Deducibilità dei costi delle auto aziendali: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

 

L’Agenzia delle Entrate fornisce risposta in merito ai costi deducibili per l’acquisto di auto aziendali (Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello del 20 gennaio 2023, n. 107)

L’istanza di interpello in oggetto riguarda un quesito posto da una società controllante che sta valutando la possibilità di acquisire direttamente tutte le autovetture utilizzate dal Gruppo intestandosi direttamente le autovetture oppure intestandosi i relativi contratti di leasing o di noleggio, per metterle a disposizione delle società controllate, sia nel caso di utilizzo completamente aziendale, sia nel caso di utilizzo promiscuo, con assegnazione ai dipendenti delle società controllate per il loro uso personale. La Società ci tiene a precisare che il servizio di messa a disposizione delle auto a favore delle società controllate sarebbe regolato contrattualmente fra le parti e verrebbe fatturato alle società al puro costo, senza maggiorazione, addebitando ad esse gli importi spesi e la relativa IVA in situazione di assoluta neutralità fiscale.

ll quesito posto all’Amministrazione finanziaria riguarda la detraibilità dell’IVA e la deducibilità dei costi o se, invece, debba applicare le limitazioni previste, rispettivamente, dall’art. 19bis 1 del DPR n. 633 del 1972 e dall’art. 164 del TUIR.

Nel fornire chiarimenti l’Agenzia delle Entrate richiama il quadro normativo di riferimento e precisa che il Testo Unico delle imposte sui redditi (art. 164, co. 1), prevede una deduzione integrale o parziale delle spese relative all’utilizzo dei mezzi di trasporto a motore, a seconda che gli stessi vengano utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa ovvero con un utilizzo non esclusivo, per la deduzione parziale.

L’utilizzo esclusivo come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa riguarda i veicoli senza i quali l’attività stessa non può essere esercitata come, ad esempio, le autovetture nel caso di attività di noleggio delle stesse, gli aeromobili da turismo e le imbarcazioni da diporto utilizzati dalle scuole per l’addestramento al volo e alla navigazione. 

Nel caso in esame, le autovetture sono acquistate non per essere utilizzate quali beni strumentali dell’attività della capogruppo, bensì allo scopo di essere messe a disposizione delle società controllate. In altri termini, trattandosi di costi sostenuti, ma integralmente riaddebitati, per la messa a disposizione delle autovetture alle controllate, l’Agenzia ritiene corretto affermare che tali costi risulteranno deducibili senza le limitazioni previste nell’art. 164 del TUIR (norma invece applicabile nei confronti delle società controllate per le quali le autovetture loro assegnate dalla capogruppo costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’attività di impresa), bensì secondo la regola generale (art. 109, co. 5 del TUIR), in base alla quale le spese sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi.

Con riguardo al quesito formulato ai fini IVA, l’Agenzia precisa che l’importo da assumere a riferimento per calcolare l’ammontare detraibile è il 100% dell’imposta addebitata. Ciò in considerazione del fatto che si ritiene che la Società faccia un ”utilizzo esclusivo” delle autovetture nell’esercizio d’impresa, addebitando a sua volta l’IVA (assolta a monte) per effetto della prestazione di un servizio a titolo oneroso di messa a disposizione delle auto a favore delle società controllate. A parere dell’Agenzia quindi, è possibile la detrazione integrale dell’imposta assolta sulle spese relative alle autovetture, sempreché non sussistano limitazioni all’esercizio del diritto alla detrazione derivanti dall’effettuazione di operazioni esenti da IVA o non soggette all’imposta.

Le limitazioni (art. 19-bis, D.P.R. n. 633/1972) si renderanno applicabili, invece, alle spese afferenti ai veicoli per l’eventuale uso anche privato, nel caso di utilizzo da parte della società che ha posto il quesito.

 

Tassazione in Italia del reddito svolto in smart working da lavoratore italiano residente all’estero

 

L’Agenzia delle Entrate fornisce risposta in merito alla tassazione in Italia dei redditi da lavoro dipendente a fronte delle prestazioni, rese in modalità smart working in Italia, da un lavoratore italiano residente all’estero (Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 19 gennaio 2023, n. 99).

L’istanza di interpello specificata in oggetto riguarda un contribuente che svolge un’attività di lavoro dipendente presso una società cinese. Risultando residente in Cina ha ottenuto la cancellazione dalle anagrafi della popolazione residente in Italia con la conseguente iscrizione all’AIRE. Il contribuente chiede se dovrà presentare la dichiarazione dei redditi, relativi all’anno 2020, solo in Cina, stato di residenza del lavoratore, in quanto nella stessa annualità il suddetto contribuente ha percepito esclusivamente redditi da lavoro dipendente prestato all’estero. La particolarità del caso consiste nel fatto che nei primi mesi del 2020 il lavoratore è rientrato per un breve soggiorno in Italia ma, a causa dell’emergenza COVID19, gli è stato impossibile rientrare presso la sua residenza in Cina, per via del blocco dei visti a tutti i cittadini stranieri anche se residenti. Per questo motivo ha continuato a lavorare dall’Italia in modalità smart working per la società cinese, mantenendo la residenza a Shangai. Il lavoratore segnala altresì che, in conseguenza dell’emergenza COVID19, nel 2020 sono stati registrati meno di 183 giorni di permanenza all’estero, lo precisa in quanto per periodi inferiori ai 183 giorni di permanenza all’estero la normativa interna italiana prevede che le imposte sui redditi siano pagate dal nostro Paese.

 

Per i motivi esposti, si chiede se, per l’anno 2020, i redditi di lavoro dipendente in esame debbano essere assoggettati ad imposizione in Italia o in Cina, e come eventualmente debbano essere riportati nella dichiarazione. 

 

In risposta al primo quesito, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che i redditi derivanti da una attività lavorativa svolta in smart working nei confronti di una società cinese vanno tassati in Italia, non potendo trovare applicazione il principio di tassazione esclusiva nello Stato di residenza, in considerazione del soggiorno in Italia per un periodo superiore a 183 giorni. Rileva dunque che il lavoratore dovrà riportare nella dichiarazione dei redditi da presentare in Italia i redditi di lavoro dipendente percepiti nell’anno di riferimento e determinati in base alle disposizioni contenute negli artt. 24 e 51, co. 1-8, del TUIR.

 

In merito all’individuazione della residenza per il periodo 2020, l’Agenzia assume acriticamente che la persona risulti residente in Cina per il 2020, e richiama i criteri individuati dall’art. 2 del TUIR, applicabili in assenza di una disposizione normativa che tenga conto dell’emergenza COVID. La norma stabilisce che si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.

Sul piano del diritto convenzionale richiama invece l’articolo 4 del Trattato con la Cina che stabilisce le cosiddette tie breaker rules per dirimere eventuali conflitti di residenza tra gli Stati contraenti. Dette regole fanno prevalere il criterio dell’abitazione permanente cui seguono, in ordine gerarchico, il centro degli interessi vitali, il soggiorno abituale e la nazionalità. Il ricorso ai criteri delle tie breaker rules presuppone comunque un conflitto tra le normative interne dei due Stati sulla residenza del contribuente.

Nel caso specifico, si potrà accertare la residenza del lavoratore solo nell’ipotesi in cui le competenti Autorità tributarie cinesi ritengano il contribuente residente in Cina nel 2020, in base alla normativa interna di Stato.

L’Agenzia conclude quindi che una persona iscritta all’AIRE che rientra in Italia unicamente a seguito dell’emergenza Covid è considerata fiscalmente residente in Italia secondo le disposizioni interne se risulta avere il domicilio nel nostro Paese per la maggior parte del periodo d’imposta. Se dovesse verificarsi un conflitto di residenza con lo Stato estero, quest’ultimo dovrebbe essere risolto facendo ricorso ai criteri convenzionali, che stabiliscono i requisiti per determinare il luogo del soggiorno abituale.

Se in sede di accertamento viene contestata la residenza fiscale in Italia nel 2020, la stessa dovrebbe essere appurata non soltanto in virtù degli elementi richiesti dalla vigente normativa interna italiana (articolo 2, comma 2, del TUIR) quanto sulla base dei criteri stabiliti nella Convenzione tra l’Italia e la Cina, valorizzando i fatti e le circostanze specifiche (come, ad esempio, la disponibilità di un’abitazione permanente in Cina, l’assenza di familiari in Italia, le sue relazioni personali ed economiche).

 

Adeguamento dei registratori di cassa telematici alla lotteria degli scontrini istantanea 2023

 

La lotteria degli scontrini diventa istantanea nel 2023 e per consentire l’adeguamento dei registratori di cassa degli esercenti, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato specifiche tecniche e ha precisato che ci sarà tempo fino al 2 ottobre 2023 per mettersi in regola (Agenzia delle Entrate, Provvedimento del 18 gennaio 2023, n. 15943).

L’Agenzia delle Entrate adegua il processo di riconoscimento della conformità dei Registratori Telematici affinché sia possibile, per i produttori, dichiarare fino al 2 ottobre 2023, la conformità dei modelli già approvati alle nuove disposizioni sulla trasmissione dei dati per la lotteria istantanea, ai fini di un più rapido adeguamento dei dispositivi presenti sul mercato. Con il presente provvedimento l’Agenzia approva anche le specifiche tecniche della lotteria istantanea per l’adeguamento tecnico dei dispositivi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.

 

L’Agenzia precisa che gli aggiornamenti dei modelli dei dispositivi dovranno realizzarsi entro il 2 ottobre 2023, al fine di generare il codice bidimensionale da riportare nel documento commerciale, valido per la partecipazione alla lotteria istantanea. Il “codice bidimensionale”, le cui caratteristiche sono stabilite nelle specifiche tecniche, sarà emesso nello scontrino che viene rilasciato a seguito dell’acquisto e potrà essere utilizzato per la verifica in breve tempo dei biglietti vincenti.

 

Il provvedimento n. 15943/2023 modifica, in sintesi, i provvedimenti nn. 182017/2016 che stabilisce le caratteristiche obbligatorie dei registratori di cassa per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi al Fisco, e n. 739122/2019 che regolamenta l’adattamento tecnico dei registratori telematici per consentire la partecipazione alla lotteria degli scontrini. I nuovi dettagli sono necessari per garantire entro il 2 ottobre 2023 la conformità dei registratori telematici e dei server RT.

Sono pertanto approvate anche le nuove specifiche tecniche “Specifiche tecniche RT – Versione 11” che devono essere rispettate obbligatoriamente dai nuovi modelli di Registratore Telematico e di ServerRT che presentano istanza di approvazione dopo il 30 giugno 2023, mentre per i modelli già approvati devono essere rispettate obbligatoriamente solo nel caso di presentazione di istanza di variante, successivamente al 30 giugno 2023. 

 

In Gazzetta la legge di conversione del Decreto Aiuti quater

 

Il Decreto Aiuti quater è legge: pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 2023 ed entrata in vigore il giorno successivo, la legge di conversione con modifiche (Legge 13 gennaio 2023, n. 6).

Il D.L. n. 176/2022 (cd. Decreto Aiuti quater), recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica, è stato convertito in legge con alcune modifiche.

 

Nel settore energetico, viene prorogato dal 30 giugno al 30 settembre 2023 il termine ultimo per l’utilizzo dei bonus energetici riconosciuti alle imprese per gli acquisti di energia elettrica e di gas naturale effettuati nel mese di dicembre 2022. Analogamente, fissato al 30 settembre 2023 anche il termine per l’utilizzo dei crediti relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre e novembre 2022.

 

L’articolo 2 bis, di nuova introduzione, fa slittare dal 31 marzo al 30 giugno 2023 i termini per l’utilizzo, in capo a beneficiari e cessionari, del credito d’imposta relativo alle spese sostenute nel quarto trimestre del 2022 (ottobre, novembre e dicembre) per l’acquisto di carburanti alle imprese esercenti attività agricola e della pesca.

 

L’articolo 2, come modificato, proroga la più volte disposta riduzione delle aliquote di accisa applicabili ad alcuni prodotti energetici.

 

Introdotto anche l’articolo 3 bis, con misure di sostegno per fronteggiare i costi dell’energia e incremento dei relativi fondi in precedenza istituiti. Autorizzata la spesa di 350 milioni di euro per l’anno 2022 per contenere le conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi del settore del gas naturale.

 

Al fine di promuovere il passaggio di aziende a combustibili alternativi, l’articolo 4 bis stabilisce che, esclusivamente fino al 31 marzo 2024, la sostituzione del gas naturale con combustibili alternativi, compreso il combustibile solido secondario, e le relative modifiche tecnico-impiantistiche ai fini del soddisfacimento del fabbisogno energetico degli impianti industriali, sono da qualificarsi come modifiche non sostanziali.

 

Nell’ambito del settore cinematografico, il nuovo articolo 11 bis disciplina la responsabilità dei cessionari, modificando l’articolo 21, comma 4, della Legge n. 220/2016. Pertanto, in tema di cessione di crediti d’imposta, si stabilisce che i cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto all’importo ricevuto. Il recupero dell’importo corrispondente al credito d’imposta indebitamente utilizzato è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all’applicazione dell’articolo 9 del D.Lgs. n. 472/1997, anche la responsabilità in solido del cessionario.

 

Previste anche misure per il rilancio della competitività delle imprese italiane e di rafforzamento del sistema delle start-up innovative (art. 14 bis).

 

Fringe benefit, stock option e adempimenti fiscali dell’INPS: invio dei dati entro il 21 febbraio 2023

 

I datori di lavoro che hanno erogato fringe benefit o stock option al personale cessato nel corso del 2022 devono trasmettere i relativi dati all’INPS quale sostituto d’imposta per gli adempimenti fiscali (INPS, messaggio 16 gennaio 2023, n. 263).

L’INPS fornisce indicazioni in merito alle tempistiche che i datori di lavoro devono rispettare nella trasmissione all’Istituto dei dati relativi ai compensi erogati a titolo di fringe benefit e di stock option al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno 2022.

 

Infatti, agendo in qualità di sostituto d’imposta, l’Istituto è tenuto a trasmettere telematicamente all’Amministrazione finanziaria i flussi delle Certificazioni Uniche, ai fini della dichiarazione precompilata dei redditi dei contribuenti, e deve effettuare il conguaglio fiscale di fine anno.

 

Si ricorda che, in materia di reddito di lavoro dipendente, discende direttamente dal TUIR (art. 51, co. 1) il cosiddetto “principio di onnicomprensività” che comporta l’assoggettamento a tassazione di tutto ciò che il lavoratore dipendente riceve in relazione al rapporto di lavoro, fatte salve le eccezioni ivi previste.

 

L’ampia definizione legislativa ricomprende, oltre alla retribuzione corrisposta in denaro, anche quei vantaggi accessori, quali i fringe benefit e le stock option, che i lavoratori subordinati possono conseguire come integrazione della retribuzione. 

 

In base al cosiddetto principio di cassa allargato, si considerano percepiti nel periodo di imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo di imposta successivo a quello cui si riferiscono.

 

Pertanto, al fine di consentire all’Istituto di eseguire tempestivamente gli adempimenti ai quali è tenuto in qualità di sostituto d’imposta, i datori di lavoro interessati dovranno inviare, entro e non oltre il 21 febbraio 2023, i dati relativi ai compensi per fringe benefit e stock option erogati nel corso del periodo di imposta 2022 al personale cessato dal servizio durante l’anno 2022. 

 

L’INPS avverte che i flussi che perverranno tardivamente rispetto alle tempistiche sopra descritte non potranno essere oggetto di conguaglio fiscale di fine anno ma, tuttavia, saranno oggetto di rettifiche delle Certificazioni Uniche, nelle quali sarà espressamente indicato al contribuente, nelle annotazioni, l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.

 

La trasmissione dei dati dovrà avvenire in modalità esclusivamente telematica utilizzando l’applicazione “Comunicazione Benefit Aziendali”, disponibile sul sito istituzionale seguendo il percorso “Prestazioni e servizi” > “Prestazioni” > “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”.

 

Selezionando un apposito collegamento ipertestuale (“Comunicazione Benefit Aziendali”), si apre un pannello che consente di scegliere fra le seguenti opzioni: acquisizione di una singola comunicazione; gestione di una singola comunicazione acquisita in precedenza; invio di un file predisposto in base a criteri predefiniti;
ricezione tramite download di software per predisporre e controllare il formato dei dati contenuti nei file che i datori di lavoro intendono inviare; visualizzazione del manuale di istruzioni.