INPS: gestioni speciali dei lavoratori autonomi e decorrenza delle pensioni

 


L’Inps ha fornito indicazioni sulla decorrenza delle pensioni da liquidare a carico delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, in caso di regolarizzazione, intervenuta dopo la domanda di pensione, di periodi contributivideterminanti per il diritto e collocati anteriormente alla stessa (Circolare 7 ottobre 2022, n. 110).

La pensione anticipata decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, sempreché a tale data risultino perfezionati i relativi requisiti.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, a fronte di trattamenti la cui decorrenza è stabilita in relazione alla data di presentazione della domanda amministrativa di prestazione, tutti i requisiti costitutivi del diritto a pensione devono essere già sorti all’atto dell’invio dell’istanza medesima, sicché, se alla data di presentazione della domanda il requisito assicurativo e contributivo non sussiste, la domanda non potrà che essere rigettata.
Relativamente alla pensione di vecchiaia e a quella per invalidità dispone che qualora i requisiti per il diritto a pensione, “pur non sussistendo alla data della domanda, risultino, tuttavia, posseduti prima della definizione della domanda stessa o della decisione del successivo ricorso in via amministrativa, la pensione di vecchiaia e quella per invalidità sono corrisposte con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è perfezionato il relativo diritto”.
L’operatività della predetta norma è stata, nel tempo, estesa alla pensione di anzianità (oggi pensione anticipata), all’assegno di invalidità e alla pensione di inabilità.
Il requisito contributivo, se non presente al momento della domanda, può essere validamente perfezionato, a seguito di versamenti contributivi effettuati successivamente alla presentazione della domanda e relativi a periodi pregressi privi di copertura contributiva, nelle more del procedimento amministrativo purché entro i termini di decadenza dall’azione giudiziaria.
In questi casi, su istanza dell’interessato, la decorrenza della pensione anticipata deve essere collocata al primo giorno del mese successivo a quello in cui il diritto a pensione può essere fatto valere, ossia a quello in cui è intervenuta la regolarizzazione dei periodi contributivi determinanti per il diritto, ove sussistano gli altri requisiti e le altre condizioni richieste dalla legge tra le quali, ove prevista, l’apertura della c.d. finestra.
Resta fermo che l’apertura della c.d. finestra va verificata con riferimento alla data di maturazione dei prescritti requisiti e non anche alla data in cui il diritto a pensione può essere fatto valere a seguito dell’intervenuta regolarizzazione dei periodi contributivi determinanti per il diritto.


Per determinare la decorrenza dell’assegno ordinario di invalidità e della pensione di inabilità, il requisito contributivo se non presente al momento della domanda, può essere validamente perfezionato nelle more del procedimento amministrativo purché entro i termini di decadenza dall’azione giudiziaria.
In tali casi, la decorrenza dell’assegno ordinario di invalidità e della pensione di inabilità deve essere collocata al primo giorno del mese successivo a quello in cui il diritto a pensione può essere fatto valere, ossia quello in cui è intervenuta la regolarizzazione contributiva dei periodi determinanti per il diritto, ove ricorrano il requisito sanitario e le condizioni di erogabilità (per la pensione di inabilità).


 

Esercizio del diritto di critica: esclusa la giusta causa di licenziamento

 


L’esercizio del diritto di critica da parte della lavoratrice che esterni la sua contrarietà all’espletamento di un corso di formazione e alle finalità dello stesso non può costituire giusta causa di licenziamento. Così si è espressa la Corte di Cassazione con l’ ordinanza del 30 settembre 2022, n. 28515.


La Corte d’appello di Napoli dichiarava l’illegittimità del licenziamento intimato ad una lavoratrice, alla quale la società datrice aveva contestato, quale condotta posta a base del recesso, l’esternazione, durante un corso di formazione e alla presenza dei colleghi di lavoro, della sua contrarietà all’espletamento dell’attività di formazione e alle finalità della stessa, in maniera tale da arrecare grave disturbo all’espletamento del corso stesso, nonché l’invito rivolto ai colleghi di lavoro presenti a non subire gli atteggiamenti, a suo dire, inquisitori della società.


I giudici di merito, rilevavano, a fondamento della decisione, che l’episodio contestato all’origine del provvedimento espulsivo non appariva grave sia nella sua portata soggettiva che sotto il profilo oggettivo. Nell’ ambito della valutazione di proporzionalità compiuta, la stessa Corte teneva conto del periodo di servizio prestato dalla dipendente, dell’assenza di precedenti disciplinari, della posizione della dipendente stessa all’interno dell’organizzazione aziendale, delle modalità di commissione delle violazioni e dell’ inesistenza di un danno provocato all’azienda. Ciò posto, giudicava eccessiva la sanzione espulsiva irrogata alla medesima lavoratrice.
Tale decisione è stata impugnata con ricorso per cassazione dalla società.


La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, evidenziando che la società ricorrente, da un lato, aveva contestato, nel caso di specie, comportamenti della lavoratrice reputati, di contro, dai giudici di merito non provati o non provati nei termini addebitati e, dall’altro, aveva dedotto che il dovere di collaborazione e di correttezza può ritenersi violato anche quando il dipendente assuma una posizione di aperto contrasto verso il piano organizzativo e di riqualificazione dell’azienda e/o con un corso di formazione per i dipendenti, incitando anche gli altri lavoratori a non collaborare.
Sul punto il Collegio ha osservato che la Corte territoriale non aveva considerato provata una condotta di incitamento, avendo tenuto conto soltanto della condotta che la stessa dipendente aveva riconosciuto, ossia di essersi rivolta agli altri colleghi per esortarli a non subire gli atteggiamenti inquisitori della società nei corsi.


Premesso, dunque, che la società rappresentava i fatti contestati alla lavoratrice in termini difformi da quelli accertati, molto più riduttivamente, dai giudici di merito, i giudici di legittimità hanno ritenuto non meritevole di accoglimento il ricorso. Quest’ultimo, difatti, incentrandosi sull’aver la Corte di merito negato la ricorrenza della giusta causa di licenziamento, da un lato, criticava l’apprezzamento delle circostanze del caso concreto compiuto in secondo grado e, dall’altro, non teneva conto di quanto effettivamente il giudicante aveva reputato provato e, tuttavia, ritenuto insufficiente a fondare una giusta causa di licenziamento.


In proposito è stato ribadito dalla Corte che la giusta causa di licenziamento, quale nozione ascrivibile alla tipologia delle c.d. clausole generali, delinea un modello generico che deve essere specificato in sede interpretativa mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa tacitamente richiama. Tali specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica e la loro disapplicazione è quindi deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l’accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni, e della loro concreta attitudine a costituire giusta causa di licenziamento, si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità se privo, come nel caso in esame, di errori logici o giuridici.

 

Area Legno-Lapidei Artigianato: una tantum a ottobre

 

 



 


  Spetta, con la retribuzione del mese di ottobre 2022, la prima seconda e ultima di una tantum per i dipendenti del CCNL Area Legno-Lapidei


 


L’accordo sottoscritto a maggio ha previsto, ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla suddetta data,  un importo forfetario “una tantum” suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari a 150 euro.
L’importo “una tantum” è stato erogato in due soluzioni di pari importo: la prima con la retribuzione del mese di luglio 2022, la seconda con la retribuzione del mese di ottobre 2022.
 Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di “una tantum” l’importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.


 

INPS: indicazioni operative sull’estensione dell’indennità una tantum

 


L’Inps ha fornito indicazioni operative sull’estensione dell’indennità una tantum ad altre categorie di lavoratori (Circolare 7 ottobre 2022, n. 111).

I datori di lavoro, al fine di recuperare l’indennità anticipata ai lavoratori, nella denuncia di competenza del mese di ottobre 2022, valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:
– nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il codice già in uso “L031”;
– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito il valore “N”;
– nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese “10/2022”;
– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo da recuperare.
I datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione Pubblica, per il recupero dell’indennità ad essi erogata, dovranno compilare nella denuncia del mese di ottobre 2022 l’elemento <RecuperoSgravi> nel modo seguente:
– nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’anno 2022;
– nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese 10;
– nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore già in uso “35”;
– nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo da recuperare.
In tutti i casi in cui sia necessario, invece, procedere con la regolarizzazione del mese di luglio, la stessa potrà essere effettuata per il tramite dell’elemento V1 Causale 5 dove il <MeseRif> dell’elemento <RecuperoSgravi> deve avere il valore 07.
I datori di lavoro agricoli, al fine di recuperare l’indennità anticipata ai lavoratori a tempo indeterminato nel mese di ottobre 2022 nelle denunce Posagri delle competenze del mese di ottobre 2022, valorizzeranno in <DenunciaAgriIndividuale> l’elemento <TipoRetribuzione> con il <CodiceRetribuzione> “9”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”. Per gli elementi <TipoRetribuzione> che espongono il predetto <CodiceRetribuzione> “9” dovrà essere valorizzato unicamente l’elemento <Retribuzione> con l’importo dell’indennità una tantum da recuperare.


 

Nuova contribuzione per la Cassa Edile di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia

 



In armonia con le disposizioni contrattuali di cui all’Accordo Nazionale del 22/9/2022, che hanno modificato la percentuale APE, la Cassa Edile delle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, pubblica le nuove aliquote contributive in vigore dall’1/10/2022


























































Contributi

Totale (%)

Quota impresa (%)

Quota lavoratore (%)

Contributo Cassa Edile 2,25 1,875 0,375
Contributo Ape Nazionale (FNAPE) – Importo minimo € 30,00 2,17 2,17
Fondo Prepensionamenti (ex contributo “lavori usuranti”) 0,20 0,20
Fondo Incentivo Occupazione 0,1 0,1
Contributo Formazione Professionale 1 1
Quota Provinciale Adesione Contrattuale 1,48 0,74 0,74
Quota Nazionale Adesione Contrattuale 0,444 0,222 0,222
TOTALE CONTRIBUTI 7,644 6,307 1,337
Fondo RLST per le imprese che non hanno RLS interno 0,15 0,15
TOTALE CONTRIBUTI 7,794 6,457 1,337
Contributo Fondo Sanitario Operai 0,60 0,60