Modifiche al provvedimento dell’Agenzia delle entrate sulla vendita di titoli di accesso

 

Il provvedimento n. 356768/2025 dell’Agenzia delle entrate introduce modifiche al precedente provvedimento n. 223774/2019 recante misure attuative in materia di vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso, nonché modifiche alla disciplina relativa ai sistemi di biglietterie automatizzate.

Il provvedimento n. 223774/2019 ha dettato le misure attuative in materia di vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso, ai sensi dell’articolo 1, commi 545-bis e seguenti, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, come introdotti dall’articolo 1, comma 1100, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro della cultura, del 12 marzo 2018. Il medesimo provvedimento, inoltre, contiene, al Capo IV, alcune modifiche ai provvedimenti già emanati in materia di biglietterie automatizzate, al fine di rendere coerenti tali provvedimenti alle disposizioni introdotte dalla Legge n. 232/2016 e dalla Legge n. 145/2018.

 

Avendo le associazioni di categoria degli operatori di settore rappresentato alcune problematiche tecniche emerse in fase di applicazione della normativa, con specifico riferimento alla vendita dei titoli di accesso effettuata da alcuni paesi al di fuori della Unione Europea, l’Agenzia delle entrate ha disposto alcune modifiche al Capo II e al Capo VI.

In particolare, il provvedimento interviene sulle modalità di identificazione, in fase di registrazione, dell’utente che vuole acquistare titoli di accesso attraverso reti di comunicazione elettronica, consentendo, altresì, per un periodo limitato, di dichiarare che un sistema, che già sia stato riconosciuto idoneo dall’Agenzia delle entrate, è idoneo anche rispetto alle modifiche apportate dal provvedimento.

 

Nel dettaglio, dunque, il documento apporta modifiche a specifiche sezioni del provvedimento del 2019. Le principali novità sono:

 

– Sostituzione del punto 4.3 – Identificazione dell’utente acquirente: Viene aggiornata la procedura di registrazione per l’utente che acquista online (“utente acquirente”). La nuova procedura prevede:

  • acquisizione dei dati: oltre a nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo email e numero di cellulare, il sistema deve acquisire anche il “mezzo di comunicazione” scelto dall’utente per ricevere le informazioni di riscontro;
  • conferma della registrazione: la fase di conferma (“riscontro”) avviene utilizzando come strumenti sia il numero di telefono cellulare sia il “mezzo di comunicazione prescelto”. Tale modifica consente all’utente di ricevere una One Time Password (OTP) non solo tramite SMS, ma anche attraverso una chiamata vocale analogica al numero di cellulare dichiarato;
  • verifica e assegnazione: il sistema deve verificare che il numero di cellulare sia associato a un unico utente e assegnare “univoche credenziali di accesso”.

– Sostituzione del punto 12.4 – Procedura di idoneità semplificata e temporanea: per i sistemi di biglietteria già riconosciuti idonei dall’Agenzia secondo provvedimenti precedenti (del 2001, 2002 e 2008), viene introdotta una procedura semplificata per dichiarare la conformità alle nuove regole.
Questa procedura è valida per un periodo massimo di 120 giorni dalla pubblicazione del provvedimento.

Il titolare del sistema deve presentare un’unica comunicazione all’Agenzia delle entrate contenente:

– gli estremi del provvedimento di idoneità già ottenuto;

– una dichiarazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, che il sistema è conforme alle nuove prescrizioni del punto 4.3;

– una seconda dichiarazione che le modifiche apportate per la conformità “non ne inficiano il livello di garanzia fiscale”.

 

Questa semplificazione è stata introdotta per “consentire agli operatori l’adeguamento dei sistemi già approvati alle novità introdotte unitamente ad un congruo periodo utile al perfezionamento del processo amministrativo”.

 

– Sostituzione del punto 12.5 – Modalità di comunicazione: la comunicazione per la procedura semplificata deve essere firmata digitalmente e trasmessa tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) in una data che sia “antecedente a quella di inizio dell’utilizzo del sistema modificato”.

 

– Sostituzione dell’Allegato A: Viene aggiornata e sostituita la versione delle “Specifiche tecniche per la realizzazione dei sistemi di biglietterie automatizzate”.