il compito di coordinare sul piano operativo tutta l’attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, “definendo periodicamente, anche attraverso strumentazioni informatiche, la programmazione dell’attività del personale ispettivo dell’Ispettorato, dell’INPS e dell’INAIL” e di provvedere alla “definizione dei programmi ispettivi periodici” dei Nuclei Carabinieri anche per il tramite del funzionario responsabile delle strutture di coordinamento della vigilanza; senza contare le disposizioni di rango primario che stabiliscono come il personale dell’Arma dei Carabinieri che opera presso gli Ispettorati interregionali e territoriali è tenuto a svolgere la propria attività in dipendenza funzionale dei “dirigenti” delle rispettive strutture territoriali di questa Agenzia.
Dunque, la competente Direzione centrale identità professionale, pianificazione e organizzazione provvede, in relazione al personale dirigenziale che ne sia ancora sprovvisto, all’assegnazione della tessera di riconoscimento in parola, quale documento attestante la qualifica rivestita ed i connessi poteri e responsabilità dettate dalla vigente normativa.


 

Nuova contribuzione per la Cassa Edile della provincia di Asti

 



5 OTT 2022 In armonia con le disposizioni contrattuali nazionali di cui all’accordo del 22/9/2022, la Cassa Edile della provincia di Asti pubblica le nuove aliquote contributive in vigore dall’1/10/2022


Contributi Cassa Edile Asti dall’1/10/2022





















































Contributi

% Azienda

% Lavoratore

% Totale

Contributo Cassa Edile 1,87% 0,38% 2,25%
Oneri Mutualizzati 1,15%   1,15%
A.P.E. 3,66%   3,66%
Ente Unico per la Formazione e la Sicurezza 1,00%   1,00%
Quote sindacali nazionali 0,18% 0,18% 0,36%
Quote sindacali territoriali 0,45% 0,70% 1,15%
Fondo Prepensionamento 0,20%   0,20%
Fondo Incentivo Occupazione 0,10%   0,10%
Fondo Sanitario Operai 0,60%   0,60%
RLST 0,30%   0,30%

 

Ammesso l’utilizzo a fini difensivi delle registrazioni di conversazioni con colleghi di lavoro

 


La condotta del lavoratore che abbia registrato le conversazioni intercorse con colleghi sul luogo di lavoro per tutelare la propria posizione all’interno dell’azienda e per precostituirsi un mezzo di prova, deve ritenersi legittima, in quanto risponde alle necessità conseguenti al legittimo esercizio di un diritto. Tanto è stato stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 29 settembre 2022, n. 28398.


La Corte d’appello di Salerno confermava la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato ad una dipendente e condannava la società datoriale alla reintegra nel posto di lavoro e al pagamento dell’indennità risarcitoria.


Secondo quanto rilevato dai giudici di merito gli addebiti contestati alla dipendente erano privi di riscontro e, comunque, relativi a condotte di inefficienza o negligenza, conosciute e tollerate da parte datoriale ed anzi conformi alla prassi aziendale praticata fin da epoca anteriore all’inizio del rapporto di lavoro con la lavoratrice stessa.
Tali addebiti non avevano, inoltre, carattere di gravità e non giustificavano l’irrogazione della sanzione espulsiva, essendo, invece, al più sanzionabili con una misura conservativa, secondo le previsioni del contratto collettivo di riferimento.


La Corte territoriale, escludeva, tuttavia, nel caso in argomento, il carattere ritorsivo del licenziamento. Lo stesso non poteva, difatti, considerarsi provato in base alle deposizioni testimoniali raccolte né attraverso le registrazioni di conversazioni tra la lavoratrice e un collega, considerate dai giudici di appello “abusive e illegittimamente captate”, dunque non idonee a costituire fonte di prova.


In sede di legittimità la lavoratrice, a mezzo ricorso incidentale, ha censurato la sentenza d’appello, avendo questa escluso la ritorsività del licenziamento sulla base di un presupposto errato, ovvero la non utilizzabilità delle registrazioni dei colloqui tra presenti.


Il ricorso della lavoratrice è stato giudicato fondato dalla Suprema Corte, la quale ha ribadito che l’utilizzo a fini difensivi di registrazioni di colloqui tra il dipendente e i colleghi sul luogo di lavoro non necessita del consenso dei presenti, tenuto conto dell’imprescindibile necessità di bilanciare le contrapposte istanze della riservatezza da una parte e della tutela giurisdizionale del diritto dall’altra, contemperando la norma sul consenso al trattamento dei dati con le formalità previste dal codice di procedura civile per la tutela dei diritti in giudizio.
Tanto premesso, il Collegio ha osservato che deve ritenersi legittima la condotta del lavoratore che, come nella fattispecie in esame, abbia effettuato le predette registrazioni per tutelare la propria posizione all’interno dell’azienda e per precostituirsi un mezzo di prova. Tale condotta, difatti, risponde, se pertinente alla tesi difensiva e non eccedente le sue finalità, alle necessità conseguenti al legittimo esercizio di un diritto.


Da tanto è discesa la cassazione della sentenza impugnata, la quale, pur richiamando precedenti di legittimità, aveva deciso di discostarsene, assumendo che le conversazioni tra la lavoratrice e il collega fossero di per sé “abusive e illegittimamente captate e registrate”, senza in alcun modo indagare sulla ricorrenza dei requisiti a cui è subordinata la legittimità a fini di prova delle registrazioni di conversazioni tra presenti, accertamento che si rende tanto più necessario in relazione alle difficoltà di assolvimento dell’onere probatorio gravante sul lavoratore che denunci la ritorsività del licenziamento intimatogli.

 

INPS: congedo di maternità e astensione esclusivamente dopo il parto

 


L’Inps ha fornito alcune precisazioni per la fruizione della flessibilità del congedo di maternità e per l’esercizio della facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto (Circolare n. 106/2022).


Per potere fruire della flessibilità del congedo di maternità (art. 20, D.Lgs. n. 151/2001), le lavoratrici dipendenti devono acquisire nel corso del 7° mese di gravidanza (e, quindi, prima dell’inizio dell’8° mese) le certificazioni sanitarie attestanti che la prosecuzione dell’attività lavorativa durante l’8° mese di gravidanza non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. Tali certificazioni devono essere rilasciate da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o da un medico con esso convenzionato, nonché, ove previsto, dal medico aziendale.
Acquisite, pertanto, dette certificazioni, le lavoratrici devono presentarle al proprio datore di lavoro prima dell’inizio dell’ottavo mese di gravidanza affinché lo stesso possa legittimamente consentire la prosecuzione dell’attività lavorativa nell’8° mese, in deroga al generale divieto di adibire le donne al lavoro durante i due mesi prima della data presunta del parto.
Tali certificazioni sanitarie non devono più essere prodotte all’INPS, essendo sufficiente dichiarare nella domanda telematica di congedo di maternità di volersi avvalere della flessibilità, indicando il numero dei giorni di flessibilità. Non è altresì più necessario produrre all’INPS la dichiarazione del datore di lavoro relativa alla non obbligatorietà della figura del medico responsabile della sorveglianza sanitaria sul lavoro.
In alternativa alla modalità “ordinaria” di fruizione del congedo di maternità, è riconosciuta alle lavoratrici “la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro”.
Dette attestazioni mediche non devono più essere prodotte all’INPS, ma solamente al proprio datore di lavoro prima dell’inizio dell’ottavo mese di gravidanza.
Resta fermo, per le gestanti, l’obbligo di trasmissione all’INPS del certificato telematico di gravidanza da parte di un medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, attraverso lo specifico canale telematico.
Dunque, le lavoratrici continuano a dover presentare domanda telematica di congedo di maternità all’INPS, secondo le consuete modalità, dichiarando in domanda di volere fruire della maternità esclusivamente dopo il parto e indicando se il termine contenuto nell’attestazione medica è fino alla data presunta del parto, o fino alla data del parto, ma senza allegare le relative attestazioni mediche.
Nel caso di intervenuta malattia prima dell’evento del parto (o della data presunta dello stesso), l’inizio del congedo di maternità coincide con l’inizio della malattia e i giorni di ante partum lavorati si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto.
In caso di rinuncia volontaria della facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto, la comunicazione deve essere tempestivamente effettuata all’Istituto per consentire dalla data della rinuncia la decorrenza del congedo di maternità e i periodi ante partum lavorati si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto.


 

Maggiorazioni AUU figli disabili: l’Inps corrisponde il conguaglio

 

Per l’annualità 2022 (1/3/2022 – 28/2/2023) l’importo dell’assegno unico e universale per i nuclei familiari con figli con disabilità è stato maggiorato. Per le domande presentate entro il 30 giugno 2022 l’Inps provvede ad erogare la differenza a conguaglio. (INPS – Comunicato 03 ottobre 2022).

Al fine di assicurare un adeguato sostegno ai nuclei familiari con figli con disabilità, il cd. “Decreto semplificazioni” ha aumentato, limitatamente all’anno 2022 (periodo dal 1° marzo 2022 al 28 febbraio 2023), gli importi spettanti a titolo di assegno unico e universale per i figli disabili senza limiti di età.
Dal 1° marzo 2022 e fino al 28 febbraio 2023, infatti:
– l’INPS riconosce un importo pari a 175 euro mensile per l’assegno unico e universale ai nuclei familiari con figli con disabilità.
– tale importo è maggiorato, per ciascun figlio con disabilità fino al compimento di 21 anni di età, di un importo, determinato in base alla condizione di disabilità come definita ai fini ISEE, pari nel massimo a 105 euro mensili;
– l’importo della maggiorazione transitoria dovuto ai nuclei familiari con almeno un figlio a carico con disabilità e con un ISEE non superiore a 25.000 euro (a condizione dell’effettiva percezione nel 2021 di assegni al nucleo familiare), è incrementato di 120 euro mensili.


Per le domande di AUU presentate entro il 30 giugno 2022, l’Inps provvede all’adeguamento degli importi attraverso il conguaglio retroattivo a partire dall’assegno di marzo 2022 e riconosciuto per il periodo 1° marzo 2022 – 28 febbraio 2023.
Per le domande presentate dal 1° luglio 2022, il pagamento dell’assegno è adeguato ai nuovi importi.


A decorrere dal 1° marzo 2023, per i figli maggiorenni affetti da disabilità, è previsto il ripristino degli importi suddivisi per fascia di età in base alla disciplina ordinaria dell’assegno unico e universale per i figli a carico.

ESEMPI:

A) Figlio disabile fino a 18 anni, appartenente a nucleo familiare con ISEE =15.000 euro, per il periodo dal 1° marzo 2022 e fino al 28 febbraio 2023:
– Importo AUU (precedente): Euro 175 + [min 85 euro; max 105 euro(*)];
– Importo AUU (attuale): Euro 175 + [min 85 euro; max 105 euro(*)];

B) Figlio disabile 18-20 anni, appartenente a nucleo familiare con ISEE =15.000 euro, per il periodo dal 1° marzo 2022 e fino al 28 febbraio 2023:
– Importo AUU (precedente): Euro 85,00 + Euro 80,00;
– Importo AUU (attuale): Euro 175 + [min 85 euro; max 105 euro(*)];

C) Figlio disabile di età pari o superiore a 21 anni, appartenente a nucleo familiare con ISEE =15.000 euro, per il periodo dal 1° marzo 2022 e fino al 28 febbraio 2023:
– Importo AUU (precedente): Euro 85,00;
– Importo AUU (attuale): Euro 175,00.

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(*) L’importo della maggiorazione è modulato in funzione del grado di disabilità media, grave, non autosufficiente.