L’opzione per il regime di branch exemption può essere esercitata in presenza di stabile organizzazione nello Stato estero di localizzazione ai sensi della Convenzione contro le doppie imposizioni tra quest’ultimo e l’Italia, ove in vigore, ovvero, in mancanza di una Convenzione, dei criteri di configurazione della stabile organizzazione ai sensi dall’art. 162 del TUIR (Agenzia delle entrate – risposta 12 gennaio 2022, n. 18).
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 28 agosto 2017, subordina l’esercizio dell’opzione per il regime di branch exemption (art. 168- ter TUIR), alla condizione che ” sia configurabile una stabile organizzazione nello Stato estero di localizzazione ai sensi della Convenzione contro le doppie imposizioni tra quest’ultimo e l’Italia, ove in vigore, ovvero, in mancanza di una Convenzione, dei criteri di configurazione della stabile organizzazione dettati dall’art. 162 TUIR, a meno che, in ogni caso, lo Stato estero non ravvisi l’esistenza di una stabile organizzazione ai sensi della sua legislazione domestica.
Nel caso di specie, l’Italia ha in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni con YYYY.
Il Trattato detta una definizione di stabile organizzazione che sostanzialmente ricalca quella del Modello OCSE, i cui presupposti essenziali, possono sintetizzarsi in:
– esistenza della sede d’affari;
– fissità spaziale e temporale della sede d’affari;
– svolgimento dell’attività d’impresa della casa madre in tutto o in parte per mezzo della sede fissa d’affari.
Il primo requisito è integrato nella misura in cui l’impresa abbia a disposizione un certo spazio, indipendentemente dal titolo giuridico in virtù del quale ne disponga, purché abbia il potere di utilizzarlo per svolgervi l’attività imprenditoriale.
Il secondo requisito implica che la sede d’affari sia fissa e cioè sia stabilita in un determinato luogo con un certo grado di permanenza.
In base alla terza condizione, affinché l’insediamento estero sia considerato stabile organizzazione, è necessario che l’impresa non residente svolga una parte significativa della propria attività economica attraverso la sede stessa. Inoltre, l’attività posta in essere dalla sede estera non deve consistere in una di quelle elencate nel paragrafo 3 della Convenzione, caratterizzate dall’apporto scarsamente significativo all’attività d’impresa della casa madre.
Soddisfatte tali condizioni, ai fini dell’esercizio della branch exemption, è necessario che anche l’Amministrazione finanziaria estera ravvisi l’esistenza di una stabile organizzazione come autonomo soggetto fiscalmente rilevante assoggettato a imposizione in base alla normativa domestica.