CNCE: nuovo prospetto “Rilevanza ore denunciate in Cassa Edile/Edilcassa”

 


 

La CNCE ha pubblicato, con Comunicazione n. 816 del 18 maggio 2022, il Nuovo prospetto aggiornato “Rilevanza Ore denunciate in Cassa Edile/Edilcassa”

La CNCE, alla luce delle richieste ricevute dal territorio, soprattutto al fine di assicurare l’applicazione di criteri uniformi e omogenei da parte di tutte le Casse Edili/Edilcasse e stante alcuni aggiornamenti normativi (ad es. TU Sicurezza in materia di formazione e visite mediche periodiche) oltre che le indicazioni rese dalle parti sociali, ha pubblicato il prospetto aggiornato relativo alla “Rilevanza delle Ore denunciate alle Casse Edili/Edilcasse ai fini dell’accantonamento, della contribuzione e dell’APE”, che sostituisce il precedente (anni 2002 e 2004) e rispetto al quale le Casse dovranno adeguare i relativi sistemi.

 

Licenziamento collettivo: l’obbligo datoriale di valutare la professionalità equivalente

 


In caso di licenziamento collettivo il datore di lavoro non può limitare la platea dei lavoratori licenziandi ai soli dipendenti addetti al reparto operativo soppresso o ridotto, senza valutare il possesso, da parte degli stessi, di professionalità equivalente a quella di addetti ad altre realtà organizzative (Corte di Cassazione, Sentenza 16 maggio 2022, n. 15600).


La vicenda


La Corte di appello territoriale aveva respinto il reclamo proposto dal datore di lavoro avverso la sentenza di primo grado che annullava il licenziamento intimato ad una lavoratrice nell’ambito della procedura di riduzione del personale.
I giudici, nel caso in argomento, avevano confermato la valutazione operata dal Tribunale circa l’illegittimità della limitazione della platea dei licenziandi ai soli addetti al servizio di trasporto dei disabili, atteso che la soppressione di tale servizio non comportava che i lavoratori da licenziare dovessero essere individuati esclusivamente tra gli addetti allo stesso; occorreva, difatti, verificare se gli stessi fossero o meno in possesso di professionalità equivalenti a quella di dipendenti dell’azienda utilizzati in altre realtà organizzative.
Nel caso di specie era emerso che la lavoratrice licenziata avesse svolto, nel corso della sua vita professionale, mansioni ulteriori rispetto a quelle di accompagnatrice, con lo stesso grado di autonomia, professionalità e responsabilità di altri colleghi, in virtù di un’evidente fungibilità e interscambiabilità esistente tra i lavoratori.
Conseguenza di tanto era, dunque, ad avviso dei giudici, che fosse stato violato, nel caso in questione, il principio che impone che la platea dei lavoratori da licenziare sia verificata con riguardo all’intero complesso aziendale.


Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso il datore di lavoro.
Quest’ultimo, in particolare, contestava il criterio su cui l’organo giudicante aveva fondato la valutazione di equivalenza della professionalità della lavoratrice.


La decisione


La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, richiamando il principio per cui, nelle procedure di licenziamento collettivo per riduzione di personale, se il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisce solo ad un’unità produttiva o ad uno specifico settore dell’azienda, la platea dei lavoratori interessati può essere limitata agli addetti ad un determinato reparto o settore solo se ricorrono oggettive esigenze aziendali.


Affinchè, però, sia correttamente applicato il criterio delle esigenze tecnico – produttive dell’azienda, per l’individuazione dei lavoratori da licenziare la comparazione delle diverse posizioni dei lavoratori deve avvenire nel rispetto del principio di buona fede e correttezza; il datore di lavoro non può, dunque, limitare la scelta dei lavoratori da porre in mobilità ai soli dipendenti addetti a tale reparto se detti lavoratori risultano idonei ad occupare le posizioni lavorative di colleghi addetti a reparti diversi.
Non può, dunque, ritenersi legittima la scelta datoriale ricaduta su taluni lavoratori solo perché impiegati nel reparto operativo soppresso o ridotto, trascurando il possesso, da parte di questi, di professionalità equivalente a quella di addetti ad altre realtà organizzative.

 

Pari opportunità: presentazione del rapporto biennale entro il 30 settembre

 


Il Ministero del Lavoro ha definito le modalità per la redazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende pubbliche e private con più di 50 dipendenti che deve essere trasmesso entro il 30 settembre 2022 attraverso l’apposito applicativo informatico reso disponibile sul portale del Ministero (Decreto 29 marzo 2022).


Secondo quanto previsto dal Codice delle pari opportunità, il rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile deve essere redatto sia in relazione al complesso delle unità produttive e delle dipendenze, che in riferimento a ciascuna unità produttiva con più di cinquanta dipendenti.
Le aziende, in particolare, sono chiamate a redigere il rapporto in modalità esclusivamente telematica, attraverso la compilazione on-line del modulo dedicato.
A tal fine, sul portale del Ministero del lavoro è reso disponibile un apposito applicativo informatico, al quale le aziende possono accedere utilizzando esclusivamente il Sistema Pubblico di Identità Digitale – SPID o la Carta di Identità Elettronica (CIE) del legale rappresentante o di altro soggetto abilitato, ovvero altri sistemi di autenticazione previsti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.


I dati forniti per la redazione del rapporto non devono indicare l’identità del lavoratore, del quale deve essere specificato solo il sesso, affinchè i dati riportati non siano suscettibili di determinare l’identificabilità degli interessati.
Al termine della procedura di compilazione dei moduli, il servizio informatico, in assenza di errori o incongruenze, rilascia una ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto e il salvataggio a sistema dello stesso.
Il medesimo servizio informatico attribuisce, poi, alla consigliera o al consigliere regionale di parità un identificativo univoco per accedere ai dati contenuti nei rapporti trasmessi dalle aziende aventi sede legale nel territorio di competenza, al fine di poter elaborare i relativi risultati e trasmetterli alle sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro, alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all’ISTAT e al CNEL.


Una copia del rapporto, in uno alla ricevuta, deve essere trasmessa dal datore di lavoro, con modalità telematica, anche alle rappresentanze sindacali aziendali entro il 30 settembre 2022.
Ulteriore copia del rapporto deve essere, inoltre, resa disponibile dalla consigliera o dal consigliere regionale o provinciale di parità, ovvero dalle rappresentanze sindacali aziendali che già ne sono in possesso, al lavoratore che ne faccia richiesta.


L’elenco, redatto su base regionale, delle aziende tenute all’obbligo è reso disponibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, attraverso l’applicativo informatico del Ministero del lavoro, alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, nonché alle consigliere e ai consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta gli elenchi riferiti ai rispettivi territori.


Con riguardo al solo biennio 2020-2021 il termine di trasmissione del rapporto è stabilito al 30 settembre 2022. Per i bienni successivi, viceversa, il termine è confermato al 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio.


Le aziende pubbliche e private che occupano oltre cinquanta dipendenti e che sono tenute per la prima volta alla redazione del rapporto biennale, forniscono il primo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile riferita al 31 dicembre 2021.


Il rapporto per il biennio 2020-2021 deve essere redatto nei termini indicati in conformità al nuovo modello previsto.anche dalle aziende che, nelle more dell’adozione del decreto, abbiano redatto il rapporto secondo le previgenti modalità.

 

CCNL Area Comunicazione: sottoscritta l’Ipotesi di accordo

 



Sottoscritto il rinnovo del CCNL Area Comunicazione per i lavoratori dipendenti delle Imprese Artigiane e delle Piccole e Medie Imprese dell’Area Comunicazione


L’accordo decorre dal 1°gennaio 2019 e avrà validità fino al 31 dicembre 2022 mentre per le modifiche introdotte dal presente accordo decorrono dalla data di sottoscrizione dello stesso.
Le parti hanno convenuto, per le imprese non artigiane gli incrementi retributivi parametrati sul livello di seguito indicato a partire dal 1° giugno 2022 e dal 1° dicembre 2022, così come da tabella che segue.








Livello

Prima tranche dal 1° giugno 2022

Seconda Tranche dal 1° dicembre 2022

Incremento salariale a regime

30 € 50 € 80 €


Una tantum
Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfetario “una tantum” suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari a 155 euro. L’importo “una tantum” di cui sopra verrà erogato in due soluzioni: la prima pari a 55 euro con la retribuzione del mese di luglio 2022, la seconda pari a 100 euro con la retribuzione del mese di agosto 2022. Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di “una tantum” l’importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.


Diritto alle prestazioni della bilateralità
L’Accordo Interconfederale del 17 dicembre 2021 sottoscritto da Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, Claai insieme a CGIL, CISL e UIL si intende integralmente recepito con decorrenza dal 1° giugno 2022.


Nuove figure professionali
La classificazione del personale viene aggiornata con le seguenti figure professionali e entro il 31 maggio 2022 le Parti definiranno i livelli di inquadramento di riferimento:
– Addetto al copywriting;
– Addetto alle relazioni con i media;
– Digital content creator;
– Addetto al social management;


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Contratto a tempo determinato
Nelle imprese che hanno 0 a 5 dipendenti, comprendendo tra questi i soli lavoratori a tempo indeterminato, è consentita l’assunzione di 3 lavoratori a termine. Per le imprese che occupano più di 5 dipendenti così come sopra calcolati l’assunzione dei lavoratori con rapporto a tempo determinato è consentita nella misura del 35% del personale in forza, con arrotondamento all’unità superiore. Per le imprese artigiane che occupano più di 5 dipendenti così come sopra calcolati l’assunzione dei lavoratori con rapporto a tempo determinato è consentita nella misura del 50% del personale in forza, con arrotondamento all’unità superiore.
Rientrano nella stagionalità:
a) le attività connesse alla prestampa, stampa, cartotecnica, legatoria, finitura, packaging, marketing relative: 1) al periodo elettorale; 2) alle nuove collezioni del Settore Moda, Occhialeria e dell’Artistico in generale; 3) agli eventi o festività in genere e alle fiere di ogni settore di produzione e servizio; 4) all’editoria universitaria e scolastica di ogni ordine e grado; 5) alle produzioni stagionali del Settore Agroalimentare e turistiche; 6) al rinnovamento dei cataloghi e delle produzioni del Settore del Mobile e dell’Arredo in genere;
b) attività amministrativo/contabili il cui picco di lavoro è determinato da scadenze cicliche e ricorrenti come previste o introdotte dalla normativa di settore vigente nel tempo ( es. mod.CU,mod.770 ,mod.730,autoliquidazione,nuove modalità di fatturazione;ecc. )
Ulteriori ipotesi di stagionalità potranno essere individuate dalla contrattazione collettiva regionale.


Vengono previste ulteriori causali di ricorso al contratto a tempo determinato In applicazione dell’art. 41 bis del D.L. 73/2021, convertito in Legge n. 106/2021, le parti concordano che in aggiunta alle ipotesi di ricorso al contratto a tempo determinato previste dall’art. 19, c. 1, lett. a) e b), del D.lgs. 81/2015  individuando  specifiche esigenze che costituiscono ulteriori ipotesi di ricorso al contratto a tempo determinato


Apprendistato professionalizzante
La retribuzione dell’apprendista non potrà superare – per effetto delle minori trattenute contributive – la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello; la stessa regola si applica al lavoratore ex apprendista che continui a godere del più favorevole regime contributivo per il periodo successivo alla qualificazione.











































































Gruppi

I sem.

II sem.

III sem.

IV sem.

V sem.

VI sem.

VII sem.

VIII sem.

IX sem

X sem.

60% 60% 70% 70% 85% 85% 90% 90% 100% 100%
60% 60% 70% 70% 85% 85% 90% 90% 100% 100%
2°(Figure a 3 anni) 60% 60% 75% 75% 90% 90%        
60% 60% 70% 70% 90% 90% 100% 100%    
3°(Figure a 2 anni) 60% 80% 85% 95%            
Impiegati amministrativi 60% 60% 70% 70% 90% 90%        


Flessibilità
Le ore passano a 160 ore annue.  Per le ore eccedenti le 144 ore annue e fino alle 160 ore annue verrà corrisposta la maggiorazione del 20% da calcolarsi sulla retribuzione di fatto da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi.


Preavviso -Imprese dell’ICT
In caso di dimissioni e licenziamento dei soli lavoratori dipendenti non in prova delle imprese operanti nel settore dell’lCT il periodo di preavviso dovuto è stabilito nella seguente misura:
A) Per gli impiegati che non hanno superato i 5 anni di servizio:
1) 3 mesi e 20 gg per gli impiegati dei livelli 1° A e 1° B;
2) 2 mesi e 7 gg per gli impiegati dei livelli 2° e 3°;
3) 1 mese e 15 gg per gli impiegati dei livelli 4°, 5° bis, 5° e 6°.
B) Per gli impiegati che hanno superato i 5 anni di servizio e non i 10:
1) 5 mesi per gli impiegati dei livelli 1° A e 1° B;
2) 3 mesi per gli impiegati dei livelli 2° e 3°;
3) 2 mesi e 15 gg per gli impiegati dei livelli 4°, 5° bis, 5° e 6°.
C) Per gli impiegati che hanno superato i 10 anni di servizio:
1) 6 mesi e 20 gg per gli impiegati dei livelli 1° A e 1° B;
2) 3 mesi e 20 gg per gli impiegati dei livelli 2° e 3°;
3) 3 mesi per gli impiegati dei livelli 4°, 5° bis, 5° e 6°

 

Precisazioni sulle domande di assegno di integrazione salariale presentate al FIS

 


Si forniscono indicazioni sulle domande di Assegno di integrazione salariale presentate al Fondo di integrazione salariale (FIS), presentate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022.


Laddove il datore abbia richiesto l’Assegno di integrazione salariale per una causale ordinaria (ad esempio, crisi di mercato), ma abbia allegato una scheda causale (relazione tecnica) riconducibile ad altra causale, sempre ordinaria (ad esempio, mancanza di ordini o commesse), gli operatori di Sede devono adottare un criterio di prevalenza ed effettuare l’istruttoria sulla base degli elementi sostanziali riportati nella scheda tecnica allegata, anche in difformità con la causale richiesta, attivando, se strettamente necessario, un ulteriore supplemento istruttorio con il datore di lavoro.
Nel caso in cui il datore di lavoro – con forza lavoro fino a 15 dipendenti in riferimento al semestre precedente – abbia richiesto l’Assegno di integrazione salariale per una causale straordinaria (ad esempio, crisi per evento improvviso e imprevisto) e abbia: allegato una scheda causale relativa a una causale ordinaria (ad esempio, mancanza di ordini o commesse) oppure giustificato, nella scheda causale, tale crisi facendo riferimento esclusivamente alla pandemia da COVID-19.
Nel primo caso, gli operatori devono adottare un criterio di prevalenza ed effettuare l’istruttoria sulla base degli elementi sostanziali riportati nella scheda tecnica allegata, anche in difformità con la causale richiesta, attivando, se strettamente necessario, un supplemento istruttorio con il datore di lavoro. Nel secondo caso, gli operatori devono avviare un supplemento di istruttoria, invitando i datori di lavoro a integrare la documentazione già prodotta e a precisare se, per effetto della pandemia da COVID-19, si sia determinata una situazione di crisi riconducibile a una causale ordinaria, o a una causale straordinaria.
Nell’ipotesi in cui il datore – con forza lavoro superiore a 15 dipendenti in riferimento al semestre precedente – abbia richiesto l’Assegno di integrazione salariale per una causale straordinaria (ad esempio, crisi per evento improvviso e imprevisto) e abbia: allegato una scheda causale relativa a una causale ordinaria (ad esempio, mancanza di ordini o commesse) o giustificato, nella scheda causale, il ricorso alla cassa integrazione esclusivamente riferendosi alla pandemia da COVID-19 oppure allegato una scheda causale relativa a una causale straordinaria.
Nel primo caso, gli operatori devono adottare un criterio di prevalenza ed effettuare l’istruttoria sulla base degli elementi sostanziali riportati nella scheda tecnica allegata, anche in difformità con la causale richiesta, attivando, se strettamente necessario, un ulteriore supplemento di istruttoria. Nel secondo caso, i medesimi operatori devono avviare un supplemento di istruttoria, invitando i datori di lavoro a integrare la documentazione già prodotta al fine di precisare se, per effetto della pandemia da COVID-19, si sia determinata una situazione di crisi riconducibile in una causale ordinaria. In questo caso, si adotta un criterio di prevalenza e l’istruttoria è valutata sulla base degli elementi sostanziali riportati nella scheda tecnica allegata, in difformità con la causale richiesta.
Nel terzo caso, trattandosi di una causale riferibile alla cassa integrazione guadagni straordinaria, per la quale la competenza all’adozione del provvedimento di concessione è del Ministero del Lavoro, gli operatori di Sede devono adottare un provvedimento di reiezione della domanda per incompetenza, comunicando al datore di lavoro che, in ragione della sua dimensione aziendale, la competenza in merito alle concessioni afferenti alle causali straordinarie fa capo al Ministero (messaggio Inps 17 maggio 2022, n. 2089).