IRPEF: modifica della disciplina sugli acconti dovuti per l’anno 2025

 

Il D.L. 23 aprile 2025, n. 55, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94/2025, contiene disposizioni urgenti in materia di acconti IRPEF dovuti per l’anno 2025.

Il decreto si inserisce nel contesto della riforma dell’IRPEF, avviata con il D.Lgs. n. 216/2023. Tale riforma ha introdotto, per l’anno 2024, un regime transitorio che ha ridotto le aliquote fiscali da quattro a tre. La successiva Legge di bilancio 2025 (L. n. 207/2024) ha confermato e reso strutturale questa modifica.

 

In considerazione di vari dubbi interpretativi posti in merito all’acconto IRPEF per l’anno 2025 e al fine di salvaguardare i contribuenti interessati, il MEF, con il comunicato del 25 marzo 2025, aveva già preannunciato l’intervento del Governo in via normativa per consentire l’applicazione delle nuove aliquote del 2025 per la determinazione dell’acconto.

 

Pertanto, per allineare le disposizioni relative al calcolo degli acconti IRPEF 2025 con le modifiche strutturali introdotte dalla predetta riforma, il D.L. 23 aprile 2025, n. 55, all’articolo 1, è intervenuto sull’articolo 1, comma 4, del D.Lgs. n. 216/2023, modificando la frase “i periodi d’imposta 2024 e 2025” in “il periodo d’imposta 2024“, assicurando che, per il calcolo degli acconti IRPEF 2025, vengano applicate le nuove aliquote e detrazioni.

 

Il decreto è entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in G.U., dunque il 24 aprile 2025. 

 

Decadenza dal Superbonus per CILA-S incompleta: l’Agenzia chiarisce le conseguenze

 

È stata pubblicata dall’Agenzia delle entrate una nuova risposta ad interpello riguardante i bonus edilizi e le conseguenze dell’assenza delle attestazioni richieste nella CILA-S (Agenzia delle entrate, risposta 29 aprile 2025, n. 122).

L’argomento principale è, dunque, decadenza dal Superbonus prevista dall’articolo 119, comma 13-ter, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34.

 

Nel caso di specie, l’istante è il proprietario di diverse unità immobiliari che compongono un edificio. Tutte le unità immobiliari sono a destinazione residenziale, e l’istante ha stabilito lì la propria residenza. Nel biennio 2021-2022 sono stati eseguiti interventi di efficientamento energetico sul suddetto edificio. I lavori sono stati assentiti mediante CILA e CILA-S, ma la CILA-S presentata è risultata incompleta. Da qui, il dubbio dell’istante se la mancata compilazione del quadro ”F” della CILA-S possa comportare la decadenza dal Superbonus.

 

L’Agenzia delle entrate, per prima cosa, ricorda che l’articolo 119, comma 13-ter, del D.L. n. 34/2020 stabilisce che gli interventi Superbonus (esclusa demolizione e ricostruzione) sono manutenzione straordinaria e si realizzano mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), con la quale devono essere attestati gli estremi del titolo abilitativo di costruzione o legittimazione, oppure che la costruzione è stata completata prima del 1° settembre 1967.

La decadenza del beneficio fiscale Superbonus opera esclusivamente in specifici casi, tra cui l’assenza dell’attestazione dei dati relativi alla costruzione/legittimazione dell’immobile.

 

Il modello unificato e standardizzato di CILA-Superbonus include una specifica sezione (Quadro f) per le “Attestazioni relativamente alla costruzione/legittimazione dell’immobile”. Questa sezione deve essere obbligatoriamente compilata, pena la decadenza dal beneficio fiscale.
Tuttavia, se l’istante regolarizza la sua posizione e sussistono i requisiti, è consentita la fruizione delle detrazioni ordinarie previste per gli stessi interventi. 
È concesso il ricorso al ravvedimento operoso, che permette una riduzione delle sanzioni in base alla tempestività della regolarizzazione, con il calcolo di sanzioni e interessi che parte dalla data di invio della comunicazione di cessione del credito, e si applica solo sulla quota di detrazione fruita in eccesso rispetto al bonus ordinario spettante.

Infine, la decadenza dal Superbonus esclude l’applicazione della nuova imposta sulla plusvalenza legata agli interventi Superbonus (articolo 67, comma 1, lett. b-bis) TUIR), ma potrebbe applicarsi la regola generale (articolo 67, comma 1, lett. b) TUIR) se i presupposti di tale norma ricorrono.

 

Specifiche tecniche e modalità trasmissione dati CPB 2025-2026

 

Approvate le specifiche tecniche e i controlli per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026 (Agenzia delle entrate, provvedimento 24 aprile 2025, n. 195422).

Tali specifiche tecniche e controlli devono essere rispettati dai soggetti che effettuano la trasmissione telematica dei dati rilevanti per l’elaborazione della proposta di Concordato preventivo biennale 2025/2026 e per l’accettazione della stessa. 

 

Le nuove specifiche e i controlli telematici sostituiscono quelli precedentemente approvati con provvedimento del 17 marzo 2025, relativi alla trasmissione telematica dei dati per l’applicazione degli ISA. In particolare, le specifiche sono state, altresì, aggiornate per tenere conto di alcune integrazioni attinenti agli stessi
ISA.

 

La trasmissione dei dati all’Agenzia delle entrate deve avvenire direttamente tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline, in base ai requisiti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali o per il tramite degli incaricati.

 

Per la trasmissione dei dati rilevanti per l’elaborazione della proposta di CPB 2025/2026 e la relativa accettazione, il modello CPB 2025/2026 può essere trasmesso in due modalità:

  • Congiuntamente al modello per la comunicazione dei dati ISA (periodo d’imposta 2024), in fase di trasmissione dei modelli REDDITI 2025;
  • Autonomamente, congiuntamente al frontespizio dei modelli REDDITI 2025. In questo caso, nel frontespizio dei modelli REDDITI 2025 deve essere indicato il codice 1 – “Adesione” nella casella “Comunicazione CPB”.

L’invio del solo frontespizio del modello REDDITI 2025 con il modello CPB 2025/2026 (modalità autonoma) ha natura non dichiarativa, ma esclusivamente di comunicazione dell’adesione alla proposta di CPB per i periodi d’imposta 2025 e 2026.

Il contribuente può comunicare la revoca dell’adesione alla proposta di CPB per i periodi d’imposta 2025 e 2026 trasmettendo per via telematica il modello CPB 2025/2026 compilando i campi “Codice ISA”, “Codice attività” e “Tipologia di reddito (1 = impresa; 2 = lavoro autonomo)”.

La revoca può essere effettuata esclusivamente con modalità autonoma per via telematica, congiuntamente al frontespizio dei modelli REDDITI 2025, entro gli stessi termini previsti per l’adesione al CPB. In questo caso, nel frontespizio dei modelli REDDITI 2025 deve essere indicato il codice 2 – “Revoca” nella casella “Comunicazione CPB”. L’invio effettuato con queste modalità ha anch’esso natura non dichiarativa, ma esclusivamente di comunicazione della revoca dell’adesione alla proposta di CPB per i periodi d’imposta 2025 e 2026.

Per consentire l’adesione e la revoca al CPB 2025/2026, sono state infine approvate le modifiche riguardanti i modelli REDDITI 2025, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati, approvati il 17 marzo 2025.

 

MIMIT: misura STEP per sostegno a ricerca e sviluppo nel sud Italia

 

Il Ministero delle imprese e del made in Italy, con provvedimento direttoriale, ha definito i termini di apertura e le modalità di presentazione delle domande riguardanti la misura STEP PN RIC 2021-27 (Ministero delle Imprese e del made in Italy, comunicato 14 aprile 2025).

La misura STEP (STEP PN RIC 2021-27), rappresenta un’importante iniziativa volta a promuovere progetti di ricerca e sviluppo nelle regioni del Sud Italia, specificamente Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

Questa misura si inserisce nel contesto del Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività 2021-27 e si allinea con le priorità delineate dal regolamento europeo STEP.

 

L’apertura dello sportello online, gestito da Mediocredito Centrale S.p.A., è prevista per il 14 maggio 2025, mentre dal 30 aprile sarà possibile per i soggetti interessati precompilare le domande di agevolazione tramite la piattaforma dedicata.

 

La dotazione finanziaria complessiva di 400 milioni di euro sottolinea l’importanza strategica di questa iniziativa, che mira a stimolare la competitività delle imprese locali attraverso investimenti significativi in ricerca e sviluppo.

 

Potranno beneficiare delle agevolazioni le aziende di qualsiasi dimensione con almeno due bilanci approvati al momento della presentazione della domanda, operanti nei settori industriali, agroindustriali, artigiani, nonché i centri e gli organismi di ricerca. I progetti con spese e costi ammissibili compresi tra 1 e 5 milioni di euro dovranno essere presentati in forma collaborativa da più soggetti d’impresa. Per i progetti compresi tra 5 e 20 milioni di euro, è invece ammessa anche la partecipazione di imprese di grandi dimensioni nella veste di singolo soggetto proponente.

 

Le modalità di concessione degli incentivi prevedono finanziamenti agevolati e contributi diretti alla spesa, differenziati in base alla dimensione dell’impresa. Le piccole imprese possono beneficiare di un incentivo del 35%, le medie del 30% e le grandi del 25%.

Inoltre, gli organismi di ricerca potranno beneficiare di un contributo diretto alla spesa pari al 60% dei costi e delle spese ammissibili per attività di ricerca industriale e pari al 40% per attività di sviluppo sperimentale.

 

Italia-Spagna: trattamento fiscale noleggio attrezzature commerciali

 

Con risposta n. 117/2025 le Entrate si occupano di chiarire il trattamento fiscale dei pagamenti effettuati da una società cooperativa italiana a una società di logistica spagnola per il noleggio di attrezzature commerciali.

L’oggetto del contratto è il noleggio di casse e pallet in plastica per il trasporto di frutta. 
Il dubbio interpretativo della cooperativa italiana riguarda se i compensi corrisposti rientrino nell’articolo 7 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia-Spagna dell’8 settembre 1977, con conseguente tassazione esclusiva in Spagna, o nell’articolo 12, che prevede l’applicazione di una ritenuta in Italia con un’aliquota massima dell’8% per i corrispettivi relativi alla concessione in uso di attrezzature commerciali.

 

L’Agenzia delle entrate chiarisce che la normativa italiana prevede una ritenuta d’imposta del 30% sui compensi corrisposti a non residenti per l’uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche situate nel territorio dello Stato. Tali compensi rientrano nell’ambito dei redditi diversi, contemplati nell’articolo 67, comma 1, lettera h), del TUIR, che include i redditi derivanti dall’affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di beni mobili.

Affinché il canone di noleggio pagato a soggetti non residenti sia soggetto a imposizione in Italia, i beni noleggiati devono trovarsi nel territorio italiano, come previsto anche dall’articolo 23, comma 1, lettera f) del TUIR.
Sul piano convenzionale, i corrispettivi per la concessione in uso di beni mobili rientrano nell’articolo 12 del Trattato, che al paragrafo 3 definisce i “canoni” come i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l’uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche. Tale articolo stabilisce che i canoni corrisposti da un residente di uno Stato a un residente dell’altro Stato sono tassati in quest’ultimo Stato. Tuttavia, lo Stato del pagatore può tassare i canoni a monte, rispettando i limiti previsti, con un’aliquota massima dell’8% dell’ammontare lordo dei canoni.

 

Nel caso di specie, trattandosi di corrispettivi per la concessione in uso di attrezzature commerciali, rientrano nella definizione di “canoni” sia per la normativa interna (articoli 25 del D.P.R. n. 600/1973 e 67, comma 1, lettera h) del TUIR) sia a livello convenzionale (articolo 12 della Convenzione).

Nell specifico, la cooperativa corrisponde i canoni per la locazione delle casse e dei pallet che riempie in Italia con prodotti destinati alla spedizione in Spagna. Pertanto, risulta integrato il requisito di territorialità in Italia. Tuttavia, in presenza dei presupposti di applicazione del Trattato internazionale, la ritenuta può essere effettuata con l’aliquota ridotta dell’8% prevista dall’articolo 12, paragrafo 2, lettera b) della Convenzione.