DdL bilancio 2026: misure fiscali e di sostegno al reddito

 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028. Il disegno di legge prevede un intervento di circa 18 miliardi medi annui (comunicato 17 ottobre 2025, n. 146).

 

Nell’ambito delle misure fiscali e di sostegno al reddito sono previsti:

– riduzione della seconda aliquota dell’IRPEF – scaglione tra 28 e 50mila euro – che passa dal 35% al 33%. La riduzione sarà sterilizzata per i redditi superiori a 200.000 euro.

– regime fiscale agevolato sui rinnovi contrattuali, premi di produttività e trattamento accessorio.

– confermata per il 2026 la disciplina in merito al bonus ristrutturazione sulla prima casa al 50%.

– confermata la cosiddetta flat tax al 15 per cento per i redditi da lavoro dipendente o da pensione fino a 35mila euro.

Con riferimento alle imprese, si prevede invece:

– ai fini delle imposte sui redditi, le imprese che acquistano beni strumentali nuovi potranno beneficiare della maggiorazione del costo di acquisizione per calcolare ammortamenti e canoni di leasing nella misura del 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e del 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro. Nel caso di investimenti green si applica nella misura del 220% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 140% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e del 90% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro;

– la soglia esentasse dei buoni pasto elettronici per i dipendenti passa da 8 euro a 10 euro;

– saranno presenti nel triennio il credito d’imposta per le imprese ubicate nelle zone economiche speciali (ZES) e, nella misura di 100 milioni di euro nel triennio 2026-2028, per le zone logistiche semplificate (ZLS);

– è prorogata al 31 dicembre 2026 la sterilizzazione della plastic e sugar tax. Viene rifinanziata anche la misura agevolativa “Nuova Sabatini”.

Confermato il contributo del settore finanziario con il coinvolgimento di banche e assicurazioni. Tra le misure è prevista la proroga del rinvio delle deduzioni relative alle svalutazioni e perdite su crediti, nonché del costo dell’avviamento, connesse alla rilevazione delle imposte differite attive (DTA). Sugli utili accantonati a patrimonio che vengono liberati e distribuiti prevista una imposta agevolata. Modificata aliquota IRAP e confermata parziale deducibilità di perdite ed eccedenze ACE.)

Vengono, infine, introdotti interventi di pacificazione fiscale rivolti ai contribuenti per i carichi affidati all’agente della riscossione fino al 31 dicembre 2023. Questi ultimi potranno essere definiti in una unica soluzione oppure pagati in 9 anni, in 54 rate bimestrali uguali. La misura è rivolta ai contribuenti che hanno presentato la dichiarazione ma hanno omesso il pagamento. Vi è la possibilità di aderire alla misura anche per gli enti locali.

 

Rimborsi permessi retribuiti per mandato amministrativo: trattamento ai fini IVA

 

Le somme rimborsate dall’Ente al datore di lavoro, per quanto da quest’ultimo corrisposto a titolo di retribuzioni ed assicurazioni per le ore o giornate di effettiva assenza dal servizio fruite dal lavoratore, non rientrano nel campo di applicazione dell’Iva e non si rilevano le condizioni affinché l’operazione possa essere considerata una prestazione di servizi a titolo oneroso, di cui all’articolo 3 del d.P.R. n. 633 del 1972. Lo chiarisce l’Agenzia delle entrate con Risposta ad interpello del 9 ottobre 2025, n. 261.

Il Comune Istante chiede chiarimenti in merito alla rilevanza ai fini dell’imposta sul valore aggiunto del rimborso che l’ente pubblico eroga al datore di lavoro per le ore di permesso retribuito concesse al dipendente che svolge mandato elettivo, ai sensi degli artt. 79 e 80 del decreto legislativo 267/2000 ”Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (TUEL).

Ai sensi dell’articolo 79 del TUEL, i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, hanno diritto di assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento. I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità montane hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro. I componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali hanno diritto di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

In particolate, l’Istante chiede se i permessi retribuiti fruiti dai lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici, che svolgono il mandato elettivo di amministratore di ente pubblico, possono/devono essere considerati prestiti e/o distacchi di personale.

L’articolo 80 del TUEL prevede che «le assenze dal servizio di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 79 sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro. Gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono a carico dell’ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui all’articolo 79. L’ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore. […] Le somme rimborsate sono esenti da imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67.».

Ai sensi del richiamato comma 35 dell’articolo 8, della legge 11 marzo 1988, n. 67, abrogato dal decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, «Non sono da intendere rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo».

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza 11 marzo 2020, causa C-94/19, ha affermato però l’incompatibilità di questa disposizione con l’articolo 2, punto 1, della direttiva 2006/112/CE, contenente l’elenco delle operazioni soggette a Iva, nella parte in cui dispone l’irrilevanza ai fini Iva dei prestiti o dei distacchi di personale «[…] di una controllante presso la sua controllata, a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo, a patto che gli importi versati dalla controllata a favore della società controllante, da un lato, e tali prestiti o distacchi, dall’altro, si condizionino reciprocamente». Per i giudici unionali tale operazione rileva ai fini Iva quando tra le parti sussiste un nesso diretto in forza del quale «[…] le due prestazioni si condizionano reciprocamente, […] vale a dire che l’una è effettuata solo a condizione che lo sia anche l’altra, e viceversa […].

Al fine di recepire tale orientamento, l’articolo 16ter del decreto-legge 16 settembre 2024 n. 131 al comma 1 dispone che «Il comma 35 dell’articolo 8 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è abrogato» e al comma 2 chiarisce che« Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai prestiti e ai distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025; sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente a tale data in conformità alla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea dell’11 marzo 2020, nella causa C-94/19, o in conformità all’articolo 8, comma 35, della legge n. 67 del 1988, per i quali non siano intervenuti accertamenti definitivi.». In particolare, la  circolare n.5/E del 2025 ha chiarito che si ha distacco o prestito di personale quando:

– un datore di lavoro (”distaccante”) mette a disposizione temporaneamente, a favore di un altro soggetto (di seguito anche ”distaccatario”), uno o più lavoratori per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa;

– tale datore di lavoro rimane comunque responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore;

l’operazione è posta in essere dal distaccante con la finalità di soddisfare un proprio interesse; solitamente il soggetto distaccatario appartiene allo stesso gruppo societario oppure alla stessa rete di impresa del distaccante.

Ciò premesso, l’operazione di distacco o prestito di personale in argomento, per effetto della novella normativa, risulta essere rilevante ai fini dell’IVA al ricorrere dei requisiti soggettivi, oggettivi e territoriali normativamente previsti.

A parere della Agenzia delle entrate, ancorché il citato articolo 80 del TUEL rinvii indirettamente ai prestiti e distacchi di personale, la fattispecie sottoposta con istanza di interpello in esame, non appare riconducibile a quelle esaminate dalla circolare n. 5/E del 2025, in assenza degli elementi nella stessa esplicitati.

Le somme rimborsate dall’Ente al datore di lavoro, per quanto da quest’ultimo corrisposto a titolo di retribuzioni ed assicurazioni per le ore o giornate di effettiva assenza dal servizio, di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 79 del TUEL, fruite dal lavoratore, non appaiono riconducibili al rimborso del costo del dipendente distaccato da parte della distaccataria a favore della distaccante, quanto piuttosto tese a consentire al cittadino che ricopre cariche pubbliche di espletare il proprio mandato, potendo fruire dei necessari permessi e, contestualmente, non gravare sul datore di lavoro.

In particolare, si osserva che non rinvenendo «[…] l’esistenza di un nesso di reciprocità fra le prestazioni (in senso lato) dedotta nel rapporto che lega le parti […]», viene a mancare la «funzione sinallagmatica tra gli importi erogati dalla parte», (Ente), «e la prestazione resa dalla controparte», (datore di lavoro) (cfr. Circolare 20/E dell’11 maggio 2015). Pertanto, le somme rimborsate dall’Ente al datore di lavoro, per quanto da quest’ultimo corrisposto a titolo di retribuzioni ed assicurazioni per le ore o giornate di effettiva assenza dal servizio fruite dal lavoratore, non rientrano nel campo di applicazione dell’Iva e non si rilevano le condizioni affinché l’operazione possa essere considerata una prestazione di servizi a titolo oneroso, di cui all’articolo 3 del d.P.R. n. 633 del 1972.

 

 

Chiarimenti dalle Entrate sulla restituzione dell’IVA non dovuta

 

Arrivano chiarimenti dall’Agenzia delle entrate italiana riguardo alla restituzione dell’IVA non dovuta, ai sensi dell’articolo 30-ter del Decreto IVA (Agenzia delle entrate, risoluzione 3 ottobre 2025. n. 50).

La risoluzione fornisce chiarimenti richiesti in merito all’applicazione dell’articolo 30-ter, in particolare riguardo al caso di applicazione di un’IVA non dovuta a una cessione di beni o a una prestazione di servizi che sia stata accertata in via definitiva dagli uffici dell’Agenzia delle entrate.

L’articolo 30-ter del decreto IVA, introdotto dall’articolo 8 della Legge n. 167/2017″), definisce l’attuale sistema per il recupero dell’IVA indebitamente versata.
Il comma 1 consente al soggetto passivo di presentare la domanda di restituzione dell’imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni. Tale termine decorre dalla data del versamento dell’imposta o, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.
Il comma 2 disciplina il caso in cui l’applicazione di un’imposta non dovuta sia stata accertata in via definitiva dall’Amministrazione finanziaria. In questa ipotesi, il cedente o prestatore (il soggetto che ha emesso la fattura) può presentare la domanda di restituzione entro il termine di due anni dall’avvenuta restituzione al cessionario o committente dell’importo pagato a titolo di rivalsa.
Tale disciplina del rimborso, in linea con il principio della neutralità dell’imposta, garantisce al cedente/prestatore la possibilità di ottenere il rimborso dell’imposta originariamente versata all’erario.

 

La suddetta possibilità è espressamente subordinata a due condizioni:

  • l’avvenuta restituzione al cessionario/committente dell’imposta indebitamente addebitata in fattura;
  • il cessionario/committente deve aver precedentemente restituito tale imposta all’erario a seguito di un accertamento definitivo.

Le norme relative al rimborso devono essere lette congiuntamente al comma 3 dell’articolo 30-ter, il quale prevede che la restituzione dell’imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale.

Così, spiega l’Agenzia, se a seguito dell’attività di controllo da parte degli uffici dell’Agenzia delle entrate il rapporto contrattuale tra le parti venga riqualificato e conseguentemente escluso il diritto alla detrazione dell’IVA collegata alle prestazioni afferenti al contratto asseritamente ritenuto di appalto per invalidità del titolo giuridico dal quale scaturiscono, non essendo configurabile una prestazione dell’appaltatore imponibile ai fini IVA, non potrà darsi luogo ad alcuna restituzione dell’imposta.

 

Credito d’imposta per corsi di formazione agricola: percentuale di fruizione al 100%

 

L’Agenzia delle entrate stabilisce la percentuale di credito d’imposta fruibile per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione relativi alla gestione dell’azienda agricola (Agenzia delle entrate, provvedimento 3 ottobre 2025, n. 364506 ).

L’articolo 6, comma 1, della Legge 15 marzo 2024, n. 36, ha previsto un contributo sotto forma di credito d’imposta, per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola. Originariamente, tale credito era stabilito in misura pari all’80% delle spese effettivamente sostenute nell’anno 2024, fino a un massimo di 2.500 euro per beneficiario.
L’articolo 4, comma 4, del decreto attuativo del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 1° aprile 2025, ha poi previsto che la percentuale di fruizione fosse pari al 100% nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti fosse risultata inferiore al limite di spesa.
L’analisi delle richieste ha mostrato che l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultanti dalle comunicazioni presentate tra il 25 agosto 2025 e il 24 settembre 2025 è stato pari a 34.643 euro. Poiché tale importo è risultato significativamente inferiore al limite complessivo di spesa di 2 milioni di euro, la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile è stata stabilita al 100% dell’importo richiesto.

 

L’ammontare massimo fruibile da ciascun beneficiario è calcolato moltiplicando il credito risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata, secondo le modalità definite con il provvedimento n. 305754/2025, per la suddetta percentuale del 100%, troncando il risultato all’unità di euro.

 

Ciascun beneficiario può visualizzare l’importo del credito d’imposta così determinato tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

 

Il credito d’imposta deve essere utilizzato dai beneficiari esclusivamente in compensazione.

 

Tale credito è utilizzabile dal terzo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento, dopo il rilascio di una seconda ricevuta che ne comunica il riconoscimento, ma comunque non prima della data di conclusione del corso di formazione.

 

Bonus edilizi e successione: le regole per il trasferimento delle rate residue agli eredi

 

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato chiarimenti sul caso di trasferimento mortis causa di un immobile, su cui sono stati effettuati interventi di recupero del patrimonio edilizio, a un erede che ne acquisisce la detenzione materiale e diretta solo in un momento successivo a quello di apertura della successione (Agenzia delle entrate, principio di diritto 2 ottobre 2025, n. 7).

L’articolo 16-bis del TUIR prevede una detrazione IRPEF, attualmente del 36% (elevata al 50% in certi casi), per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, ripartita in 10 rate annuali di pari importo.
Il comma 8 dello stesso articolo disciplina il trasferimento della detrazione in caso di cambio di titolarità dell’immobile. In particolare, per il caso di decesso, stabilisce che “la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene”.

 

La questione riguarda il momento in cui l’erede deve avere la detenzione materiale e diretta dell’immobile per poter beneficiare delle rate residue della detrazione.
La norma non prescrive che la detenzione debba sussistere necessariamente nell’anno di apertura della successione come presupposto per il trasferimento all’erede del diritto alla detrazione delle rate residue. Anche la circolare n. 17/E/2023, pur richiedendo la detenzione per ogni anno in cui si fruisce della detrazione, non la indica come un presupposto essenziale nell’anno del decesso per il trasferimento stesso.
La condizione essenziale è che la detenzione materiale e diretta dell’immobile sussista per l’intera durata del periodo d’imposta di riferimento. Se l’immobile è locato o concesso in comodato, anche solo per una parte dell’anno, l’erede non può fruire della quota di detrazione di quell’annualità.

 

Se al momento dell’apertura della successione nessun erede detiene l’immobile (ad esempio, perché è locato), la quota di detrazione per l’anno del decesso non può essere utilizzata. Tuttavia, se negli anni successivi un erede acquisisce la detenzione materiale e diretta (ad esempio, alla scadenza del contratto di locazione), potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza.

 

Per poter usufruire delle rate residue, l’erede deve mantenere la detenzione materiale e diretta dell’immobile ininterrottamente dal 1° gennaio al 31 dicembre del periodo d’imposta. Se la detenzione viene acquisita in corso d’anno, il diritto alla detrazione per le quote residue sorgerà solo per i periodi d’imposta successivi.

Il diritto alla detrazione spetta solo all’erede (o agli eredi) che mantiene la detenzione materiale e diretta del bene per l’intero anno. Se il numero di eredi che soddisfano questa condizione varia da un anno all’altro, il diritto alla detrazione deve essere ripartito di conseguenza tra di loro in ciascun anno.

 

Tali considerazioni trovano applicazione anche con riferimento:
• al Bonus verde per la sistemazione a verde di aree scoperte private;
• all’Ecobonus per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, data la presenza di una disposizione analoga a quella del TUIR;
• al Superbonus per interventi di efficienza energetica, antisismici e altri interventi specifici.