Rata di pensione dicembre 2023: conguaglio e somma aggiuntiva

 

L’INPS ha completato le attività per garantire il pagamento dell’anticipo relativo alla rivalutazione definitiva per l’anno 2023 (INPS, 15 novembre 2023, n. 4050).

È arrivata la comunicazione che l’INPS ha terminato le attività finalizzate a garantire, sulla rata di pensione di dicembre di quest’anno, il pagamento del conguaglio relativo alla rivalutazione definitiva per l’anno 2023, che l’articolo 1 del D.L. n. 145/2023, ha anticipato all’ultimo pagamento dell’anno corrente.

Le attività in questione sono state effettuate contestualmente alle elaborazioni utili al pagamento automatizzato dell’importo aggiuntivo (articolo 70, comma 7, Legge n. 388/2000), nonché della seconda tranche della somma aggiuntiva (quattordicesima).

Anticipo del conguaglio per il calcolo della perequazione per il 2023

L’articolo 1 del D.L. n. 145/2023, tuttavia, ha previsto che per contrastare gli effetti negativi dell’inflazione per il 2023 e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche, in via eccezionale il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni (articolo 24, comma 5 della Legge n. 41/1986, per l’anno 2022) venga anticipato al 1° dicembre 2023.

Pertanto, la variazione percentuale definitiva calcolata dall’Istat per l’anno 2022 da utilizzare ai fini della perequazione automatica delle pensioni per l’anno 2023 è stata pari al +8,1%. Sono state interessate dall’operazione tutte le pensioni e le prestazioni assistenziali con decorrenza precedente l’anno 2023, per una platea complessiva di 21 milioni di prestazioni. Il messaggio include anche i criteri della rivalutazione effettuata dall’Istituto.

Rata di dicembre 2023 e importo aggiuntivo

L’INPS informa anche che sulla rata di dicembre 2023 vengono corrisposti il nuovo importo spettante e utilizzato anche per la tredicesima mensilità, e gli arretrati di importo non superiori a 1.000 euro. Sul cedolino è stata inserita la nota informativa dedicata.

Invece, l’importo aggiuntivo di 154,94 euro per l’anno 2023 (articolo 70, comma 7 Legge n. 388/2000) è stato attribuito a oltre 346.000 beneficiari.

In particolare, l’attribuzione dell’importo aggiuntivo è prevista per i titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al D.Lgs. n. 509/1994. Quindi, tale importo non spetta, tra le altre, alle prestazioni non qualificate come pensioni e alle pensioni di vecchiaia in cumulo (cat. 170) a formazione progressiva, fino a quando la prestazione non sia completa di tutte le quote.

L’importo aggiuntivo viene attribuito a condizione che: se il pensionato è solo, il reddito IRPEF comprensivo delle sue pensioni non superi il limite di 1,5 volte il trattamento minimo x 13 (11.074,83 euro); se il pensionato è coniugato, il reddito IRPEF comprensivo delle pensioni non superi il limite di 3 volte il trattamento minimo x 13 (22.149,66).

La quattordicesima

Infine, l’Istituto comunica, tra l’altro, che per la seconda tranche del 2023 sono stati utilizzati i limiti reddituali al tasso di perequazione provvisoria del +7,3%, utilizzato per l’elaborazione centrale relativa al mese di luglio 2023. La somma aggiuntiva è stata riconosciuta, sulla mensilità di dicembre 2023, a oltre 150.000 beneficiari.

 

Il progetto di “Automazione delle riemissioni dei pagamenti delle pensioni”

 

Illustrata la prima fase dell’iniziativa che definisce e regola gli esborsi delle cedole pensionistiche non ancora pagate (INPS, messaggio 10 novembre 2023, n. 3978).

Con il messaggio in commento, l’INPS ha fornito informazioni sul progetto “Automazione delle riemissioni dei pagamenti delle pensioni”. Si tratta di un’iniziativa concepita nell’ambito dei progetti finalizzati all’attuazione dei programmi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) affidati all’Istituto.

Nella prima fase il progetto in questione definisce e regola gli esborsi delle cedole pensionistiche non ancora pagate e, successivamente, nella seconda fase, interesserà l’analisi e l’implementazione del servizio per la riemissione dei riaccrediti dei pagamenti non andati a buon fine. In sostanza, per ottenere il pagamento di una rata o più rate di pensione/prestazione non pagate, il titolare della prestazione deve presentare apposita richiesta.

Il pagamento della rata richiesta, ossia la riemissione del pagamento, può essere effettuato, se spettante, a condizione che l’ente pagatore certifichi di non aver eseguito il relativo pagamento. Questa circostanza viene verificata sulla base dati dei pagamenti automaticamente tramite l’applicativo “Rate Maturate non Riscosse”.

La prima fase dell’automazione del processo riguarda la telematizzazione della presentazione della domanda di riemissione, accessibile dalla sezione “MyInps” del portale istituzionale, selezionando il seguente prodotto: “Ratei – Ratei a pensionato riemissione cedole non pagate“. Gli istituti di patronato possono presentare la domanda di riemissione delle rate attraverso la scheda “Richiesta per il pagamento delle rate pensione non pagate” oppure, attraverso il servizio delle domande online di pensione, selezionando il percorso descritto.

Accedendo all’area personale “MyInps”, il cittadino troverà nella notifica il collegamento alla domanda precompilata di riemissione delle rate non pagate. Nella domanda saranno richieste le coordinate di pagamento, che verranno condivise con l’ente pagatore per la validazione. La domanda sarà valida per tutte le rate non pagate e per le quali è necessario provvedere alla riemissione. In fase di prima applicazione il servizio di notifica tramite e-mail, PEC, SMS, le app “IO” e “Inps Mobile” sarà effettuato, in via sperimentale, per le pensioni in carico alla Direzione provinciale di Caserta.

Infine, l’INPS rende noto che dalla data del 1° gennaio 2024 il servizio di notifica sarà esteso a tutto il territorio nazionale.

 

Gestione separata INPS: le indicazioni per lo “stralcio mille euro”

 

L’Istituto fornisce le istruzioni per il riconteggio dei debiti annullati per i soggetti previsti dall’articolo 23-bis del Decreto Lavoro (INPS. circolare 10 ottobre 2023, n. 86).

L’INPS ha fornito le indicazioni per dare attuazione alla previsione dell’articolo 23-bis del D.L. n. 48/2023 (cosiddetto Decreto Lavoro) che consente, ai soggetti iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti, dei lavoratori autonomi agricoli e ai committenti e professionisti iscritti alla Gestione separata, di chiedere all’Istituto il riconteggio dei debiti annullati per effetto delle misure di “stralcio mille euro”, ai fini dell’implementazione della posizione assicurativa dei soggetti interessati.

In sostanza, L’articolo 23-bis, commi da 1 a 3, del Decreto Lavoro ha previsto la possibilità, per i soggetti citati, di accedere al pagamento, in unica soluzione o ratealmente entro e non oltre il 31 dicembre 2023 dei contributi che sono stati oggetto di “annullamento automatico” sia ai sensi della disciplina di cui D.L. n. 119/2018 (cosiddetto primo stralcio), sia in seguito alla nuova operazione di stralcio di cui alla Legge n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023).

L’intento del legislatore è stato quello di consentire ai predetti soggetti di intervenire, nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 3, comma 9, della Legge n. 335/1995, sugli effetti dell’annullamento automatico prodottisi sulla posizione assicurativa, tenuto conto che per le categorie di lavoratori interessati, escluse dall’applicazione del principio di automaticità delle prestazioni ai sensi dell’articolo 2116 del Codice civile, la posizione assicurativa risulta implementata in proporzione all’effettivo versamento della contribuzione.

Disposizioni operative

 

In considerazione delle due misure di stralcio citate, l’INPS ha predisposto 2  modelli di domanda attraverso i quali l’interessato potrà richiedere:

– il riconteggio dei debiti annullati ai sensi dell’articolo 4 del D.L. n. 119/2018, stralcio dei debiti di importo residuo, fino a mille euro, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 (Allegato n. 1 della circolare in commento);
il riconteggio dei debiti annullati ai sensi dell’articolo 1, comma 222 della Legge n. 197/2022, stralcio dei debiti di importo residuo, fino a mille euro, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (Allegato n. 2).

Nella domanda l’interessato dovrà:

– indicare il numero della Cartella di pagamento/Avviso di Addebito oppure, in assenza di tale informazione, i periodi oggetto di annullamento per i quali è richiesto il riconteggio;

– selezionare la modalità di pagamento prescelta in unica soluzione o rateale; 

– assumere l’impegno a effettuare, entro il 31 dicembre 2023, l’integrale versamento di quanto dovuto, a seguito di riconteggio, a titolo di contributi e sanzioni civili ai sensi dell’articolo 116, commi 8 e 9, della Legge  n. 388/2000;

– dichiarare (ipotesi limitata alla domanda di riconteggio dei debiti annullati ai sensi della legge n. 197/2022) l’importo eventualmente versato dal 1° gennaio 2023 fino alla data di annullamento del 30 aprile 2023.

L’INPS precisa che la selezione della modalità rateale di pagamento non richiede una autorizzazione da parte della struttura INPS territorialmente competente alla gestione del credito. A tale fine, la disposizione dell’articolo 23-bis stabilisce soltanto che le rate devono essere di pari importo e che il saldo dell’importo conteggiato a titolo di contributi e sanzioni civili deve avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2023.

Al fine di garantire l’uniformità di trattamento delle domande di riconteggio che perverranno, l’Istituto specifica che la valutazione del rispetto della previsione di cui all’articolo 3, comma 9 della Legge n. 335/1995 sarà effettuata con riguardo allo stato in cui i crediti oggetto di annullamento si trovavano alla data del 24 ottobre 2018, per lo stralcio di cui al D.L. n. 119/2018, e alla data del 30 aprile 2023, per lo stralcio di cui alla Legge n. 197/2022.

In ragione di ciò, il richiedente dovrà valorizzare una delle seguenti motivazioni: 

– crediti oggetto di rateizzazione concessa dall’agente della riscossione ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
– crediti oggetto di definizione agevolata;
crediti oggetto di contenzioso giudiziario (è necessario indicare la data del ricorso e il numero di registro generale);
– crediti oggetto di atto di intimazione di pagamento dell’agente della riscossione (da allegare);
– crediti oggetto di azioni esecutive da parte dell’agente della riscossione.
L’interessato può allegare alla domanda la documentazione utile relativa alla motivazione selezionata. La valorizzazione della motivazione “atto di intimazione di pagamento dell’agente della riscossione” impone sempre che la copia dell’atto sia trasmessa unitamente alla domanda.

Trasmissione della domanda

La domanda di riconteggio dei debiti annullati deve essere trasmessa entro il 10 novembre 2023 per consentire alla struttura INPS territorialmente competente alla gestione del credito di svolgere le medesime attività. La trasmissione della domanda deve avvenire utilizzando i modelli allegati e secondo le modalità relative alle diverse categorie di lavoratori illustrate nella circolare in commento che include anche le modalità di determinazione delle sanzioni civili e l’istruttoria e comunicazione dell’esito della domanda di riconteggio e del termine di pagamento. 

 

Pensione anticipata: le istruzioni per l’Incentivo al posticipo 

 

Fornite le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura di rinuncia all’accredito contributivo (INPS, circolare 22 settembre 2023, n. 82).

L’INPS ha fornito le istruzioni operative e contabili necessarie alla gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla possibilità di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a carico dei lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile (articolo 1, comma 286, Legge n. 197/2022 o Legge di bilancio 2023).

Proprio la Legge di bilancio 2023 al comma 287 ha previsto anche che le modalità di attuazione della misura in questione fossero stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Il decreto attuativo (decreto 21 marzo 2023) è stato poi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2023 e successivamente modificato all’articolo 1, comma 5, con comunicazione di errata corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 20 maggio 2023.

La misura

I lavoratori dipendenti, iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria, o a forme sostitutive ed esclusive della medesima, che, avendo maturato il diritto alla pensione anticipata flessibile, scelgano di proseguire l’attività lavorativa dipendente, hanno facoltà di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a loro carico relativi all’Assicurazione generale per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) o a forme sostitutive ed esclusive della medesima.

L’esercizio della facoltà di rinuncia produce i seguenti effetti:

–  il datore di lavoro è sollevato dall’obbligo di versamento contributivo della quota IVS a carico del lavoratore che ha esercitato la facoltà in parola. Resta fermo, invece, l’obbligo di versamento contributivo della quota IVS a carico del datore di lavoro. La posizione assicurativa del lavoratore dipendente, pertanto, continua a essere alimentata in relazione alla quota IVS a carico del datore di lavoro;

–  gli importi corrispondenti alla quota di contribuzione IVS a carico del lavoratore – che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la facoltà di rinuncia in esame – sono erogati direttamente al lavoratore dipendente con la retribuzione. Le somme così corrisposte sono imponibili ai fini fiscali, ma non ai fini contributivi.

Soggetti che possono accedere all’incentivo

Possono accedere all’incentivo di cui all’articolo 1, comma 286, della Legge di bilancio 2023, tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che i datori di lavoro titolari del rapporto assumano o meno la natura di imprenditore.

Ai fini pensionistici, i periodi durante i quali il lavoratore usufruisce del beneficio in esame comportano una riduzione dell’aliquota di finanziamento e di computo di cui all’articolo 1, comma 8, Legge n. 335/1995 e non incidono sulla retribuzione pensionabile.

Al riguardo, l’INPS precisa che la fruizione del beneficio in esame non modifica la determinazione dell’importo delle quote di pensione calcolate con il sistema retributivo, le quali sono determinate sulla base della retribuzione pensionabile, in applicazione delle disposizioni normative vigenti per la gestione pensionistica a carico della quale è liquidato il relativo trattamento pensionistico. 

Con riferimento, invece, alla quota di pensione contributiva, l’esonero produrrà effetti sul montante contributivo individuale che verrà determinato applicando alla base imponibile, per i periodi interessati dall’incentivo, l’aliquota di computo nella percentuale prevista a carico del datore di lavoro.

La procedura di riconoscimento

Il lavoratore che intende avvalersi dell’incentivo al posticipo del pensionamento deve darne comunicazione all’INPS, che provvede alla verifica dei requisiti di spettanza dell’incentivo. Dopo avere ricevuto la domanda, l’Istituto verifica, pertanto, il raggiungimento da parte del lavoratore dei requisiti minimi pensionistici per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile e, entro 30 giorni dalla presentazione della relativa richiesta o dalla data di acquisizione della eventuale documentazione integrativa necessaria, comunica al lavoratore l’esito della domanda e al datore di lavoro, mediante il servizio “Comunicazione bidirezionale”, l’accoglimento della stessa.

Solo all’esito dell’avvenuta comunicazione da parte dell’INPS al datore di lavoro, lo stesso procederà con gli adempimenti a proprio carico, ossia a non effettuare il versamento della quota di contribuzione a carico del lavoratore.

Qualora la decorrenza dell’incentivo riguardi periodi in cui le contribuzioni siano state già versate, il datore di lavoro procede – tramite conguaglio – al recupero di quanto precedentemente versato, secondo le indicazioni di cui ai successivi paragrafi.

Pertanto, la circolare in commento riporta anche le modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nelle diverse sezioni del flusso UniEmens: <PosContributiva>, <PosPA>, <PosAgri>, oltre che le modalità di applicazione per i rapporti di lavoro domestico.

 

 

Pensioni all’estero: parte la campagna di accertamento dell’esistenza in vita

 

Al via dal 20 settembre la seconda fase per gli anni 2023 e 2024 con la spedizione delle richieste di attestazione (INPS, messaggio 12 settembre 2023, n. 3183).

L’INPS ha annunciato per il 20 settembre 2023 l’avvio della seconda fase dell’accertamento dell’esistenza in vita per i pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania (sono esclusi i Paesi scandinavi e i Paesi dell’Est Europa già interessati dalla prima fase).

Pertanto, a partire dalla data citata, Citibank N.A. curerà la spedizione delle richieste di attestazione dell’esistenza in vita nei confronti dei pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania, da restituire alla Banca entro il 18 gennaio 2024. Qualora l’attestazione non venga prodotta, il pagamento della rata di febbraio 2024, laddove possibile, avverrà in contanti presso le agenzie Western Union del Paese di residenza e, in caso di mancata riscossione personale o produzione dell’attestazione di esistenza in vita entro il 19 febbraio 2024, il pagamento delle pensioni sarà sospeso a partire dalla rata di marzo 2024

L’Istituto evidenzia, inoltre, che, al fine di ridurre il rischio di pagamenti di prestazioni dopo la morte del beneficiario e in una logica di prevenzione delle criticità derivanti dalle eventuali azioni di recupero delle somme indebitamente erogate, alcuni gruppi di pensionati potranno essere interessati dalla verifica generalizzata dell’esistenza in vita indipendentemente dalla propria area geografica di residenza o domicilio.

Esclusione di gruppi di pensionati dall’accertamento generalizzato

Per razionalizzare lo svolgimento dell’attività di verifica in un’ottica di semplificazione amministrativa, l’INPS ha chiesto a Citibank N.A. di escludere dall’accertamento alcuni gruppi di pensionati quali, ad esempio, quelli che risiedono in Paesi in cui operano Istituzioni con le quali l’INPS ha stipulato accordi di collaborazione per lo scambio telematico di informazioni sul decesso dei pensionati comuni. Rientrano in questo ambito: 

– pensionati i cui dati anagrafici e di decesso sono oggetto di scambi mensili con le istituzioni previdenziali tedesche e svizzere.

– pensionati i cui dati anagrafici e di decesso sono oggetto di scambi mensili di informazioni con la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV) francese;

– pensionati residenti in Belgio, beneficiari di trattamenti pensionistici comuni con il Service fédéral des Pensions (SFP);

– pensionati che hanno riscosso personalmente agli sportelli Western Union almeno una rata di pensione in prossimità dell’avvio del processo di verifica;

– pensionati i cui pagamenti sono stati già sospesi da Citibank N.A. a seguito del mancato completamento delle precedenti campagne di accertamento dell’esistenza in vita o di riaccrediti consecutivi di rate di pensione.

Modalità di produzione della prova dell’esistenza in vita

Citibank N.A. avvierà la verifica dell’esistenza in vita con la spedizione della lettera esplicativa e del modulo standard di attestazione ai pensionati residenti nei Paesi compresi nella lista di cui all’Allegato n. 1 del messaggio in commento.  

Come in passato, la Banca ha reso disponibili ai pensionati coinvolti in tale accertamento le diverse modalità per fornire la prova di esistenza in vita, indicate nel messaggio stesso: cartacea; tramite portale web predisposto da Citibank N.A; riscossione personale presso gli sportelli Western Union. Tutte le opzioni sono dettagliatamente descritte nel massaggio INPS.

Riemissione delle rate non pagate

L’eventuale riemissione delle rate non corrisposte durante il periodo di sospensione dei pagamenti, deve essere richiesta alla Struttura territoriale INPS che gestisce la pensione, allegando una copia di un documento d’identità e specificando le indicazioni eventualmente necessarie per la corretta canalizzazione del pagamento. 

Infine, l’Istituto rammenta che è attivo il servizio della Banca a supporto dei pensionati, operatori di Consolato, Patronati, delegati e procuratori che necessitino di assistenza riguardo alla procedura di attestazione dell’esistenza in vita. Il Servizio di supporto Citi può essere contattato dai pensionati con diverse modalità indicate nel testo.